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NOVITA’ E AGEVOLAZIONE (LAVORO)

IN BREVE
APPRENDISTATO
Al via la nuova classificazione dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Commercio
Accordo 31 ottobre 2024
In data 31 ottobre 2024 è stato sottoscritto – tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – un accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 relativo ai profili formativi e alle nuove figure professionali per l’apprendistato (nel dettaglio, sono state individuati nuovi profili professionali, inseriti nella classificazione del personale).
Al riguardo, dopo una serie di accordi – nella fattispecie, quelli del 28 marzo 2024, del 27 giugno 2024 e del 1° ottobre 2024 – con i quali veniva indicato lo slittamento delle date di entrata in vigore dei profili e della relativa attuazione del contratto di apprendistato per le nuove mansioni inserite, con l’accordo del 31 ottobre si è stabilito che a decorrere dal 1° novembre 2024, ai fini delle assunzioni con contratto di apprendistato, si applicano le nuove figure di cui agli artt. 113, 115 e 115.1 e i relativi profili professionali.
Al contempo, per quel che concerne la figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 del CCNL vigente, le Parti sono d’accordo che il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico sarà al 2° livello per tutta la durata dei 36 mesi.


IMPOSIZIONE FISCALE
Definiti dall’AE i codici tributo per l’erogazione del cd. bonus Natale
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E; D.L. 14 novembre 2024, n. 167
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E, ha reso noto d’aver disposto l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici”, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’art. 2-bis, D.L. 9 agosto 2024, n. 113. I codici sono i seguenti: “1703” e “174E”.
Inoltre, con l’art. 2 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167 è stata ampliata la platea dei beneficiari del bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.
Il bonus pari ad 100 euro, destinato ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro, è ora esteso anche a chi ha figli a carico, senza coniuge a carico.
L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

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Polizze vita e detrazione per premi versati dal datore di lavoro: l’intervento dell’AE
Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 6 novembre 2024, n. 218
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 6 novembre 2024, n. 218 – è intervenuta in tema di regime fiscale dei premi versati per le polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita), precisando che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.
Con riferimento ai premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.


INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2025 e nuovo modello OT23 2025
INAIL, Nota 12 novembre 2024, n. 11050
L’INAIL – con Nota del 12 novembre 2024, prot. n. 11050 – ha reso note le modifiche apportate al modello OT23 2025.
La nuova versione del modello OT23 anno 2025 comprende una serie di aggiornamenti relativi a specifici interventi, quali:

  • Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”.
  • Intervento A-5.1. Nelle note è stato inserito il seguente testo: “L’individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti. La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell’anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 inserita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025”.
  • Intervento C-4.3. E’ stata modificata come segue la descrizione dell’intervento: “L’azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature”; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: “Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente. I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell’intervento”.

INPS, CONTRIBUZIONE
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024
INPS, Circolare 11 novembre 2024, n. 93
L’INPS – con Circolare dell’11 novembre 2024, n. 93 – nel ricordare che con decreto MLPS/MEF 16 maggio 2024, è stata confermata, per il 2024, la riduzione contributiva per gli operai a tempo pieno del settore edile, ha fornito indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Nel dettaglio, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana.
Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.


INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: comunicazione del reddito derivante dall’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di fruizione dell’AdI
INPS, Messaggio 31 ottobre 2024, n. 3624
L’INPS – con Messaggio del 31 ottobre 2024, n. 3624 – ha comunicato le modalità di attivazione del controllo basato sullo scenario di rischio riguardante l’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell’AdI, non dichiarata dai componenti del nucleo familiare
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

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INPS, PRESTAZIONI
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà e recupero risorse stanziate per l’anno 2023
INPS, Circolare 15 novembre 2024, n. 97
L’INPS – con Circolare 15 novembre 2024, n. 97 – ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal MLPS, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6, del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2023.
Al riguardo, viene ricordato che per l’anno 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali autorizzatori, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;
  • nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le istruzioni operative per la presentazione delle domande per i Flussi extra UE 2025
MLPS/Min. Interno, FAQ
Il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo – con Circolare congiunta del 24 ottobre 2024, prot. n. 9032 – hanno fornito le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 145/2024.
Successivamente, le singole Amministrazioni hanno fornito ulteriori chiarimenti, sotto forma di FAQ.
Nel dettaglio:

  • il Ministero dell’Interno ha pubblicato una serie di istruzioni per la precompilazione delle domande per i flussi d’ingresso per lavoro 2025;
  • il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – all’interno del portale integrazionemigranti.gov.it – ha fornito dei chiarimenti in merito all’ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini stranieri residenti all’estero con il decreto flussi, pubblicando alcune FAQ relative all’obbligo, ricadente sul datore di lavoro, di effettuare attraverso il Centro per l’impiego, la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere lo straniero (cd Labour market test).

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REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DURC
Al via la Piattaforma Unica INPS per la verifica pre-DURC
INPS, Messaggio 5 novembre 2024, n. 3662
L’INPS – con Messaggio del 5 novembre 2024, n. 3662 – ha illustrato le novità introdotte nella Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
La procedura Ve.R.A. è composta da due sezioni – Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione DURC – che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità.
Soggetti contribuenti e i loro intermediari, in possesso della specifica profilazione “Delega Master”, possono consultare le evidenze, con o senza rilevanza contributiva, riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.
L’utente potrà consultare l’esito della situazione rilevata da ciascun archivio gestionale, determinato alla data dell’interrogazione, in un’unica pagina di sintesi che riporta tutte le Gestioni nelle quali risulta operare il codice fiscale.
Per rappresentare in modo immediato le risultanze della verifica, la procedura, tramite l’utilizzo di “pallini” di diversa colorazione, segnala:

  • verde in corrispondenza delle Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;
  • rosso in corrispondenza delle Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di normalizzazione;
  • giallo in corrispondenza di anomalie nella estrazione delle evidenze.

APPROFONDIMENTI
IMPOSIZIONE FISCALE
Le ulteriori istruzioni operative in merito al cd. bonus Natale
Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024, n. 236 è stata pubblicata la legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 10 ottobre 2024, n. 19 – ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento del c.d. Bonus Natale, previsto dall’art. 2-bis, decreto-legge n. 113/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2024).
Successivamente, il D.L. 14 novembre 2024, n. 167 ha ampliato la platea dei beneficiari.
Andando nel dettaglio, il bonus spetta, su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato per i quali, con riferimento al periodo d’imposta 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo, percepito tra il 1° gennaio 2024 e il 12 gennaio 2025, non superiore a 28.000 euro;
  • almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato (non è, dunque, più necessario avere il coniuge a carico);
  • capienza dell’imposta lorda: IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione fiscale spettante (art. 13, comma 1, TUIR), ovvero abbia un reddito superiore a 8.500,00 euro.

Il Bonus non è cumulabile neanche in misura frazionata con altro bonus Natale percepito dal coniuge/parte dell’unione civile: l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Ai fini della verifica del requisito reddituale fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:

  • redditi assoggettati a cedolare secca o a imposta sostitutiva (es. forfettari);
  • quota di agevolazione ACE;
  • mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità;
  • la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
L’importo erogato deve essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato.
In tal senso, l’AE ha precisato che nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Il bonus Natale non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e deve essere rapportato al periodo di lavoro; pertanto, l’importo effettivamente spettante dipende dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell’anno.
L’indennità è corrisposta, su domanda presentata dal dipendente, dal datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità.
Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Il datore di lavoro anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 ma in qualità di sostituto d’imposta ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore.
Nella domanda il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.
Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
Ora l’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 13 novembre 2024, n. 54/E – ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus in commento.
Nel dettaglio:

  • per il modello F24 – 1703 – Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
  • per il modello F24 F24 EP – 174E – Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

Infine, è opportuno ricordare che in data 12 novembre 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato una serie di FAQ in materia di bonus Natale che i lavoratori riceveranno con le buste paga di dicembre 2024.


INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Attività di lavoro dipendente e godimento assegno di inclusione: i rilievi dell’INPS
L’INPS – con Messaggio del 31 ottobre 2024, n. 3624 – ha comunicato le modalità di attivazione del controllo basato sullo scenario di rischio riguardante l’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell’AdI, non dichiarata dai componenti del nucleo familiare. 
Al riguardo, è opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 16 luglio 2024, prot. n. 12607 – ha riassunto le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione.
Di seguito, il dettaglio dei singoli punti.

  1. Decadenza e sospensione del beneficio – la mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.

Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, ovvero, per le domande ADI pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.
A tal proposito si precisa che INPS ha disposto che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno a INPS, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente a questa data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.

  1. Obblighi di monitoraggio – in base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.

I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.
Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
In caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico, è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni.

  1. Requisiti – i requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. In caso di variazioni che comportano la decadenza o in caso di sanzioni, il nucleo decade. L’aggiornamento sulla avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente da INPS alla piattaforma SIISL e a GePI. L’aggiornamento delle piattaforme può richiedere qualche giorno.
  2. Cambi di residenza – l’INPS ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda. Le applicazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.
  3. Istanze di riesame – a decorrere dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario. Per le domande ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE, gli utenti riceveranno un SMS o una mail di notifica dell’evidenza. Le sedi INPS, presa in carico la domanda, contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

Ora l’INPS – con Messaggio n. 3624/2024 – è intervenuto in merito alle criticità riscontrate in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente e godimento assegno di inclusione.
Il maggiore reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di € 3.000 lordi annui, mentre la parte eccedente tale soglia, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il maggiore reddito percepito in corso di fruizione dell’AdI non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
A partire dal mese di giugno 2024 sono state avviate le attività di controllo previste dallo scenario di rischio in argomento, che consistono nella verifica relativa all’omessa presentazione del modello “ADI-Com Esteso” per tutte le domande di AdI in stato “accolta” nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.
In caso di omessa comunicazione, la procedura AdI provvede a sospendere l’erogazione del beneficio, nel quale risulti:

  • la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
  • che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” entro trenta giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le ultime novità sul decreto Flussi
Il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo – con Circolare congiunta del 24 ottobre 2024, prot. n. 9032 – hanno fornito le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 145/2024.
Per l’anno 2025 sono stati autorizzati:

  • 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale,
  • 730 ingressi per lavoro autonomo,
  • 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

  • autotrasporto merci per conto terzi;
  • edilizia;
  • turistico-alberghiero;
  • meccanica;
  • telecomunicazioni;
  • alimentare;
  • cantieristica navale;
  • trasporto passeggeri con autobus;
  • pesca;
  • acconciatori;
  • elettricisti;
  • idraulici.

Al contempo, è prevista l’attribuzione di n. 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: “agricolo e turisticoalberghiero”.
Dal 1 al 30 novembre sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi Ali del Ministero dell’Interno.
Lo stesso Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle domande a partire dai “click day” previsti il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori.
Restano escluse dalla precompilazione le richieste di conversione in studio/lavoro fuori quota.
In merito ai click day vengono confermati per il lavoro subordinato non stagionale quelli del 5 e 7 febbraio 2025 già previsti dal Decreto flussi.
Al 7 febbraio 2025 dovranno essere inviate sia le istanze per le 9.500 quote riservate al settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria sia quelle relative ai 10.000 ingressi, al di fuori del decreto flussi, previsti dal D.L. n. 145/2024.
Invece, per quanto riguarda il settore agricolo e turistico-alberghiero i click day sono: 12 febbraio 2025 per il settore agricolo e per la prima trance del settore turistico-alberghiero (70% delle quote). Il restante 30% viene assegnato al secondo click day previsto per il 1° ottobre 2025.
Per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un’identità digitale SPID o CIE.
I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.
Al riguardo, i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all’estero, devono prima verificare presso il Centro per l’Impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.
Al provvedimento in commento sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’Impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.
Successivamente, il Ministero dell’Interno ha pubblicato una serie di istruzioni per la precompilazione delle domande per i flussi d’ingresso per lavoro 2025.
Nel dettaglio, sarà possibile effettuare la precompilazione delle domande dal 1 al 30 novembre 2024, tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8.00 alle 20.00.
La precompilazione vale per le domande di lavoro subordinato stagionale (mod. domanda C- STAG), non stagionale (mod. domanda B2020), per assistenza familiare e socio-sanitaria in quota e fuori quota (mod. domanda A-BIS) e per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (mod. domanda B).
La maggior parte dei dati richiesti nei campi della domanda verranno recuperati tramite l’interoperabilità con i servizi di riferimento (UnionCamere, Agenzia dell’Entrate, AGID, INPS).
Infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – all’interno del portale integrazionemigranti.gov.it – ha fornito dei chiarimenti in merito all’ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini stranieri residenti all’estero con il decreto flussi, pubblicando alcune FAQ relative all’obbligo, ricadente sul datore di lavoro, di effettuare attraverso il Centro per l’impiego, la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere lo straniero (cd Labour market test).
Nel dettaglio, è stato chiarito che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, deve effettuare una ricerca di personale attraverso Centro per l’Impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro o dell’azienda richiedente, mediante l’invio di uno specifico modulo predisposto dal MLPS.
In tale modulo, dovranno essere indicati:

  • i dati del datore di lavoro;
  • la qualifica da ricoprire e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali dell’Istat;
  • i requisiti richiesti;
  • il luogo e l’orario di lavoro;
  • la tipologia contrattuale;
  • la durata del contratto di lavoro;
  • la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

A seguito della verifica della completezza del modulo, il Centro per l’Impiego procede a pubblicizzare l’offerta di lavoro per permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti di candidarsi.



PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì
20/11/2024
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2024Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRid bancario
Mercoledì
20/11/2024
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
25/11/2024
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
02/12/2024
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Lunedì
02/12/2024
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Lunedì
02/12/2024
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Lunedì
02/12/2024
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
 
 Tratto da My Solution 
Bientina lì, 20/11/2024
Studio Mattonai
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