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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il D.lgs. n. 13/2024 ha introdotto il Concordato preventivo biennale (cd. “CPB”), che si configura quale accordo preventivo tra il Fisco e contribuente, il quale:

  • A fronte dell’obbligo di dichiarare un determinato reddito (cd. “reddito proposto”) per un biennio
  • Prevede il vantaggio di non tassare l’eventuale eccedenza di reddito prodotto nel biennio, nonché di fruire del “regime premiale Isa” per i contribuenti con il punteggio massimo di affidabilità (pari a 10).

Soggetti interessati
Possono accedere al concordato preventivo biennale:

  • Gli esercenti attività d’impresa (ditte individuali e società)
  • Gli esercenti arti e professioni

che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sul periodo d’imposta 2023 (cd. “soggetti Isa”), incluse le persone fisiche che aderiscono al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014).
Attenzione: non vi rientrano le Associazioni e Società Sportive che hanno optato per la L.398 del 2021.

Durata
La durata del concordato è differenziata come segue:

  • Per i soggetti Isa: il concordato si applicherà sui periodi di imposta 2024 e 2025
  • Per i contribuenti in regime forfettario: il concordato è introdotto in via sperimentale per il solo 2024.

Requisiti
Per entrambe le categorie di soggetti, l’accesso al concordato richiede l’assenza di debiti tributari e contributivi complessivamente pari o superiori a €. 5.000 al 31/12/2023, fermo restando che:

  • Non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione
  • È ammesso ridurre, al 31/10/2023, detto debito sotto la soglia di €. 5.000 con pagamenti parziali.

I debiti devono derivare da atti impositivi non più impugnabili al 31/12/2023 (ad esempio, non rileva la notifica di un avviso bonario, ma la successiva cartella di pagamento, notificata nei 60 giorni antecedenti il 31/12/2023).

Cause di esclusione
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause ostative:

  • Omessa presentazione anche di una sola dichiarazione fiscale (Redditi/Irap, Iva, 770), ove dovuta, per il triennio 2021-2023
  • Condanna (anche a seguito di patteggiamento con condanna di almeno 2 anni) per reati tributari, per falso in bilancio e/o per riciclaggio nel triennio 2021-2023
  • Sul 2023, l’attività d’impresa/lavoro autonomo ha conseguito redditi esenti/esclusi (in tutto o in parte) dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa/lavoro autonomo dichiarato
  • Nel 2024 la società è interessata da operazioni di fusione/scissione o conferimento/cessione d’azienda; per le società di persone/studi associati, si sono avute modifiche nella compagine sociale
  • Contribuenti forfettari: opera l’ulteriore causa di esclusione in caso di inizio dell’attività nel 2023.

Effetti dell’accettazione della proposta
I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) nei periodi di imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfettari).
Per i soggetti trasparenti (Snc/Sas o studi professionali associati; S.r.l in trasparenza fiscale) l’accettazione impegna anche i soci/associati.

In caso di adesione al CPB

  • Si producono gli “effetti premiali” Isa (estesi anche ai fini Iva) di un soggetto con punteggio 10
  • Non rilevando il risultato effettivamente ottenuto ai fini Isa.

Regime premiale Isa:

  • Compensazione dei crediti Iva fino a €. 70.000 e dei crediti Irpef/Ires/Irap fino a €. 50.000 senza apposizione di visto di conformità; esonero dal citato visto e dalla garanzia per il rimborso del credito Iva fino a €. 50.000
  • Riduzione di 1 anno dei termini di accertamento ordinari
  • L’esclusione da accertamenti “analitico-induttivi” (basati su presunzioni semplici)
  • Mancata applicazione delle società di comodo
  • Esclusione da “redditometro” (per le persone fisiche).

Adempimenti
Nei periodi oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi.

Redditi e valore della produzione oggetto di concordato
I redditi concordati sono determinati in relazione alla sola “attività tipica” del contribuente. 
Eventuali componenti positivi/negativi di reddito “non tipici” conseguiti nei periodi oggetto di concordato dovranno essere sommati algebricamente al reddito proposto; detti componenti sono:

  • Per il reddito di lavoro autonomo: le plusvalenze e le minusvalenze; i redditi di partecipazione; corrispettivi per la cessione di clientela o di altri elementi immateriali
  • Per il reddito d’impresa: le plusvalenze e le minusvalenze; le sopravvenienze (attive e passive); le perdite su crediti; i redditi di partecipazione ed i dividendi

Criterio del tutto analogo opera ai fini del valore della produzione Irap.
Perdite fiscali: sono neutrali nell’ambito del concordato, nel senso che quelle:

  • Pregresse: riducono ordinariamente il reddito concordato (fermo restando la dichiarazione di un reddito minimo di €. 2.000)
  • Dei periodi oggetti del concordato: sono ordinariamente riportabili ai periodi successivi.

Rilevanza delle basi imponibili concordate
L’accettazione della proposta di concordato comporta che, per i periodi oggetto di concordato:
a)gli eventuali maggiori/minori redditi effettivi (o valore della produzione Irap effettivo) non assumono rilevanza per determinare Irpef, Ires/Irap e contributi previdenziali (per questi ultimi rimane possibile il calcolo sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato); ciò che rileva è il solo reddito concordato
b) è possibile assoggettare la parte di reddito d’impresa/lavoro autonomo concordato che eccede il corrispondente reddito dichiarato sul 2023 (rettificato dei componenti “non tipici”) ad una imposta sostitutiva “incrementale” di Irpef/Ires ed addizionali Irpef (non dell’Irap), applicando un’aliquota:

  • Del 10%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa pari o superiore a 8
  • Del 12%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
  • Del 15%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa inferiore a 6.

che per i soggetti forfettari è pari a 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime cd. “start up”.

Circostanze eccezionali: in presenza di specifici (calamità; eventi straordinari che hanno comportano danni ai locali/merci; sospensione dell’attività comunicate agli uffici competenti) che determinano minori redditi effettivi (o minori valori della prodizione Irap) per più del 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la predetta differenza.
Inoltre, in presenza di sospensione dell’attività di almeno 30 giorni è possibile ridurre l’entità del reddito concordato di una percentuale variabile (dal 10% al 30%) in ragione della durata della sospensione.

Fuoriuscita e decadenza dal concordato
Una volta che il contribuente ha aderito alla proposta di concordato, è possibile che si profilino cause:

  • Di fuoriuscita dal concordato: con effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano (es: 2025) lasciando inalterati gli effetti sull’eventuale periodo d’imposta precedente (il 2024; al contrario l’eventuale fuoriuscita dal 2024 implica la mancata applicazione del concordato anche sul 2025)
  • Di decadenza dal concordato: implica la cessazione degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta (la causa verificatasi sul 2025 fa cessare il concordato anche sul 2024).

Le cause di fuoriuscita nei periodi 2024 e/o 2025

  • La modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario (nel 2024 o nel 2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023), salvo che alla nuova attività:
  • Si renda applicabile il medesimo Isa: per i soggetti Isa
  • Si applichi il medesimo coefficiente di redditività: per i contribuenti in regime forfettario
  • La cessazione dell’attività in uno dei due periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025)
  • Al 1/01/2024 (non anche al 1/01/2025) l’imprenditore/professionista fa ingresso nel regime forfetario
  • La società è interessata da operazioni di fusione/scissione o conferimento/cessione d’azienda; per le società di persone/studi associati, si sono avute modifiche nella compagine sociale (si tratta della medesima situazione della causa di esclusione, estesa al 2° periodo concordatario, il 2025)
  • Il contribuente dichiara ricavi/compensi di ammontare superiore a:
  • A €. 7.746.853 (limite stabilito per l’applicazione degli Isa maggiorato del 50%) per i soggetti Isa
  • €. 150.000 (limite di €. 100.000 maggiorato del 50%) per i contribuenti in regime forfetario.

Costituiscono cause di decadenza:

  • Accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di ricavi non dichiarati o di costi indeducibili per più del 30% dei ricavi dichiarati
  • La comunicazione infedele dei dati rilevanti nei mod. Isa 2023 tale da determinare un minor reddito (o valore della produzione Irap) oggetto del concordato per un importo superiore al 30%
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa sul 2023 da cui scaturisce una diversa quantificazione del reddito (o del valore della produzione) oggetto del concordato
  • Verifica di una “causa di esclusione” (v. sopra) o il “venir meno” dell’assenza di debiti tributari sotto la soglia di €. 5.000 (si può verificare solo per effetto del decorso degli interessi)
  • Omesso versamento delle imposte dovute sul reddito concordato riscontrato a seguito dell’attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni
  • Omessa presentazione nel biennio anche di una sola dichiarazione fiscale (Redditi/Irap, Iva, 770), ove dovuta
  • Corrispettivi: omessa/infedele trasmissione dei corrispettivi o manomissione del RT
  • Mancata esibizione della documentazione richiesta in sede di accertamento

Nel caso di decadenza dal concordato:

  • Restano dovute le imposte/contributi determinati sul reddito/valore della produzione concordati
  • Se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Determinazione degli acconti 2024
In relazione al solo acconto 2024 delle imposte sui redditi, se si utilizza:

  • Il metodo storico: è dovuta una maggiorazione del 10% sulla seguente differenza (se positiva):

   (reddito concordato – reddito 2023 d’impresa/lavoro autonomo rettificato dei componenti “non tipici”
Ai fini Irap la maggiorazione è pari al 3% da applicare su una differenza del tutto analoga

  • Il metodo previsionale: la 2° rata dell’acconto 2024 è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito (e al valore della produzione) concordato e quanto versato con la 1° rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Copertura dagli accertamenti

  • Per i periodi oggetto del concordato (2024 e 2025) non possono essere effettuati accertamenti di cui all’art. 39, Dpr 600/73 (può operare il solo accertamento ai fini Iva, analitico o induttivo)
  • Salvo che, in esito all’attività istruttoria, non risultino cause di decadenza;

Quando non rileva il reddito concordato
Ai fini della spettanza o della quantificazione di deduzioni/detrazioni Irpef o benefici di qualsiasi titolo, (anche di natura non tributaria), nonché per la determinazione dell’Isee, si tiene conto del reddito effettivo (non di quello concordato).
Termine per l’adesione al concordato
Per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, le dichiarazioni dei redditi ed Irap devono essere presentate entro il 31/10/2024.
Entro il medesimo termine va effettuata l’eventuale adesione, senza che possa essere esperita:

  • In una dichiarazione inviata tardivamente nei 90 giorni successivi al 31/12/2024
  • Né è applicabile la remissione in bonus.

CONCLUSIONI
Premesso che l’analisi di convenienza all’adesione va effettuata caso per caso, è possibile individuare degli elementi di massima per valutare se aderire o meno al concordato.

In primo luogo, il concordato

  • È conveniente per i contribuenti con l’attesa probabile di un reddito crescente nel 2024 e 2025.
  • Si rivela svantaggioso nel caso in cui ci si attenda dei redditi in diminuzione.

A tal fine, si noti che il termine per l’adesione scade a 2 mesi dal termine del periodo d’imposta 2024, il cui esito dovrebbe risultare, verosimilmente, prevedibile.
Pertanto risulterà particolarmente semplice la verifica della convenienza per i contribuenti in regime forfettario, in cui non vi è da stimare i costi ed il concordato è limitata al periodo 2024.
Più aleatorio risulta l’esito del periodo 2025 per i soggetti Isa.

Di seguito le ulteriori situazioni da valutare:

Vantaggio
Possibilità di applicare un’imposta sostitutiva incrementale di importo ridotto (dal 10% al 15%) su una quota di reddito
Copertura totale dagli accertamenti ai fini dei redditi/Irap (la copertura è solo parziale ai fini Iva), salvo il caso si incorra in ipotesi di decadenza.
Neutralità
Nessun vantaggio ai fini di eventuali agevolazioni extratributarie e dell’ISEE
Nessuna esclusione da controlli/verifiche fiscali (per verificare la correttezza dell’operato per l’accesso al concordato e per la verifica delle cause di decadenza), così come da controlli di natura formale o attività di accertamenti analitici ai fini Iva.

INCARICO PROFESSIONALE
Come anticipato, l’adesione al CPB è facoltativa e avviene tramite la compilazione dell’apposito prospetto CPB nell’ambito del modello ISA, in dichiarazione dei redditi, entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

La valutazione se aderire o meno al concordato andrà valutata attentamente, considerando una serie di aspetti, tra cui:

  • L’eventuale risparmio d’imposta o il rischio di un loro aggravio
  • La copertura da possibili accertamenti

e così via

Il nostro studio, come comunicato per e-mail questa mattina, farà una prima simulazione per tutti i clienti, e resta a disposizione per assistervi nella valutazione circa l’opportunità ad aderire, oltre all’eventuale incarico di comunicare l’adesione all’Agenzia delle entrate.
In tale sede sarà possibile determinare le imposte e i contributi previsti nei diversi scenari.

Per il carattere di novità dell’istituto, la sua adesione non rientra nel mandato professionale già conferito, necessitando di precise indicazioni su come procedere.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
Cordiali saluti.

Tratto da Refipramix
Bientina lì, 02/10/2024
Studio Mattonai

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