IN BREVE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Siglato l’Accordo di rinnovo del CCNL Banche Credito Cooperative
Accordo 9 luglio 2024
In data 9 luglio 2024 è stato siglato – tra Fisac Cgil, Fabi, First Cisl, Ugl Credito, Uilca Uil Credito e Assicurazioni con Federcasse – l’ipotesi di rinnovo del contratto dei quadri direttivi e aree professionali del Credito cooperativo 2023-2025, con vigenza da marzo 2024.
Tra le novità più rilevanti, si segnala:
- un aumento della retribuzione a regime per un livello medio (3° area professionale, 4º livello) di €` 435,00, con erogazione della prima tranche, pari ad € 30,00, nella busta paga di settembre 2024, una seconda di € 60,00 da gennaio 2025 e la terza di € 75,00 da gennaio 2026;
- una tantum di € 1.200,00 corrisposta nel mese di luglio;
- l’introduzione di una specifica indennità di rischio cashless pari ad € 80,00 (per 12 mensilità), per i dipendenti che svolgono attività di supporto all’attività di cassa automatizzate;
- riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti, a parità di salario;
- previsione di un contributo a sostegno della Cassa mutua nazionale, con la promessa di sviluppare sull’ente un confronto di sviluppo e prospettiva;
- estensione a 12 mesi del congedo specifico per le donne vittime di violenza;
- nuove misure di sostegno per le famiglie delle lavoratrici e lavoratori deceduti prematuramente (c.d. prestazione premorienza).
DIRITTO DEL LAVORO
Legge di conversione del DL Coesione: le novità in tema di autoimprenditorialità
Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del D.L. 7 maggio 2024, n. 60
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157 è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
Tra le altre cose, il provvedimento conferma l’istituzione di 4 nuovi incentivi occupazionali:
- lavoratori under 35 al primo impiego con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- donne svantaggiate, secondo la definizione comunitaria contenuta nel Regolamento n. 1407/2014, con un rapporto a tempo indeterminato;
- nelle ZES lavoratori over 35 disoccupati da oltre 24 mesi con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
- lavoratori assunti da aziende neo costituite, che si occupano di sviluppo di nuove tecnologie e di transizione digitale ed ecologica.
Previste, infine, misure per favorire l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa.
Al riguardo, a mente degli artt. 16-20, legge n. 95/2024, la misura in commento si declina in due interventi:
- Autoimpiego Centro-Nord Italia
- Resto al Sud 2.0.
I beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. Previsti finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio per l’incremento delle competenze o veri e propri sostegni all’investimento attraverso voucher ed interventi in regime de minimis.
Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, sud, coesione e PNRR definirà modalità e termini per l’attivazione delle due iniziative.
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“Decreto Agricoltura”: pubblicata in GU la legge di conversione
Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del D.L. 15 maggio 2024, n. 63
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024, n. 163 è stata pubblicata la Legge 12 luglio 2024, n. 101 , recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.
Di seguito le novità di rilievo in ambito lavoristico.
Viene previsto, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, l’applicazione delle agevolazioni contributive ex art. 9, commi 5 , 5-bis e 5-ter , Legge n. 67/1988, pari al 68% ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Le risorse stanziate per la misura ammontata a 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Inoltre, viene ripristinata la pubblicazione degli elenchi nominali dei lavoratori stagionali agricoli.
Tali elenchi dovranno essere pubblicati dall’INPS sul proprio sito internet istituzionale secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso.
Al contempo, viene autorizzato l’INPS alla pubblicazione, entro il 31 dicembre 2024, di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, PEC o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
Viene, poi, istituito il Sistema informativo per la lotta al caporalato, uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.
Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’INL, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT.
Ai fini della sua formazione e del suo aggiornamento:
- il Ministero del Lavoro metterà a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 150/2015;
- il Ministero dell’Agricoltura metterà a disposizione l’anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 173/1998, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture;
- il Ministero dell’Interno metterà a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro;
- l’INPS metterà a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
- l’INAIL metterà a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole;
- l’INL metterà a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
- l’ISTAT metterà a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano metteranno a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.
Infine, vengono introdotte misure speciali per l’utilizzo nel settore agricolo e nei settori edile, lapideo e delle escavazioni della Cassa integrazione per il caldo eccessivo.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le novità sul credito d’imposta del cd. bonus R&S, innovazione, design e ideazione estetica
D.M. 4 luglio 2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto 4 luglio 2024 – ha approvato le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Le linee guida sono suddivise in quattro sezioni principali:
- ricerca e sviluppo: in questa sezione ci si concentra sulle attività di ricerca e sviluppo dal 2020 in poi, disciplinate dall’art. 1, comma 200, legge n. 160/2019 (con l’adozione dei seguenti cinque criteri novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità);
- credito d’imposta ricerca e sviluppo (2015-2019): la sezione analizza il credito d’imposta per il periodo 2015-2019, previsto dall’ art. 3 del decreto legge n. 145/2013;
- innovazione: la sezione si focalizza sull’innovazione tecnologica, come definita dall’art. 1, comma 201, legge n. 160/2019 (utilizzando i seguenti 4 requisiti: conoscenza, novità, implementazione ed uso effettivo, creazione di valore);
- design e ideazione estetica: l’ultima sezione inquadra le attività ammissibili di design e ideazione estetica per la sola fase precompetitiva, suddividendole in 4 fasi: ideazione, progettazione, materializzazione e preserie/marketing e distribuzione.
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INPS, CONTRIBUZIONE
Settore agricolo: versamento volontario dei contributi per l’anno 2024
INPS, Circolare 11 luglio 2024, n. 81
L’INPS – con Circolare 11 luglio 2024, n. 81 – ha illustrato le modalità di calcolo, per l’anno 2024, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Per i lavoratori agricoli dipendenti l’aliquota da applicare è quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2024, pari al 30,10% di cui il 29,99% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995 Coefficienti di riparto | Aliquota Base 0,11% 0,003654 | Quota Pensione 29,99% 0,996346 | Totale IVS 30,10% 1,000000 |
Autorizzati dal 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto | 0,11% 0,003654 | 29,99% 0,996346 | 30,10% 1,000000 |
Quanto al contributo volontario settimanale, questo è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2024, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari ad € 22,79;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50%).
PARI OPPORTUNITÀ
Prorogato dal MLPS il termine di compilazione del Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile
D.M. 2 luglio 2024
In data 3 luglio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 è differito al 20 settembre 2024.
Tale differimento è motivato dalla necessità di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto MLPS 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024.
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PROFESSIONI
In vigore la nuova disciplina della professione di guida turistica
D.M. 26 giugno 2024, n. 88
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, n. 150 è stato pubblicato il decreto Min. Turismo 26 giugno 2024, n. 88, recante “Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»”.
Il provvedimento – entrato in vigore il 13 luglio 2024 – regolamenta molteplici aspetti della professione.
Nel dettaglio:
- gli articoli 1-4 disciplinano criteri e modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica nei quali vengono indicati i requisiti per la partecipazione all’esame nazionale, la procedura per il conseguimento dell’abilitazione e le prove di esame (scritta, orale e teorico-pratica);
- gli articoli da 5-12 istituiscono l’Elenco nazionale delle guide turistiche, articolato in 2 sezioni:
- chi ha superato l’esame di abilitazione nazionale;
- chi ha ottenuto il riconoscimento della qualifica all’estero;
- gli articoli 13-20 regolano le condizioni e le modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all’estero, ovvero: sulla base di titoli ottenuti nell’UE, dello Spazio economico europeo e in Svizzera (articolo 13), mentre l’articolo 20 cura l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli richiamati;
- gli articoli 21-23 disciplinano i corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica, mentre il controllo, l’accertamento e l’irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative sono demandate ai comuni competenti in base al luogo;
- gli articoli 28-31 determinano i vari contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni, quali:
- il contributo di partecipazione all’esame di abilitazione a quello per il rilascio del tesserino;
- il contributo per lo svolgimento della prova attitudinale alla copertura dei costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare.
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DURC
DURC: le nuove funzionalità della piattaforma Ve.RA.
INPS, Comunicato 28 giugno 2024
L’INPS ha reso noto che dal 24 giugno 2024 è pienamente operativa la nuova funzionalità della piattaforma VeRA, tesa a consentire alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva.
L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive, con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità, è demandata alle sedi territoriali dell’Istituto.
La suddetta piattaforma è un progetto che consente, appunto, la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva e si inserisce nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della user experience, previste dai progetti del PNRR.
L’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-DURC”, prevede l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC regolare, di un ticket collegato alla verifica VeRA generata in automatico dal sistema.
APPROFONDIMENTO
DIRITTO DEL LAVORO
I nuovi incentivi occupazionali della legge n. 95/2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157 è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
A mente del novellato art. 22, D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile per ciascun lavoratore.
L’esonero in specie spetta:
- con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;
- nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in questo caso, nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;
- con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero;
- ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
L’esonero – che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato – non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; al contempo, è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Un decreto interministeriale MLPS/MEF – da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 7 luglio 2024 – definirà termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.
A mente del novellato art. 23, D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024, l’incentivo in specie si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
In sede di conversione del provvedimento, è stato precisato che l’incentivo de quo si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto MLPS/MEF.
Viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni a tempo indeterminato effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’esonero in commento – che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato – non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; al contempo, è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
Un decreto interministeriale MLPS/MEF – da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 7 luglio 2024 – definirà termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.
Infine, si segnalano altri due incentivi occupazionali:
- Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica – a mente del novellato art. 21, D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024, le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025). L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, Sud, coesione e PNRR – da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 7 luglio 2024 – definirà:
- i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.
L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea;
- Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) – a mente del novellato art. 24, D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024, l’incentivo in specie si applica nel rispetto del la misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di € 650 su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:
- aver compiuto 35 anni di età;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
Un decreto interministeriale MLPS/MEF – da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 7 luglio 2024 – definirà termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.
L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le linee guida Mimit per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto del 4 luglio 2024 – ha approvato le linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Il credito d’imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, etc.), il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Le attività ammissibili per la sezione quarta di design e ideazione estetica riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:
- fase 1, ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;
- fase 2, progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell’impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l’insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;
- fase 3, materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla 44a versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;
- fase 4, preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.
PARI OPPORTUNITÀ
Il nuovo termine di compilazione del Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile
Il decreto interministeriale MLPS/MEF del 2 luglio 2024 ha disposto che il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023 (inizialmente fissato al 15 luglio 2024) è differito al 20 settembre 2024.
Com’è noto, in data 3 giugno 2024, è stato pubblicato il decreto interministeriale MLPS/Min. Famiglia, contenente il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.
Le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati.
Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.
Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche.
Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al decreto.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
Per l’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti trasmessi da aziende con sede legale all’estero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consente l’accesso all’applicativo informatico da parte delle consigliere e dei consiglieri di parità della regione e della città metropolitana o dell’ente di area vasta ove è situata la sede, dipendenza o unità produttiva che ha presentato il rapporto.
Laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.
Restano, in ogni caso, ferme le facoltà riconosciute alle consigliere e ai consiglieri regionali e nazionali di parità, ex art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006, per la rimozione delle discriminazioni accertate.
Limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è, ora, stabilito al 20 settembre 2024 (per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).
Da quest’anno inoltre viene resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.
In disparte, è opportuno ricordare che in caso di mancata trasmissione del rapporto entro i termini previsti, le aziende saranno invitate dalla Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni; laddove tale termine non venga ulteriormente rispettato, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 516,00.
Per ultimo, qualora l’inadempimento all’obbligo venga protratto per oltre dodici mesi sarà disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall’azienda.
Qualora vengano trasmessi all’Ispettorato nazionale del lavoro rapporti: non veritieri, mendaci o incompleti, quest’ultimo procederà con l’applicazione delle sanzioni da € 1000,00 ad € 5.000,00.
Infine, è opportuno ricordare che con alcune FAQ a chiarimento della modalità di compilazione del rapporto in specie, il MLPS ha precisato che, in merito all’esposizione dei fringe benefit o trasferte (Tabella 2.8), devono essere indicati solo i valori imponibili (ovvero quelli che concorrono alla formazione di imponibile contributivo e fiscale).
Pertanto, le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere considerate in alcun campo (né nel “Monte Retributivo Lordo Annuo”, né nel “di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”).
Invece, nella Tabella 2.4, se un lavoratore, nel corso dell’anno 2023, ha fatto più trasferimenti tra unità produttive o dipendenze deve essere indicato un solo trasferimento, perché va conteggiata la persona trasferita e non il numero di trasferimenti subiti.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
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Lunedì 22/07/2024 | Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
Lunedì 22/07/2024 | Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
Lunedì 22/07/2024 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Martedì 23/07/2024 | Mod.730 | Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte e presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. | Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale | Consegna e invio telematico |
Giovedì 25/07/2024 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Mercoledì 31/07/2024 | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
Mercoledì 31/07/2024 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Mercoledì 31/07/2024 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/07/2024
Studio Mattonai