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CERTIFICAZIONE UNICA 2024: INVIO TELEMATICO ENTRO IL 18 MARZO 2024

Premessa

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024, ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024 (CU 2024), relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Il modello servirà per attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2023.

Termini d’invio e di consegna

Le confermiamo che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di mantenere anche per quest’anno lo sdoppiamento del modello, ossia “ordinario” e “sintetico”. Come per lo scorso anno, la scadenza è unica al 16 marzo 2024 (che slitta automaticamente al 18 marzo 2024, essendo il 16 marzo sabato). Quindi, sia la trasmissione telematica del modello “ordinario” all’Agenzia delle Entrate che la consegna del modello “sintetico” al contribuente seguiranno la predetta data.

Di seguito, si riporta il calendario delle scadenze:

AdempimentoScadenza 2024
Trasmissione telematica CU all’Agenzia18 marzo
Consegna CU percipienti18 marzo
Conguaglio da parte del datore in busta pagaNella prima retribuzione utile nel mese successivo alla ricezione

RICORDA. Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2024) possono avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.

Quanto finora specificato è la regola generale, con le dovute eccezioni di seguito descritte.

Termini di consegna: casi particolari
Rapporto di lavoro sia cessato in corso d’annoLa consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituito.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscaleBisogna trasmettere per via telematica all’AdE entro il 30 settembre 2024 le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3).

Modalità di presentazione della CU “ordinaria” e “sintetica”

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

  • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
  • Trasmissione telematica diretta

Laddove si avvalga della trasmissione telematica diretta, potrà effettuare le comunicazioni mediante:

  • unico invio di tutte le certificazioni rilasciate (sia relative a lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi);
  • invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un Consulente del Lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate ad un Commercialista o nel caso di utilizzodi applicativi diversi.
ATTENZIONE. I soggetti che optano per la trasmissione telematica diretta devono verificare quale canale telematico possono utilizzare riferendosi alla dichiarazione Mod. 770. Infatti, il sostituto dovrà avvalersi del servizio telematico: ENTRATEL: se la dichiarazione “Modello 770” è presentata per un numero di soggetti superiore a 20; ENTRATEL: se nella dichiarazione “Modello 770” aderisce alla facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e una delle due parti contiene più di 20 comunicazioni; FISCONLINE: se la dichiarazione “Modello 770” è presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.

Nel caso di presentazione telematica diretta la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Infatti, il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file. La conferma dell’avvenuta presentazione della CU, invece, è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che determina l’esito dell’elaborazione; se priva di errori, essa fornisce prova della presentazione.

Cosa succede in caso di scarto telematico?
Verificare che lo scarto riguardi:
L’intero file telematicoIn tal caso dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte le Certificazioni.
Singole CertificazioniIn tal caso dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole Certificazioni rettificate. Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già accolte.
N.B. Non si applicano sanzioni se si effettua un nuovo invio entro i cinque giorni lavorativi successivi al 18 marzo 2024.
  • Trasmissione tramite intermediario

Il flusso dei dati può essere trasmesso anche tramite un intermediario abilitato, secondo quanto disposto dall’art. 3, co. 2 del D.P.R. n. 322/1998.

APPROFONDIMENTO. L’intermediario abilitato dovrà consegnarLe: l’impegno a trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche, precisando se le stesse sono state predisposte dal sostituto o sono state predisposte da lui stesso; le Certificazioni Uniche trasmesse entro 30 giorni dal termine previsto per l’invio telematico; copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento.

L’intermediario dovrà conservare copia delle Certificazioni Uniche trasmesse, da poter eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Modalità di presentazione della CU “sintetica”

Per quanto concerne il modello “sintetico”, il sostituto d’imposta deve inviare il documento al contribuente in duplice copia, e ad essa dovranno essere allegate le istruzioni per il contribuente.

APPROFONDIMENTO. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. 

Software Certificazione Unica 2024

Le ricordiamo che è disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il software utile per compilare e controllare la Certificazione Unica 2024. Bastano pochi e semplici click e la dichiarazione che i datori di lavoro, sostituti d’imposta, predispongono per i propri dipendenti è pronta per la trasmissione, con la certezza di utilizzare sempre il prodotto più recente. È un modo pratico e veloce per la predisposizione della dichiarazione da parte dei sostituti d’imposta.

  • A cosa serve?

Il software Certificazione Unica 2024 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

APPROFONDIMENTO. L’accesso alle dichiarazioni online non richiede alcuna installazione di pacchetto informatico sul proprio computer, poiché i prodotti si avvalgono di una tecnologia in grado di individuare, una volta connessi, la versione più attuale del software, quindi, di procedere all’eventuale aggiornamento automatico. In pratica, è sempre garantito l’utilizzo dell’ultimo “ritrovato” dell’applicazione, senza dover eseguire complesse procedure di installazione e adeguamento.

  • Come funziona?

In particolare, il software di compilazione della “Certificazione Unica 2024”, relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi, offre la possibilità di creare il relativo file da inviare telematicamente, mentre le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

  • Desktop Telematico

Per utilizzare i prodotti informatici, i sostituti d’imposta (o chi per loro) registrati ai servizi telematici devono installare il “Desktop Telematico”, uno strumento che accoglie le applicazioni distribuite dall’Agenzia delle entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (EntratelFileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

Redditi di lavoro autonomo “professionale”

Con la Risoluzione. n. 13 pubblicata in data 4 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo “professionale”, ossia esercitato abitualmente.
In particolare, è stato chiarito che le CU 2024 contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i suddetti redditi di lavoro autonomo “professionale”, possono essere inviate in via telematica all’Agenzia entro il 31 ottobre 2024, termine di presentazione del modello 770/2024.

RICORDA. L’art. 19 del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. “Adempimenti”) ha infatti previsto che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta.

Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18 marzo 2024, di cui all’art. 4 comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/98 (il termine del 31 ottobre è infatti applicabile solo alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata).

Con la ris. n. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le CU contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il prossimo 31 ottobre.

Le informazioni da esse ricavate saranno infatti utilizzate dall’Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo webdedicato, con i quali sarà altresì segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo “professionale” pervenute entro il 18 marzo 2024.

Nel caso in cui il contribuente titolare di tale reddito sia in possesso di Certificazioni Uniche pervenute dopo il 18 marzo 2024, sarà necessario modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

ATTENZIONE. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate invita comunque i sostituti d’imposta a rispettare il termine del 18 marzo 2024 per trasmettere le CU in modo tale che le stesse, seppur in forma sperimentale, possano essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale, come CAF e professionisti, al fine di agevolare l’adempimento dichiarativo.

Ciò dovrebbe valere anche per le CU delle persone fisiche contenenti altri redditi dichiarabili esclusivamente con il modello REDDITI PF, ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024:

  • le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria (es. TFR). Ciò dovrebbe applicarsi anche alle CU dei soggetti diversi dalle persone fisiche, riguardanti ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Novità e semplificazioni

Anche se la struttura della CU 2024 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2023.

Nello specifico, le principali innovazioni del modello 2024 sono le seguenti:

  • la fiscalità agevolata per le mance destinate ai dipendenti nel settore turistico viene contemplata nella sezione dedicata ai “redditi soggetti a imposta sostitutiva” (caselle 651-663);
  • la ristrutturazione dell’ambito lavorativo nel settore sportivo, sia dilettantistico che professionistico, è ora contemplata nelle caselle 781-786 della Certificazione Unica;
  • l’aumento del limite stabilito dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, a vantaggio dei dipendenti con figli a carico, influisce sia sulle erogazioni in natura in generale che sulle possibilità di convertire il premio di risultato in beni e servizi. Queste modifiche sono riflesse nelle caselle 474-475 e 580-581 della Certificazione Unica;
  • nella casella 479 della Certificazione Unica è ora inclusa l’indicazione relativa al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori operanti nel settore turistico, ricettivo e termale;
  • come prassi consolidata, si registra nuovamente la ridefinizione della riduzione dell’IRPEF assegnata al settore della sicurezza e difesa, riflessa nelle caselle 383-385 della Certificazione Unica.

Regime sanzionatorio

Qualora non si provveda all’invio della CU 2024 entro i termini stabiliti, oppure vi si provvede in ritardo o in maniera errata, si applicano le sanzioni contenute all’art. 4, co. 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, da ultimo modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – dall’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.

Le ricordiamo che l’importo della sanzione varia se si tratta di CU omessa o di correzione di CU errata. In particolare, è prevista:

  • una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata;
  • una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni.
RICORDA. Le ricordiamo, al riguardo, che il menzionato articolo ha introdotto nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. In particolare, la predetta norma: ha previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro; ha disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Infine, Le facciamo presente che non si applica alcuna sanzione se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 18 marzo.

APPROFONDIMENTO. Da notare che: per le certificazioni uniche reinviate dopo lo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta; mentre per le certificazioni uniche che presentando dati omesso o incompleti, i 5 giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 18 marzo 2024.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 13/03/2024
Studio Mattonai

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