IN BREVE
AMMORTIZZATORI SOCIALI
I chiarimenti INPS sulle nuove disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale
INPS, Messaggio 4 luglio 2023, n. 2512
L’INPS – con Messaggio del 4 luglio 2023, n. 2512 – ha illustrato i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e si forniscono le istruzioni per la corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale.
La nuova misura si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.
Il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. n. 48/23.
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “147”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
DIRITTO DEL LAVORO
Prorogato il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile
MLPS, Comunicato 4 luglio 2023
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con news del 4 luglio 2023 – ha reso noto che la legge n. 85/2023 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 48/2023) ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
È stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:
Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati, seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: le novità sull’iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata
INPS, Messaggio 7 luglio 2023, n. 2535
L’INPS – con Messaggio del 7 luglio 2023, n. 2535 – ha ricordato i meccanismi per l’iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata.
Al contempo, l’INPS chiarisce che, nei casi di difformità di dati presenti a sistema, mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa, viene segnalato al collaboratore che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per i parasubordinati.
Il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa).
INPS, PRESTAZIONI
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 sul Reddito di Cittadinanza
INPS, Circolare 12 luglio 2023, n. 61
L’INPS – con Circolare del 12 luglio 2023, n. 61 – ha illustrato le modifiche apportate dalla legge n. 197/2022 alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, ex art. 4, decreto-legge n. 4/2019.
Com’è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il RdC è riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità, e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
Sono esclusi dalla previsione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
La legge di Bilancio 2023, inoltre, impone l’obbligo di inserimento in un corso di formazione o riqualificazione professionale, ex lege n. 53/2003, per un periodo di sei mesi. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del Reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.
Le Regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL l’elenco dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza al programma assegnato; l’Agenzia medesima mette a disposizione dell’INPS tale elenco, per il tramite del sistema informativo di cui al decreto-legge n. 4/2019, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di decadenza del beneficio.
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Disciplina transitoria per la fruizione del RdC e percezione dell’Assegno unico e universale
INPS, Messaggio 12 luglio 2023, n. 2632
L’INPS – con Messaggio del 12 luglio 2023, n. 2632 – ha fornito le istruzioni operative per la gestione del Reddito di Cittadinanza e la percezione dell’Assegno unico e universale, fino al 31 dicembre 2023 (quando la misura RdC verrà sostituita dall’Assegno di Inclusione).
Al riguardo, viene rappresentato che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.
La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza, ex art. 13, comma 5, decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’AUU verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.
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I chiarimenti sull’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna
INPS, Messaggio del 7 luglio 2023, n. 2547
L’INPS – con Messaggio del 7 luglio 2023, n. 2547 – ha ribadito che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
- , alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del Messaggio INPS del 21 dicembre 2021, n. 4560.
Al riguardo, la suddetta previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.
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APPROFONDIMENTI
INPS, PRESTAZIONI
Le nuove regole su durata e condizionalità del Reddito di Cittadinanza 2023
L’INPS – con Circolare n. 61/2023 – ha specificato le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, alla disciplina del Reddito di Cittadinanza, con particolare riferimento alla durata del beneficio, alla sua misura e ai criteri di condizionalità previsti per i soggetti beneficiari.
La legge n. 197/2022 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata: per l’anno 2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità (in sostituzione di quanto previsto dall’art. 3, comma 6, decreto legge n. 4/2019, che determinava la durata per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo).
Si tratta dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
Il beneficio economico si compone di:
Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell’importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di € 3.000 lordi.
Per i soli casi, quindi, di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, dovranno essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi che superino il limite massimo di € 3.000, per la parte eccedente tale limite, mediante i modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto” e “Rdc/Pdc-Com esteso”, a seconda che la comunicazione intervenga in fase di presentazione della domanda o in corso di erogazione della prestazione.
L’erogazione del Reddito di Cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Sono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.
Inoltre, sempre con decorrenza 1° gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
Infine, l’art. 1, commi 294-296 e 299, legge n. 197/2022 ha istituito un nuovo incentivo occupazionale per le aziende che assumono percettori di RdC.
L’operatività di tale incentivo – alternativo a quello previsto dall’art. 8, decreto legge n. 4/2019 – è legato all’autorizzazione della Comunità Europea.
Sono fruitori dell’incentivo in commento i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con l’esclusione dei datori di lavoro domestici.
Tali datori di lavoro dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
Al riguardo, dovrà sussistere l’assunzione, nel 2023, di fruitori del Reddito di Cittadinanza, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
L’INPS riconoscerà, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
INPS, PRESTAZIONI
Le nuove misure di politica attiva del lavoro e di politica sociale ed i risvolti sull’AUU
L’INPS – con Messaggio n. 2632/2023 – ha riepilogato le misure di sostegno al reddito già operative e di prossima entrata in vigore previste dal decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 ed ha esaminato:
Andando nel dettaglio, il cd. decreto Lavoro ha introdotto due nuove misure: l’Assegno di Inclusione ed il Supporto per la formazione ed il lavoro.
Assegno di inclusione – gli articoli da 1 a 13 dettano la disciplina del nuovo assegno di inclusione che, dal 1° gennaio 2024, subentrerà al reddito di cittadinanza, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L’assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari in cui sono presenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni ovvero in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Per accedere all’assegno, i nuclei familiari devono possedere, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:
- : il componente richiedente il beneficio – al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio – deve essere:
- condizione economica: il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
Ai fini della fruizione del beneficio, il beneficiario dell’assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non essere stato condannato in via definitiva.
Non ha diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura, ex art. 7, legge n. 604/1966.
Supporto per la formazione e il lavoro – l’art. 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro” quale misura di attivazione mediante la partecipazione – da parte dei componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione – a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate, inclusi il Servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.
Quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa è riconosciuto un beneficio economico pari ad un importo mensile di € 350, erogato – mediante bonifico mensile da parte dell’INPS – per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.
Relativamente alla fruizione dell’Assegno Unico Universale, l’INPS – con Messaggio n. 2632/2023 – ha chiarito che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del reddito di cittadinanza, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del reddito di cittadinanza.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del reddito di cittadinanza per le sette mensilità dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del reddito di cittadinanza al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.
INPS, PRESTAZIONI
Le nuove modalità di riesame delle domande di Opzione donna
L’INPS – con Messaggio n. 2547/2023 – ha fornito nuovi chiarimenti in materia di accesso alla pensione anticipata Opzione donna nei casi di riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.
Com’è noto, la pensione anticipata cd. Opzione donna è stata introdotta in via sperimentale dall’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 che prevedeva la possibilità per le lavoratrici che avessero maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico per il quale era inizialmente previsto l’adeguamento all’aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.
Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal decreto legge n. 201/2011, con la successiva previsione di un inasprimento progressivo dei requisiti.
Infine, l’art. 1, comma 292, legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato Opzione donna a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti.
Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni.
Rimane fermo lo schema di funzionamento con finestre mobili di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome e la applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo.
Ora l’INPS – con Messaggio n. 2547/2023 – ha disposto che la previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata Opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.
Pertanto, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata Opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
Conseguentemente, conclude l’INPS, le domande di pensione anticipata Opzione donna devono essere esaminate alla luce delle indicazioni fornite con il nuovo messaggio e quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.
I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri illustrati in precedenza.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
20/07/2023 Giovedì | Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
20/07/2023 Giovedì | Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
20/07/2023 Giovedì | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
24/07/2023 Lunedì | Mod.730 | Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio. Trasmette all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. | Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale | Consegna e invio telematico |
25/07/2023 Martedì | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
31/07/2023 Lunedì | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
31/07/2023 Lunedì | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
31/07/2023 Lunedì | INPS | Denuncia trimestrale lavoro agricolo | Aziende agricole | Modello DMAG-Unico telematica |
31/07/2023 Lunedì | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/07/2023
Studio Mattonai