Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti ormai da alcuni anni, hanno l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:
- Indicatori elementari di affidabilità;
- Indicatori elementari di anomalia.
Il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.
Regime premiale
I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto:
Affidabilità | Regime premiale |
³ 8 | Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2023.Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2024.Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2022.Esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2023, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2024 per un importo fino a 50.000 euro all’anno.Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’Iva. |
³ 8,5 | Esclusione degli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972. |
³ 9 | Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. |
I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:
- alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
- altri, invece, vengono elaborati dall’Amministrazione finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.
Ai fini dell’accesso ai diversi regimi premiali rileva il maggiore tra il punteggio ottenuto nell’anno d’imposta oggetto dell’ISA e la media tra il punteggio dell’esercizio oggetto dell’ISA e quello precedente.
Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2023. La documentazione è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Novità sull’applicazione degli ISA
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E, pubblicata il 1° giugno 2023, ha fornito una panoramica sugli elementi che caratterizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Il documento di prassi si concentra sui principali aspetti dell’applicazione, relativi al periodo d’imposta 2022, con particolare attenzione alle conseguenze economiche causate dall’emergenza pandemica, dall’inflazione e dalle tensioni geopolitiche.
Le principali novità introdotte dal decreto Semplificazioni, D.L. n. 73/2022, sono:
- l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, che comporta effetti anche ai fini dei benefici premiali previsti in materia di ISA per i contribuenti più affidabili;
- la modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa, non più entro fine gennaio ma entro fine febbraio, con effetti sui tempi di approvazione della modulistica relativa agli ISA;
- le modifiche della disciplina in materia di ISA, con l’estensione dei correttivi che tengono conto degli effetti legati all’emergenza sanitaria.
È inoltre previsto un nuovo beneficio premiale per i soggetti a cui si applicano gli ISA. Si tratta dell’esonero dalla prestazione della garanzia in favore dei soggetti con “bollino di affidabilità fiscale”.
Questi contribuenti vengono identificati come coloro i quali hanno conseguito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
I correttivi, introdotti con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2023, non si limitano ai soli effetti della pandemia ma, come già detto, considerano anche gli effetti economici che derivano dalle tensioni geopolitiche e dall’aumento dei prezzi dell’energia, dei beni alimentari, delle materie prime e dei tassi di interesse.
Oltre alle tipologie di soggetti individuate nel decreto dell’8 febbraio 2023[1] e alle ordinarie cause di esclusione, gli ISA 2023 non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA e nei loro confronti, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali
Adeguamento agli ISA
Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10), poiché le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.
Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.
L’adeguamento è ottenibile dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.
L’adeguamento agli ISA, che comporta quindi il versamento di imposte aggiuntive rispetto a quelle determinate sul reddito realmente conseguito, non è mai obbligatorio, in alcuni casi è conveniente e in altri meno; Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ricevere maggiori informazioni.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 23/06/2023
Studio Mattonai
[1] Ricavi o compensi oltre 5.164.569 euro; regimi forfetari; contribuenti con due o più attività di impresa e ricavi da attività prevalenti oltre il 30% di quelli dichiarati; cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore di imprese socie o associate e di cooperative costituite da utenti non imprenditori in favore degli stessi; soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a gruppi IVA.