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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

DIRITTO DEL LAVORO

In GU il decreto legge con gli aiuti per l’Emilia Romagna

D.L. 1 giugno 2023, n. 61

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n. 127 è stato pubblicato il D.L. 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Il provvedimento, tra le altre cose, prevede:

  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi;
  • il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%;
  • il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;
  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
  • l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile;
  • la sospensione, per i comuni, dei termini per la fornitura di dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
  • l’istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’evento alluvionale e la possibilità per il Ministero dell’istruzione e del merito di introdurre, con ordinanza, misure specifiche in relazione alla valutazione e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
  • la possibilità, per le università e le istituzioni di alta formazione presenti nei territori colpiti dall’alluvione, di svolgere attività didattica ed esami con modalità a distanza;
  • l’esonero dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall’alluvione;
  • l’istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo;
  • l’entrata in vigore da subito dell’art. 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”;
  • la possibilità per i lavoratori delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro;
  • lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali;
  • l’intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio;
  • la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici;
  • la destinazione di una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell’agricoltura, della zootecnia ecc. con sede operativa nei territori colpiti;
  • la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti sanitari che abbiano svolto in maniera documentata l’attività professionale nei territori colpiti dall’emergenza;
  • il rifinanziamento per 200 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali per il 2023.

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DIRTTO DEL LAVORO

Whistleblowing: lo schema di Linee guida dell’ANAC

ANAC, Comunicato 1 giugno 2023

L’ANAC – con comunicato del 1° giugno 2023 – ha reso noto lo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, illustrando, tra l’altro, i possibili canali di presentazione delle segnalazioni e le relative modalità.

Le Linee guida si soffermano, in particolare, sul canale esterno di segnalazione attivato presso la stessa ANAC, fornendo però indicazioni anche sugli altri canali di segnalazione e sulle condizioni per accedervi.

Infatti, i canali di presentazione delle segnalazioni sono essenzialmente di tre tipi: interno, esterno e la divulgazione pubblica.

Andando nel dettaglio, gli enti del settore pubblico e di quello privato sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. L’intento del legislatore, nel prevedere tale sistema di segnalazione, è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, all’ente a cui sono “collegati”, ciò in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle violazioni stesse.

Per essere ritenuti adeguati i canali di segnalazione interna devono:

  • garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici, sia della persona segnalante che della persona coinvolta, o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, sia del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  • consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale; ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

I canali di segnalazione interni sono affidati, per la gestione, alternativamente, a una persona interna all’amministrazione/ente, ad un ufficio dell’amministrazione/ente con personale appositamente dedicato o ad un soggetto esterno.

Il soggetto che gestisce le segnalazioni è inoltre tenuto al rispetto di un preciso iter procedurale, dovendo rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e mantenere un contatto con lo stesso, fornendogli un riscontro dopo aver dato un corretto seguito alle segnalazioni ricevute.

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede sia per i soggetti del settore pubblico che privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, attivato e gestito dall’ANAC nel rispetto del principio di riservatezza.

A tale canale è possibile ricorrere solo al verificarsi di alcune particolari condizioni, ovvero allorquando:

  • il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza. Oppure se la segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante);
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Prorogate dall’INAIL alcune disposizioni dell’Avviso pubblico formazione 2022

INAIL, News 31 maggio 2023

L’INAIL – con news del 31 maggio 2023 – ha comunicato d’aver:

  • prorogato al 19 giugno 2023 il termine di scadenza per la fase di registrazione;
  • posticipato dal 3 al 7 luglio 2023 il termine per l’invio della domanda.

L’Avviso in specie si propone di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.

I destinatari delle attività formative sono:

  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
  • responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
  • lavoratori.

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale, indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

L’entità delle risorse previste è pari ad euro 13.957.710,00.

L’importo complessivo è ripartito in budget regionali/provinciali.

Sul portale – nella sezione Accedi ai Servizi Online – i soggetti proponenti hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

La domanda, compilata e registrata esclusivamente in modalità telematica, deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico.

INAIL – DENUNCE E COMUNICAZIONI

Il nuovo servizio telematico di denuncia degli infortuni dei giornalisti

INAIL, Circolare 6 giugno 2023, n. 24

L’INAIL – con Circolare 6 giugno 2023, n. 24 – ha reso noto che l’assicurazione degli infortuni occorsi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è gestita dall’Istituto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.

Gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.

Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

A tal fine è stato rilasciato un nuovo servizio applicativo finalizzato a rendere più agevole l’attività di compilazione e la trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati o dei familiari superstiti e a garantire una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione da parte dell’Istituto.

Il servizio consente l’inoltro per via telematica delle denunce relative ai soli infortuni verificatisi nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023, nonché, a guarigione avvenuta, la trasmissione della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica anche alle menzionate figure professionali la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori assicurati.

Il nuovo servizio è disponibile sul portale dell’Istituto dal 6 giugno 2023, alla voce Gestione transitoria infortuni ex Inpgi oppure effettuando l’accesso direttamente dalla funzione Accedi ai servizi on line selezionando il servizio dal menu principale dei servizi online disponibili.

In caso di evento mortale, la denuncia può essere presentata singolarmente da ciascun familiare avente diritto o, nel caso di più familiari superstiti aventi diritto, anche cumulativamente da uno di questi munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti familiari aventi diritto, da allegare alla denuncia.

INPS – CONTRIBUZIONE

INPS: i chiarimenti su welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare

Circolare INPS del 31 maggio 2023, n. 49

L’INPS – con Circolare 31 maggio 2023, n. 49 – ha effettuato una ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare, anche alla luce delle ultime novità introdotte dal D.L. n. 48/2023.

In tal senso, si ricorda che l’art. 40, comma 1, D.L. cd. Lavoro ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR, l’elevazione da euro 258,23 ad euro 3.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ex art. 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, con riferimento alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino ad euro 258,23 e, dall’altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Artigiani e commercianti: compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” e gestioni previdenziali

INPS, Circolare 7 giugno 2023, n. 52

L’INPS – con Circolare del 7 giugno 2023, n. 52 – ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” a cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) – per chi si avvale della possibilità di rateazione – per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2022 e primo acconto per l’anno 2023 ed entro il 30 novembre 2023 per il secondo acconto 2023.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2023 e il 31 luglio 2023 (saldo 2022 e primo acconto 2023) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’art. 2 del D.L. n. 63/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2022, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

LAVORO AUTONOMO

In arrivo dal CdM nuove risorse per le micro e piccole imprese femminili

Consiglio dei Ministri, 31 maggio 2023, n. 37

Il Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, n. 37 ha approvato il disegno di legge Made in Italy che ha stanziato 10 milioni di euro per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura “ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero”.

L’agevolazione gestita da Invitalia, si rivolge alle micro e piccole imprese costituite in forma societaria, anche cooperativa, da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda, partecipate in prevalenza da donne.

Sono ammesse anche le persone fisiche, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.

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APPROFONDIMENTI

INPS – CONTRIBUZIONE

Welfare aziendale e premi di produttività: il “vademecum” dell’INPS

L’INPS – con Circolare del 31 maggio 2023, n. 49 – ha effettuato una ricognizione del quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato, stante l’ampliamento delle misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, messo in atto dalla legge n. 208/2015, dalla legge n. 232/2016, dalla legge n. 205/2017 e dal D.L. n. 48/2023.

Com’è noto, la normativa di riferimento ha ampliato le tipologie di prestazioni che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile e a una ridefinizione del perimetro applicativo delle ipotesi di benefit già contemplate dall’art. 51 del TUIR.

Al riguardo, l’INPS ha evidenziato che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono, anche in base alle nuove previsioni normative, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Anche dopo l’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale a opera del D.Lgs n. 314/1997, restano alcuni profili distintivi per quanto riguarda la determinazione delle somme soggette a contribuzione nei limiti indicati dall’art. 12, legge n. 153/1969 e, in particolare, con riferimento al comma 4, lett. f), il quale dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.

Considerato che le casse, i fondi e le gestioni citate possono contestualmente avere la finalità di erogare prestazioni diverse, delle quali alcune riconducibili al regime di cui all’art. 12, comma 4, lett. f), della legge n. 153/1969, ne consegue che una contabilizzazione separata dei versamenti consentirà la corretta applicazione della disciplina previdenziale.

L’art. 1, comma 190, lett. b), legge n. 208/2015 ha consentito la generale possibilità di erogazione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR in forma di voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Questi beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di euro 258,23.

Pertanto, il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, nei casi in cui sia previsto è sempre quello della percezione del titolo che coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.

Il premio di risultato sconta tendenzialmente la normale contribuzione ed un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10% (ridotta al 5% per l’anno 2023) in capo al dipendente.

Il welfare aziendale, invece, è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore. Le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, ex art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.

Per potere beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

L’esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all’ammontare delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR.

Quanto, infine, alla possibilità che i premi di risultato vengano sostituiti con welfare aziendale, sussiste l’ipotesi che i contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui all’art. 1, comma 182, legge n. 208/2015, siano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Le stesse considerazioni valgono in relazione all’ipotesi di esclusione dal reddito da lavoro dipendente per i contributi di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR (destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dal TUIR.

INPS – PRESTAZIONI

Decreto Alluvioni: le misure di sostegno al reddito per datori e lavoratori

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n. 127 è stato pubblicato il D.L. 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Nei primi giorni di giugno, l’INPS ha pubblicato due circolari relative al cd. ammortizzatore sociale unico e all’indennità una tantum lavoratori autonomi.

Andando nel dettaglio, l’INPS – con Circolare n. 53/2023 – ha illustrato i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico”, ex D.L. n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e ha fornito indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.

Al riguardo, si prevede la seguente rimodulazione:

  • ai lavoratori subordinati del settore privatoche risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al D.L. n. 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;
  • ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al D.L. n. 61/2023, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati previsti nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023, la misura di sostegno è concessa, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato 1 del decreto soprarichiamato, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Per i lavoratori agricoli, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

La Circolare in commento, poi, rende noti termini e modalità di invio delle domande che prevedono che le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. In particolare, i datori di lavoro privati, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell’Allegato n. 3 alla circolare in oggetto, dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Il file potrà essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.

Inoltre, con Messaggio del 14 giugno 2023, n. 2215, L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’ammortizzatore sociale “unico”.

Al riguardo, viene precisato che ai fini dell’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, tale impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.

Successivamente, l’INPS – con Circolare n. 54/2023 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’art. 8 del D.L. 1 giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Al riguardo, è stato precisato che i lavoratori potenziali destinatari delle indennità in specie, al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

LAVORO AUTONOMO

In CdM le novità su ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero

In data 31 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri n. 37 ha approvato il disegno di legge “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”, che contiene una dote di 10 milioni di euro per sostenere lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, a valere sulla misura “ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero”.

Com’è noto, la misura “ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero” è rivolta alle micro e piccole imprese:

  • costituite da non oltre 60 mesi;
  • costituite in forma societaria. Le forme giuridiche consentite sono le società di persone e di capitali, incluse le società cooperative e le cooperative sociali, che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa, obbligate oltre che all’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), all’iscrizione al Registro delle Imprese (RI). Sono escluse le ditte individuali, le società semplici, le società di fatto;
  • in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne (di qualsiasi età). Per completezza sembra il caso di precisare che alle agevolazioni possono accedere anche micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni.

Sono agevolabili progetti di investimento nei seguenti settori:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
  • servizi alle imprese e/o servizi alle persone;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Non sono invece ammesse le iniziative riconducibili ai settori:

  • della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
  • carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Sono finanziabili programmi di investimento:

  • per le imprese costituite da non più di 36 mesi: di importo non superiore a 1,5 milioni di euro volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti;
  • per le imprese costituite da più di 36 mesi (fino a 60 mesi): di importo non superiore a 3 milioni di euro volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.

Le agevolazioni consistono in un mix di finanziamento a tasso zero (della durata massima di 10 anni) e di contributo a fondo perduto, riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di intensità variabile a seconda dell’età dell’impresa.

Esclusivamente per le imprese costituite da non più di 36 mesi, sono erogati da Invitalia, anche mediante modalità telematiche, servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, al marketing, all’organizzazione e risorse umane.

Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

  • euro 5.000 per i programmi di investimento di importo non superiore ad euro 250.000;
  • euro 10.000 per i programmi di investimento di importo superiore ad euro 250.000.

Le domande di agevolazione possono essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia (www.invitalia.it).

Non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì
20/06/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
26/06/2023
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
30/06/2023
INPS EX ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Venerdì
30/06/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Venerdì
30/06/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser


Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/06/2023
Studio Mattonai

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