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COMUNICAZIONE LAVORI USURANTI: PROROGA AL 17 APRILE 2023 PER L’INVIO

Premessa

I lavoratori impiegati in attività “particolarmente faticose e pesanti” (individuati dall’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999) possono usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Motivo per il quale i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 2, co. 5 del D.Lgs. n. 67 del 21 aprile 2011, devono monitorare le predette categorie di lavoratori dandone comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro), entro il 31 marzo di ogni anno.

ATTENZIONE. Sul punto, il Ministero del Lavoro, con un comunicato pubblicato sul proprio portale, ha disposto la proroga dal 31 marzo 2023 al 17 aprile 2023 del termine per l’invio della comunicazione telematica sui lavori usuranti. La proroga del termine è stata disposta alla luce delle criticità operative emerse in questi giorni e che hanno portato l’impossibilità di accesso all’applicativo informatico per l’invio della comunicazione nonché difficoltà nell’inserimento dei dati richiesti.

Ai fini del monitoraggio, come specificato meglio in seguito, i datori dovranno compilare il “modello LAV_US”, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro (Nota n. 4724 del 28 novembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) indicando il periodo, o i periodi, nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti.

Lavoratori da comunicare

Al fine di non incorrere in eventuali errori, risulta estremamente importante capire quali sono i dipendenti da comunicare. In particolare, essi possono distinguersi nelle seguenti categorie:

  1. addetti ai lavori usuranti art. 2 del (Decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale);
  2. lavoratori usuranti notturni individuati dall’art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003;
  3. lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67);
  4. lavoratori usuranti autisti di cui all’art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 67/2011.
Lavori particolarmente usuranti (Art. 2 del Decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale)
Lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto;
Lavori notturni (Art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66)
Il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato). Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (Art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
Lavoro usurante autisti (Art. 1, comma 1 lettera d del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Soggetti autorizzati alla comunicazione

I soggetti autorizzati alla comunicazione telematica obbligatoria sono:

  • i datori di lavoro privati;
  • le imprese utilizzatrici, con riguardo ai lavoratori somministrati, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”;
  • i consulenti del lavoro;
  • e gli altri soggetti abilitati ex lege n. 12/1979 a compiere per conto del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.

Compilazione modello LAV_US

Per poter procedere all’invio della comunicazione sarà necessario dapprima registrarsi sul sito di cliclavoro al seguente indirizzo:

(https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx).

Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare online il modello LAV_US e procedere all’invio (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).

Dopo aver effettuato l’accesso al sistema si dovrà selezionare la voce “monitoraggio” nel menu a tendina “modelli”, per poi scegliere il modello di interesse fra Lavoro Usurante (DM 1999 art. 2 co 5 D.Lgs. n. 67/2011), Notturno, A catena e Autisti.

Ecco le sezioni da compilare:

Datore di lavoroIndicare i riferimenti dell’azienda che effettua le attività. Per riempire i campi obbligatori relativi all’indirizzo della sede legale, compilare il campo Comune sede legale ricercandolo e selezionandolo tramite l’apposito tasto.
Sezione INPSInserire la matricola aziendale e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’Inps all’azienda all’atto dell’iscrizione. Qui è possibile inserire più matricole.
Sezione INAILInserire il Codice Cliente attribuito dall’INAIL al momento dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Altri entiIndicare l’Ente previdenziale al quale l’azienda risulta iscritta e il rispettivo codice, oltre al numero di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo imprese artigiane. Indicare poi il codice del settore di attività (secondo la classificazione Ateco 2007) con il quale l’azienda risulta iscritta.
Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attivitàIn questa sezione bisogna inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti. Procedere alla compilazione del modulo premendo il tasto “aggiungi un’unità produttiva” e compilando quindi tutti i dati richiesti nel nuovo riquadro “Unità produttiva”. Successivamente, occorre inserire i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti. Oltre al nome, al cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto. Scegliere quindi solo una delle due opzioni disponibili: numero di giorni dell’effettivo svolgimento dei lavori usuranti, oppure; intero anno lavorativo. In seguito premere il tasto “salva”. L’inserimento sarà confermato da un riepilogo dei dati sotto forma di una tabella riassuntiva. In caso di errore, sarà possibile eliminare i dati dell’unità produttiva già inserita. Procedere premendo il tasto “aggiungi un’unità produttiva” per registrare i dati relativi ad altre unità territoriali.
Dati invioSe il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal datore di lavoro, è necessario indicare qui le sue generalità. Per terminare la procedura di invio occorre cliccare su “invia modulo”. Se l’invio sarà avvenuto con successo apparirà la ricevuta dell’invio effettuato che riporta la data certa di invio. Tutti i modelli inviati saranno archiviati e consultabili nella pagina personale di gestione.

Regime sanzionatorio

Infine, si rammenta che in caso di mancato adempimento, si applicherà una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere. Si ricorda che non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l’omissione della stessa ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero.

Inoltre, non è ritenuta sanzionabile l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni interessate, in quanto tale dato è puramente indicativo e utile ai soli fini della quantificazione, da parte degli Istituti interessati, del numero delle possibili richieste di pensionamento anticipato.

RICORDA. La sanzione è diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, e dall’adozione della stessa il datore di lavoro sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 12/04/2023
Studio Mattonai 

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