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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

DISTACCO

Le nuove regole UE sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada

D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 20223, n. 67 è stato pubblicato il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012”.

Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri, anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.

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IMPOSIZIONE FISCALE

Approvato in CdM il disegno di legge della riforma fiscale

Consiglio dei Ministri 16 marzo 2023

In data 16 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

Di seguito, alcuni tratti distintivi della suddetta riforma.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

INAIL, PRESTAZIONI

Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

INAIL, Circolare 30 marzo 2023, n. 12

L’INAIL – con Circolare del 30 marzo 2023, n. 12 – ha fornito le indicazioni per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi, ex  , legge n. 147/2013, ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Com’è noto, il decreto MLPS/MEF 20 settembre 2022 ha fissato in misura pari al 15,17% la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2023.

Ora l’INAIL – con la Circolare n. 12/2023 – ha reso noto che la riduzione si applica esclusivamente ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, a quelli per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.

Con il medesimo decreto, che ha approvato la delibera del CdA INAIL n. 176/2022, sono stati fissati gli Indici di gravità medi (Igm) per il triennio 2023-2025 per l’applicazione della riduzione ai soli premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

INPS, CONTRIBUZIONE

La nuova misura dell’interesse di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso/ritardato versamento dei contributi previdenziali

INPS, Circolare 20 marzo 2023, n. 31

L’INPS – con Circolare del 20 marzo 2023, n. 31 – ha reso nota la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Com’è noto, la Banca Centrale Europea – con la decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023 – ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 22 marzo 2023, è pari al 3,50%.

A decorrere da tale data, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,50% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d’anno.

Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Modalità di presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi

INPS, Messaggio 21 marzo 2023, n. 1100

L’INPS – con Messaggio del 21 marzo 2023, n. 1100 – ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  • un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  • due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

INPS, PRESTAZIONI

I chiarimenti INPS sull’Una tantum ai lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA

INPS, Circolare 16 marzo 2023, n. 30

L’INPS – con Circolare del 16 marzo 2023, n. 30 – ha fornito le istruzioni utili al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti privi di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA ad eccezione:

  • degli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
  • soci di società o componenti degli studi associati.

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NASpI, accesso anche al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità in caso di dimissioni

INPS, Circolare 20 marzo 2023, n. 32

L’INPS – con Circolare 20 marzo 2023, n. 32 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, ex  (congedo di paternità obbligatorio) ed  (congedo di paternità alternativo) del D.Lgs. n. 151/2001.

Al riguardo, in ragione delle modifiche introdotte agli artt. 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente Circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla circolare in specie.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

I chiarimenti dell’INL sul nuovo decreto flussi 2023

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 21 marzo 2023, n. 2066

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 21 marzo 2023, prot. n. 2066 – ha fornito i primi chiarimenti in merito al nuovo decreto flussi, ex decreto legge n. 20/2023, in relazione ai requisiti di asseverazione propedeutica al rilascio del nulla osta.

Per quanto riguarda i requisiti reddituali che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare, in caso di presentazione di una sola istanza, è stata fissata una soglia minima di € 30.000 di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.

Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore ad € 20.000 annui (limite che sale ad € 27.000, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi).

Il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti reddituali:

  • fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze;
  • reddito imponibile superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l’azienda.

LAVORO OCCASIONALE

Prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi

INPS, Messaggio 21 marzo 2023, n. 1104

L’INPS – con Messaggio del 21 marzo 2023, n. 1104 – ha fornito delle indicazioni in merito alle prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi.

Al riguardo, è stato precisato che per il campionato 2022/2023 Serie A Divisione Calcio Femminile, le società già censite potranno utilizzare l’apposito servizio “Portale prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia” per comunicare le prestazioni lavorative rese dagli steward per le attività declinate nel decreto ministeriale 13 agosto 2019.

Le società non ancora censite, ai fini dell’utilizzo del Libretto Famiglia per le specifiche attività rese dagli steward, dovranno seguire le indicazioni riportate nella Circolare INPS n. 95/2018 e nel Messaggio INPS n. 3193/2018 .

L’indirizzo PEC a cui inviare la richiesta di accreditamento è dc.entrate@postacert.inps.gov.it.

ORARIO DI LAVORO

Prorogati i termini di comunicazione del lavoro notturno e delle attività usuranti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato 29 marzo 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 29 marzo 2023 – ha reso noto che i termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti (fissati al 31 marzo 2023) sono differiti, per l’anno in corso, al 17 aprile 2023.

Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena, ex art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 67/2011, rimane fissato entro trenta giorni dall’inizio dello stesso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, Dlgs. n. 67/2011.

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RETRIBUZIONI

Lavoratori all’estero: definite le retribuzioni convenzionali per il 2023

INPS, Circolare 23 marzo 2023, n. 33; INAIL, Circolare 30 marzo 2023, n. 13

L’INPS – con Circolare del 23 marzo 2023, n. 33 – ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 28 febbraio 2023, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori operanti all’estero.

L’Istituto, inoltre, ha fornito anche le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 giugno 2023.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L’INAIL – con Circolare del 30 marzo 2023, n. 13 – ha comunicato gli importi delle retribuzioni convenzionali per il pagamento del premio assicurativo dei lavoratori operanti nei paesi extracomunitari in cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Al riguardo, è stato precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle allegate alla circolare stessa.

La normativa si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate esclusivamente nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.

APPROFONDIMENTI

DISTACCO

In GU il decreto legislativo sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 20223, n. 67 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012”.

Le attività aggiuntive possono essere due qualora, a una operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento, in cui non si sia effettuata alcuna attività aggiuntiva, sia seguita altra operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.

I conducenti che effettuano le attività non sono considerati in distacco nel solo caso in cui utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
  • i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
  • l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
  • la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
  • la data di inizio e di fine del distacco;
  • il numero di targa dei veicoli a motore;
  • l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

Il trasportatore – tenuto ad aggiornare le informazioni entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento – deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

  • copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
  • ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
  • le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

Il conducente ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione elencata in precedenza.

Il trasportatore, previa richiesta formulata dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale, ha l’obbligo di trasmettere, dopo il periodo del distacco ed entro 8 settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché:

  • la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco;
  • il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997;
  • i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.

Il trasportatore che commette la violazione dell’obbligo in esame è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 ad € 10.000.

Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.000.

Il trasportatore che commette la violazione dell’obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 ad € 10.000.

Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 ad € 600.

Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All’accertamento delle violazioni consegue l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

INPS, PRESTAZIONI

Requisiti e modalità di presentazione della domanda per l’Una tantum dei lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA

L’INPS – con Circolare n. 30/2023 – ha fornito le istruzioni utili al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti privi di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore ad € 35.000 nel periodo d’imposta 2021 oppure ad € 20.000 nel periodo d’imposta 2021;
  • iscrizione alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non essere percettore delle prestazioni, ex artt. 31 e 32 del decreto Aiuti.

L’indennità una tantum è riconosciuta nella misura complessiva pari ad € 350 e non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito INPS, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” – “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”- selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e scegliendo una delle seguenti voci:

  • “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”;
  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
  • “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
  • “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
  • “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite:

  • il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile
  • gli Istituti di Patronato.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

  1. di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  2. di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  3. di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
  4. di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  5. di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
  6. di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
  7. nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato – sono tra loro alternative.

L’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alla successiva loro verifica, anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dal novellato decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

ORARIO DI LAVORO

Differito al 17 aprile il termine per comunicazione e adempimento in caso di lavoro notturno ed attività usuranti

I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno il diritto di accedere al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Com’è noto, l’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 67/2011 individua le categorie di lavoratori dipendenti interessati, ovvero:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori notturni;
  • lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al citato decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 cod. civ. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il richiamato art. 2100 cod. civ. recita “Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione”.

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’art. 1, legge n. 12/1979, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 67/2011.

Ora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con il comunicato del 29 marzo 2023 – ha reso noto che i termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, fissati al 31 marzo 2023, sono differiti, per l’anno in corso, al 17 aprile 2023.

Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena rimane fissato entro trenta giorni dall’inizio dello stesso, ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì 11/04/2023FondiFondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Martedì 11/04/2023FondiFondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello C/01 BNL
Martedì 11/04/2023FondiFondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Martedì 11/04/2023INPSVersamento dei contributi per i lavoratori domestici  relativi al trimestre precedenteDatori di lavoro domesticoInps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Lunedì
17/04/2023
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Lunedì
17/04/2023
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Lunedì
17/04/2023
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Lunedì
17/04/2023
INPSVersamento contributo  fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Lunedì
17/04/2023
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Lunedì
17/04/2023
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
17/04/2023
IRPEFVersamento addizionale regionale:  rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
17/04/2023
IRPEFVersamento addizionale comunale:  versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
17/04/2023
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazioneModello F24/Accise
Lunedì
17/04/2023
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
20/04/2023
FondiPrevindapi  denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Giovedì
20/04/2023
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Giovedì
20/04/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Mercoledì
26/04/2023
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Domenica 30/04/2023Mod.730A partire dal 30 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.Agenzia delle EntrateProcedura telematica
Martedì
2/05/2023
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Martedì
2/05/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
2/05/2023
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Martedì
2/05/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 07/04/2023
Studio Mattonai 

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