I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.
Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente:
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.
Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2023 non hanno più un sostituto d’imposta.
Il modello 730 può essere utilizzato anche per la presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto, che abbia percepito redditi che possono essere dichiarati con il modello in esame.
Termini di presentazione
I termini di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, al CAF o al professionista abilitato del Modello sono fissati al 30 settembre 2023[1].
Gli eredi di soggetti deceduti possono utilizzare il modello 730 per le persone decedute nel 2022 o entro il 30 settembre 2023.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2023, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2022.
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta.
ATTENZIONE: Si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Le “detrazioni” Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.
Le “deduzioni” vanno invece a ridurre l’imponibile assoggettato a tassazione.
Tra le deduzioni ricordiamo:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
- i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
- i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.
ATTENZIONE: anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello Redditi Persone Fisiche 2023 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all’estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di: contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero e che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE);contribuenti che hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari. |
ATTENZIONE: i fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello 730.
Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.
Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Modello 730/2023 – Scadenziario
Scadenza | Contribuente |
Entro il 16 marzo 2023 | Riceve dal Sostituto d’imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (CU 2023). |
Entro il <16/06/2023> | Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del modello 730/2023. |
A decorrere dal 30 aprile 2023 | Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. |
Entro il <31/07/2023> | Riceve dallo Studio il prospetto di liquidazione. |
Entro il 30 settembre 2023 | Comunica al Sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3. |
Entro il 2 gennaio 2024[2] | Può presentare il modello 730/2023 con sanzioni al fine di evitarne l’omissione. |
A novembre 2023 | Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto per l’IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. |
Check List e Nota di consegna dati allo Studio
Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000
Allego alla presente tutti i documenti comprovanti i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2022 e dichiaro:
data ____________________ firma _____________________________________________________
Allegati – Barrare le o e inserire i dati laddove richiesto
Per tutti i contribuenti
- dell’anno precedente (se non già predisposto dal nostro Studio)
- dell’anno 2022 (prelevabile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2023)
Per i possessori di fabbricati e/o terreni (vedi anche successivo Spese per la casa)
Spese detraibili e deducibili (non vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel 2022 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi)
Spese sanitarie
- Documentazione spese mediche: prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, esami di laboratorio e indagini radioscopiche, ticket, protesi sanitarie, cure fisiche e cure termali con relativa prescrizione medica, prestazioni rese da medico generico e prestazioni di assistenza specifica. Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario
- Spese veterinarie
- Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l’acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici
- Documentazione spese sostenute per l’acquisto di cani guida per non vedenti
Spese per la famiglia
- Ricevute tassa per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
- Documentazione spese per l’adozione di minori stranieri (certificate dall’ente che cura la procedura dell’adozione)
- Ricevute contributi versati all’INPS per addetti ai servizi domestici
- Documentazione spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria e/o di familiari nell’ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica
- Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l’effettivo versamento)
- Documentazione spese funebri
- Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni
- Documentazione spese per l’intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto dell’abitazione principale
- Contratto di locazione e ricevuta del canone sostenuto da studenti universitari fuori sede (+ quietanza di pagamento delle tasse universitarie)
Spese per la casa
- Fattura o scontrino fiscale relativo all’acquisto di motori ad elevata efficienza o di variatori di velocità
- Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l’atto di acquisto dell’immobile
- Spese di intermediazione immobiliare
- Spese per manutenzione e ristrutturazione (ed acquisto mobili o grandi elettrodomestici) per le quali spetta la detrazione del 50%. In questo caso è necessaria copia di fatture e bonifici o l’eventuale certificazione rilasciata dall’amministratore nel caso di interventi condominiali
- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione per interventi di riqualificazione energetica e sull’involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 110%. Sono necessari: asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all’ENEA
Spese assicurative e previdenziali
- contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni
- ricevute contributi versati all’INAIL per assicurazione casalinghe
- contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari (ricevute + contratto di stipula)
ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.)
Altre spese
- ricevute versamenti ai consorzi di bonifica
- ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; Paesi in via di sviluppo (ONG); istituzioni religiose
- ricevute spese veterinarie
- contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege n. 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro
Altro
AUTOCERTIFICAZIONE
concessione all’altro genitore
del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il __________________
codice fiscale: _______________________________________
in qualità di genitore di:
nome | Cognome | CF |
nome | Cognome | CF |
nome | Cognome | CF |
nome | Cognome | CF |
dichiara
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 12 c. 1 lett. c) del T.U.I.R., di concedere all’altro genitore sig/sig.ra ___________________________ il diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico[3].
data _____________________ firma _________________________________________
TESTO dell’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR:
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a).
[1] Il 30 settembre 2023 cade di sabato, per cui la scadenza definitiva sarà il 2 ottobre 2023.
[2] I 90 giorni vengono calcolati dal 2 ottobre 2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato. La prima data sarebbe il 31 dicembre 2023 che è domenica e il 1° gennaio 2024 è festivo.
[3] Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.