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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le novità in tema di istruttoria della cassa integrazione ordinaria, del FIS e dei Fondi solidarietà

INPS, Messaggio 9 marzo 2023, n. 980

L’INPS – con Messaggio del 9 marzo 2023, n. 980 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti sull’istruttoria della cassa integrazione ordinaria, del FIS e dei Fondi solidarietà, ex artt. 26 e 40 , D.Lgs. n. 148/2015.

Al riguardo, è stato precisato che qualora il datore di lavoro presenti un’istanza di cassa integrazione che riguarda un’unità produttiva costituita nello stesso mese in cui è collocato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, non è possibile che si configuri il superamento del limite in argomento e, pertanto, non possono essere adottati provvedimenti di rigetto motivati con il mancato rispetto del limite del terzo delle ore lavorabili.

Fanno eccezione le richieste di cassa integrazione con causali “mancanza di lavoro, ordini e commesse” o “crisi di mercato”, essendo le stesse presentabili solo dopo 3 mesi dalla data inizio attività costituzione dell’unità produttiva indicata nell’istanza stessa.

Nel caso, invece, in cui l’unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda sia costituita da meno di sei mesi, il controllo del terzo delle ore lavorabili deve essere effettuato sui mesi in cui la predetta unità produttiva risulti attiva.  

Qualora la procedura segnali il superamento del limite del terzo delle ore lavorabili e non risultino inviati, in tutto o in parte, i flussi Uniemens relativi ai mesi in cui l’unità produttiva risulti attiva, è necessario chiedere al datore di lavoro l’invio dei flussi mancanti o incompleti o l’eventuale variazione degli stessi (se erroneamente compilati).

Nelle more degli adeguamenti procedurali in corso, qualora vi siano stati periodi autorizzati a pagamento diretto eseguito tramite invio dei flussi SR41, è necessario che la sede provveda a richiedere la dichiarazione all’azienda circa il numero di ore fruite.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Rinnovato il CCNL dei dipendenti degli studi professionali e agenzie di assicurazione

Accordo di rinnovo 17 gennaio 2023

Diffuso il testo integrale del CCNL – siglato, in data 17 gennaio 2023, tra ANPIT, CONFIMPRENDITORI e UNICA, con CISAL Terziario e CISAL – per i dipendenti degli studi professionali e agenzie di assicurazione.

Ad integrazione di quanto già pubblicato, nel testo integrale si segnalano le seguenti novità:

  • indennità di cassa,
  • indennità di reperibilità e di trasferta,
  • malattia,
  • assistenza legale dei quadri,
  • welfare contrattuale,
  • preavviso,
  • lavoro intermittente.

Per i quadri, il massimale della polizza assicurativa per la copertura delle spese di assistenza legale è stabilito in € 150.000 per evento e per anno.

Il massimale per l’assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi è stabilito in € 2.000.000.

A decorrere dall’anno 2023, il valore del welfare contrattuale è stabilito in € 600,00 annui (in quote mensili maturate di € 50), per i livelli Q, A1 e A2 e in € 400,00 annui (in quote mensili maturate di € 33,33), per gli altri livelli (compresi gli operatori di vendita) da erogare entro il 31 dicembre di ogni anno a tutti i lavoratori non in prova in forza, ai quali si applica il CCNL, secondo le previsioni che saranno stabilite in sede aziendale.

In caso di risoluzione del rapporto il lavoratore avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente (a tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero).

I termini di preavviso per i livelli D1, D2 e discontinui sono così determinati: 15 giorni per anzianità fino a 5 anni, 20 giorni per anzianità da 6 a 10 anni e 30 giorni per anzianità superiori.

Vedi l’Approfondimento

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Modalità di compilazione della sezione “Dati assicurativi Inail” del modello CU 2023

INAIL, Nota 13 marzo 2023, n. 2813

L’INAIL – con Nota operativa del 13 marzo 2023, prot. n. 2813 – ha reso note le modalità di compilazione della sezione “Dati assicurativi Inail” del modello CU 2023 che nelle istruzioni pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate da 71  a 76  fanno riferimento alla tutela, ex D.P.R. n. 1124/1965.

Al riguardo, l’INAIL ha precisato che devono essere indicati i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a decorrere dal 1° luglio 2022.

A tal fine nel campo relativo alla posizione assicurativa territoriale deve essere indicato il codice identificativo dell’azienda/datore di lavoro e relativo contro codice assegnato dall’Inail e comunicato via PEC a tutti i soggetti assicuranti da indicare per la presentazione delle denunce contributive mensili e per il versamento dei relativi contributi per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023 ed i relativi adempimenti

INPS, Circolare 15 marzo 2023, n. 29

L’INPS – con Circolare del 15 marzo 2023, n. 29 – ha illustrato le attività svolte annualmente dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali e trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati, l’Istituto, a partire dal 16 marzo 2023, consente alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica.

La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.

L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via PEC oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS”, seguendo il percorso di navigazione sul sito www.inps.it: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Comunicazioni Fiscali”.

La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzia, tra le annotazioni, che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, deve procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima Certificazione Unica.

Le nuove regole INPS per i ricorsi amministrativi

Deliberazione 18 gennaio 2023, n. 8

In data 18 gennaio 2023, l’INPS ha approvato il nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi: tra le novità più rilevanti, si segnalano quelle sul regime di autotutela e ricorsi.

Tra gli obiettivi del nuovo Regolamento, quello di superare le disparità tra le regole sui ricorsi in seguito al trasferimento dall’INPDAP e dall’ENPALS.

In tal senso, l’Istituto precisa che dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase della sua procedimentalizzazione, l’Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, procede in autotutela, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato.

Per quanto riguarda i termini di presentazione del ricorso, rimane valido il tempo di 90 giorni dalla data di ricezione attestata dal protocollo informatico.

Il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine.

Sussistono tuttavia delle eccezioni enunciate dal Regolamento, quanto ai termini di ammissibilità dell’impugnazione, la più significativa delle quali concerne il rigetto delle domande di integrazione salariale ordinaria e nel settore agricolo (nonché, ma non solo, nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà), il cui termine è di 30 giorni a pena di inammissibilità.

INPS, PRESTAZIONI

I primi chiarimenti sulla “pensione anticipata flessibile”

INPS, Circolare 10 marzo 2023, n. 27

L’INPS – con Circolare del 10 marzo 2023, n. 27 – ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’art. 1, commi 283 e 284, legge n. 197/2022, che riconosce, in via sperimentale per il 2023, il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

anni, 20 giorni per anzianità da 6 a 10 anni e 30 giorni per anzianità superiori.

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Le istruzioni normative ed operative in materia di pensione anticipata “Opzione donna”

INPS, Circolare 6 marzo 2023, n. 25

L’INPS – con Circolate del 6 marzo 2023, n. 25 – ha fornito le istruzioni in tema di pensione anticipata c.d. opzione donna, ex art. 1, comma 292, legge n. 197/2022, per i profili relativi ai destinatari della norma, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda.  

Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione:

  • a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • a 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

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LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

D.L. 10 marzo 2023, n. 20

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59 è stato pubblicato il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”.

Tra le altre cose, il decreto prevede misure:

  • per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri;
  • per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro;
  • per l’ingresso e il soggiorno al di fuori delle quote;
  • in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare;
  • per l’ingresso dei lavoratori del settore agricolo e il contrasto alle agromafie.

Andando nel dettaglio, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere – tra l’altro – delle Commissioni parlamentari competenti.

In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

Ad eccezione delle domande di nulla osta per l’ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero e delle istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all’estero, permane l’obbligo di verificare, presso il Centro per l’Impiego competente, l’indisponibilità di altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro.

A tal fine l’azienda deve compilare la “Richiesta di personale per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale”. In caso di segnalazione da parte del Centro per l’Impiego dovrà essere effettuato un colloquio il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato all’ufficio.

È prevista la semplificazione per l’ottenimento del nulla osta al lavoro, da intendersi come rilasciato se non sono state acquisite dalla Questura, nei 60 giorni previsti per legge, le informazioni relative agli elementi ostativi.

Con il solo nulla osta, anche prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno verrà comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa.

In GU le disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina

D.L. 2 marzo 2023, n. 16

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2023, n. 52 è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina”.

Tra le altre cose, è stato previsto che i permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea, ex decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023.

I permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DURC

DURC di congruità: al via per i lavori pubblici/privati di importo pari o superiore ad € 70.000

D.M. 25 giugno 2021, n. 143

A decorrere dal 1° marzo 2023, imprese e committenti di lavori edili hanno iniziato a ricevere alert automatizzati, con l’obiettivo di ricordare gli obblighi su costi e regolarità della manodopera.

La finalità del nuovo adempimento è quella di contrastare, in questo delicato settore, l’utilizzo del lavoro irregolare.

A partire da tale data, infatti, i lavori, gli appalti ed i cantieri denunciati alla Cassa Edile, saranno soggetti ad una verifica di congruità tra importo complessivo dei lavori edili e l’apporto di manodopera.

Il sistema per verificare la congruità dei costi della manodopera, introdotto dal decreto Semplificazioni e regolato dal D.M. n. 143/2021, è in vigore dal 1° novembre 2021.

Le regole sul DURC di congruità si applicano a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore ad € 70.000.

La misura esclude la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono previsti specifici parametri e procedure.

Dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, verrà generata una PEC per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità.

L’alert, per i lavori pubblici, ha l’obiettivo di ricordare, al committente, di richiedere la congruità al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale e, all’impresa affidataria, di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità.

Riguardo ai lavori privati, invece, la PEC allerta l’impresa affidataria dell’obbligo di dimostrazione della congruità, prima dell’erogazione del saldo finale, da parte del committente.

APPROFONDIMENTI

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Le novità del testo integrale del CCNL dei dipendenti degli studi professionali e agenzie di assicurazione

È stato diffuso il testo integrale dell’Accordo di rinnovo firmato il 17 gennaio 2023 per i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione.

Di seguito, i nuovi istituti trattati.

I periodi di prova, in giorni di calendario, sono i seguenti.

LivelloPeriodo/giorniPeriodo minimo/giorni
Dirigente, Q, A1 e A218030
B1 e Op. 115025
B2 e Op. 215025
C1 e Op. 312020
C2 e Op. 49015
D16010
D2305

In caso di recesso del lavoratore, i termini di preavviso sono i seguenti:

LivelloPeriodo/giorni
Dirigente, Q, A1 e A215
B1 e Op. 113
B2 e Op. 213
C1 e Op. 310
C2 e Op. 48
D15
D23

Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese e con responsabilità per errori spetta un’indennità di cassa pari a € 78,00 mensili (anche nel part-time), ininfluente nella determinazione della 13° mensilità, delle festività, delle ferie e del T.F.R.

Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, al lavoratore spetta, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento, un’indennità nei seguenti importi:

Livello16 ore in giorno feriale24 ore in giorno di riposo aggiuntivo12 ore in giorno festivo o riposo settimanale24 ore in giorno festivo o riposo settimanale
C1 e Op. 39,1013,0016,9031,20
C2 e Op. 48,4012,0015,6028,80
D17,7011,0014,3026,40
D26,6610,0013,0024,00

I valori della diaria per la trasferta vengono così rideterminati:

LivelliDiariaDiaria trasfertisti
Q34,5013,80
A130,0012,00
A226,2510,80
B1 e Op. 124,009,60
B2 e Op. 221,758,70
C1 e Op. 319,507,80
C2 e Op. 418,007,20
D116,506,60
D215,006,00

La disciplina della conservazione del posto in caso di malattia viene così modificata.

Il lavoratore non in prova ha diritto al mantenimento del posto in relazione agli anni di anzianità, computati all’inizio dell’ultimo episodio di malattia:

  • fino a 2 anni di anzianità, per un massimo di 90 giorni solari, continuati o frazionati, computando tutte le prognosi intervenute nel biennio;
  • oltre 2 anni di anzianità, per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per un massimo di 90 giorni solari, con incremento di 2 giorni solari per ciascun mese lavorato oltre il biennio, nel limite massimo di 365 giorni di prognosi complessiva, nell’arco temporale mobile di 5 anni decorrenti a ritroso dall’inizio dell’ultimo episodio morboso e computando anche la prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi.

Per i lavoratori con oltre 5 anni di anzianità, la malattia continuativa con prognosi superiore a 60 giorni sarà considerata solo per metà della sua durata (fermo restando il limite di 365 giorni nell’arco temporale mobile di 5 anni dall’ultimo evento e compresa la prognosi in corso).

Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all’ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.

Ai fini del comporto, si fa riferimento all’arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell’inizio dell’ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi computati secondo il criterio suddetto.

Per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il comporto nonché con riferimento all’integrazione datoriale:

  • nel caso di malattie non continuative si deve considerare ogni singolo evento morboso che non sia “continuazione” del precedente;
  • nel caso di malattie continuative (anche con soluzione di continuità) si avrà una sola carenza iniziale, dalla quale decorrerà l’arco temporale mobile utile a individuare, a ritroso, l’inizio del comporto.

La malattia insorta durante le ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di ricovero ospedaliero, per tutta la sua durata, di malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, per tutta la sua durata, di infortunio non professionale.

Dal compiersi del periodo di comporto il lavoratore (anche dirigente) potrà richiedere una aspettativa, non retribuita e non influente sull’anzianità per ogni istituto, della durata di 10 giorni solari per ogni anno integralmente lavorato, con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni solari.

I lavoratori hanno diritto, oltre all’indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, ad un trattamento integrativo a carico azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione normale:

  • dal 1º al 3º giorno, 50%;
  • dal 4º al 20º giorno, 25%.
  • dal 21° al 180° giorno, 30%.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Parametri e modalità di richiesta della pensione anticipata flessibile

L’INPS – con Circolare n. 27/2023 – ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle previsioni della Legge di Bilancio 2023, che riconoscono, in via sperimentale per il 2023, il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (cd. Quota 103).

Andando nel dettaglio, possono conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni,

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che preveda il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Al riguardo, gli iscritti alla gestione ex ENPALS, titolari di contribuzione presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, possono esercitare la facoltà di cumulo, oppure avvalersi delle disposizioni ex art. 16, D.P.R. n. 1420/ 1971.

La norma dispone che è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva.

La concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Con riferimento al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, la norma fornisce diverse disposizioni, in funzione del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Nello specifico:

  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:
  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Al riguardo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

  • i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001:
  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
  • che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

Infine, la Circolare INPS in commento ricorda l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui.

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Al contempo, viene precisato che l’art. 1, commi 344 e 349, legge n. 197/2022, dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile.

INPS, PRESTAZIONI

Le categorie di lavoratrici destinatarie della pensione anticipata agevolata Opzione donna

L’INPS – con Circolare n. 25/2023 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alle categorie di lavoratrici destinatarie della pensione anticipata agevolata Opzione donna.

A mente dell’art. 1, comma 292, legge n. 197/2022, i requisiti generali richiesti per l’Opzione donna sono i seguenti:

  • raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022;
  • compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età (tale requisito anagrafico è ridotto a 58 anni, con 2 o più figli, ed a 59 anni di età con un figlio solo; il requisito anagrafico è sempre ridotto a 58 anni per le lavoratrici o licenziate da imprese in crisi);
  • attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici il cui trattamento è liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi; le finestre di attesa osservate, pari a 12 o 18 mesi, non si applicano alle lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alle quali si applica la cd. finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno; tuttavia, tali lavoratrici devono possedere i requisiti connessi all’appartenenza alle categorie tutelate alla data di presentazione della domanda di pensione; gli stessi requisiti non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

La decorrenza della pensione non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’Ago (iscritte presso le gestioni Inps dipendenti pubblici, ex Ipost o ex FS).

Il pensionamento con Opzione donna è riservato a sole tre categorie di destinatarie:

  • caregiver, ossia coloro che assistono un familiare portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992,
  • invalide dal 74%,
  • lavoratrici o licenziate da imprese in crisi.

La categoria delle cd. caregiver è costituita dalle lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi:

  • il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992;
  • in alternativa, un parente o un affine di secondo grado convivente, ma soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (si fa riferimento a ogni condizione giuridicamente assimilabile all’assenza, compresi divorzio e separazione legale, purché continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità).

I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi, mentre lo status di persona con disabilità grave si considera acquisito alla data dell’accertamento riportata nel verbale di riconoscimento, o dalla data dell’eventuale sentenza o del decreto di omologa (salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore).

Beneficiarie dell’Opzione donna sono anche coloro che risultano invalide civili in misura pari o superiore al 74% (deve sussistere il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%).

Infine, sono destinatarie dell’Opzione donna le lavoratrici o licenziate da imprese in crisi.

Nel dettaglio, deve trattarsi di lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, o attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In merito alle lavoratrici dipendenti, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per coloro il cui rapporto risulta cessato, il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo.

Queste ultime lavoratrici non devono poi aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

L’INPS provvederà, ad ogni modo, a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa i dati relativi alle imprese di riferimento.

Il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione Opzione donna.

Al riguardo, l’INPS – con la Circolare 25/2023 – ha illustrato i dati da indicare e la documentazione da allegare a tale domanda, comprovanti l’appartenenza alle categorie beneficiarie del trattamento pensionistico agevolato (quali, ad es., il verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile), nonché le specifiche relative alle autodichiarazioni richieste.

La domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere alla pensione anticipata c.d. Opzione donna può essere oggetto di rinuncia, secondo i criteri di carattere generale in materia di domanda di pensione.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
20/03/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/03/2023
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
31/03/2023
INPS EX ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Venerdì
31/03/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Venerdì
31/03/2023
INPSDichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei  50 addetti (al 31/12/2022) ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS.AziendeINPS  Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica
Venerdì
31/03/2023
ENASARCO-FirrVersamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedenteDatori di lavoro preponenti nel rapporto di agenziaTramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario
Venerdì
31/03/2023
Lavori UsurantiComunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente (2022)Datori di lavoro che svolgono lavori usurantiTrasmissione telematica mod. LAV-US
Venerdì
31/03/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 17/03/2023
Studio Mattonai

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