Certificazione unica (CU 2023) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2023, n. 14392, è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2023 (CU 2023) relativa all’anno 2022.
La Certificazione Unica 2023 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13, legge n. 388/2000), all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1, legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
ATTENZIONE: A partire dal 2021 è stata istituita la scadenza unica del 16 marzo 2023 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (decreto “Fiscale” 2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.
Resta al 31 ottobre 2023 il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
ATTENZIONE: È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. |
Le novità del modello
Tra le novità nel modello 2023 si segnalano:
- inseriti i campi che accolgono il “bonus carburante” previsto dal D.L. n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale, le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato;
- aggiornato il prospetto dei familiari a carico; con l’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati, infatti, i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. In pratica, dal 1° marzo 2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre, è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli). Di conseguenza, per la gestione delle detrazioni fino al 28 febbraio 2022 e a partire dal 1° marzo 2022, il prospetto dei familiari a carico è stato aggiornato con due inedite colonne;
- introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro;
- nella sezione relativa alla contribuzione alla previdenza complementare è stato precisato che, da quest’anno, nella stessa dovranno essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sotto conti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal D.Lgs. n. 114/2022. Analogo inserimento è stato effettuato anche nella sezione “redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta” in quanto la norma fa riferimento anche alle stesse prestazioni pensionistiche, erogate sotto forma di rendita e di capitale;
- un nuovo codice, con relative annotazioni, è stato inserito per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010;
- un codice ad hoc, poi, è stato inserito nella sezione redditi esenti, per individuare le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo (art. 12-quinquies del D.L. n. 146/2021);
- aggiornato il set informativo, presente nelle annotazioni, relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro (art. 1, comma 155, della legge di Bilancio per il 2022).
Si ricorda anche che, sempre entro il 16 marzo 2023, deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.
Selezionare le opzioni di interesse tra quelle che seguono:
Comunicazione importante per i Clienti dello Studio
[Opzione proposta in caso di Consulente del lavoro che non elabora la contabilità]
Per i Clienti ai quali elaboriamo le buste paga, sarà nostra cura predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2023 relative ai lavoratori dipendenti entro i termini di legge. Il Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.
Siamo però disponibili anche:
- per trasmettere telematicamente, in qualità di intermediario, le CU 2023 predisposte direttamente dal Cliente che ci dovranno essere inviate (in formato telematico/su supporto magnetico) entro il prossimo 28 febbraio 2023;
- a predisporre le certificazioni (per Clienti che non ci hanno affidato le scritture contabili) relative ai lavoratori autonomi. In quest’ultimo caso invitiamo però i Clienti interessati a farci pervenire, entro il prossimo 28 febbraio 2023:
- copia delle fatture relative ai compensi a terzi, pagate nell’anno 2022;
- copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2022 (codici tributo 1040, ecc.).
[Opzione proposta in caso di Commercialista o CED che non elabora le paghe]
Per i Clienti ai quali elaboriamo le scritture contabili, sarà nostra cura predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2023 relative ai lavoratori autonomi (incluse le prestazioni occasionali e prestazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi), entro i termini di legge. Il Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.
Il nostro Studio non si occupa di consulenza del lavoro e pertanto non possiamo fornire assistenza per le Certificazioni da rilasciare ai lavoratori dipendenti.
Siamo però disponibili anche:
- per trasmettere telematicamente, in qualità di intermediario, le CU 2023 predisposte direttamente dal Cliente che ci dovranno essere inviate (in formato telematico/su supporto magnetico) entro il prossimo 28 febbraio 2023;
- a predisporre le certificazioni (per Clienti che non ci hanno affidato le scritture contabili) relative ai lavoratori autonomi. In quest’ultimo caso invitiamo però i Clienti interessati a farci pervenire, entro il prossimo 28 febbraio 2023:
- copia delle fatture relative ai compensi a terzi, pagate nell’anno 2022;
- copia dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute di competenza del 2022 (codici tributo 1040, ecc.).
In caso di consegna parziale o in ritardo dei documenti richiesti, lo Studio non sarà responsabile di eventuali sanzioni.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 24/02/2023
Studio Mattonai