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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Aggiornato dal MLPS il modello UNILAV per le prestazioni lavoro subordinato occasionale settore agricolo

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota 20 gennaio 2023, n. 462

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota 20 gennaio 2023, prot. n. 462 – ha ricordato che per il biennio 2023-2024, alle imprese agricole è consentito il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto.

Al riguardo, il MLPS ha provveduto ad aggiornare il modello UNILAV, inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

I datori di lavoro agricolo dovranno, quindi, selezionare il suddetto codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro.

FORMAZIONE

Al via le domande di contributo per il 2023 per gli Enti di formazione professionale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato 16 gennaio 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 16 gennaio 2023 – ha reso noto che fino al 15 febbraio 2023 sono aperti i termini per la presentazione dell’istanza di richiesta del contributo agli enti privati gestori di attività formative per l’anno 2023, ex lege n. 40/1987.

Possono usufruire dell’incentivo gli enti privati che:

  • non operano a scopo di lucro;
  • hanno carattere nazionale e operano in più di una Regione;
  • applicano il CCNL di categoria per il personale;
  • rendono pubblico il bilancio annuale per ogni centro di attività;
  • sono dotati di una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività formative.

L’assegnazione del contributo erogabile a ciascun beneficiario avviene in base ai seguenti criteri:

  • attività formativa dichiarata o attestata a cui sarà riservato il 70% delle risorse;
  • numero di regioni nelle quali viene raggiunto un minimo di ore per allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi a cui sarà riservato il 20% delle risorse;
  • numero dei dipendenti della sede centrale a cui sarà riservato il 10% delle risorse.

I contributi sono erogati a copertura delle spese generali di amministrazione non coperte da contributi regionali e relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli stessi enti.

Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all’esercizio finanziario in corso.

IMPOSIZIONE FISCALE

Le novità dell’Agenzia delle Entrate sulla Certificazione unica (CU) del 2023

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2023, prot. n. 14392

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 17 gennaio 2023, prot. n. 14392 – ha approvato le versioni definitive dei modelli Certificazione Unica 2023 con le relative istruzioni per la compilazione.

Il modello è stato aggiornato:

  • nella parte delle nuove detrazioni per familiari a carico in vigore da marzo 2022;
  • sulle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore ad € 15.000 ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino ad € 28.000;
  • per la gestione del bonus carburante, fiscalmente esente fino all’importo di € 200 per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati indipendentemente dal suo ammontare. Le istruzioni sottolineano che il datore di lavoro che effettua erogazioni in natura o riconosce il buono carburante deve verificare l’esistenza di eventuali erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro;
  • nella sezione dati previdenziali trovano spazio i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che dovranno essere indicati in questa sezione per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022.

Da un punto di vista temporale, si segnala che entro il 16 marzo 2023:

  • il sostituto deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730);
  • il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.

Sarà possibile fino al 21 marzo 2023 effettuare, senza sanzioni, opportune correzioni alle CU inviate nei termini.

L’omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica è punita con una sanzione pari ad:

  • € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000;
  • € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Mod. 770/2023: approvato il nuovo modello con alcune novità

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 gennaio 2023, prot. n. 25954

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 gennaio 2023, prot. n. 25954 – ha reso noto d’aver approvato il modello di dichiarazione 770/2023, con alcune novità. In particolare, nel quadro SO viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi.

Nel modello 770/2023, per l’indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2023 i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023 per via telematica:

  • dal sostituto d’imposta;
  • tramite intermediario;
  • tramite altri soggetti incaricati;
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via l’apertura del secondo sportello del bando Accordi per l’innovazione

MiSE, Comunicato 26 gennaio 2023

Dal 17 gennaio 2023 è possibile la compilazione delle domande: da tale data infatti sul sito internet del soggetto gestore Mediocredito Centrale è disponibile la procedura on line per il caricamento delle proposte.

L’invio formale dei progetti invece sarà possibile dal 31 gennaio 2023.

Le domande di agevolazione – compilate e presentate esclusivamente utilizzando la procedura disponibile nel sito del soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) – possono essere presentate da:

  • imprese che esercitano in via prevalente un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi o un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, comprese le imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985;
  • imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie;
  • centri di ricerca.

Vedi l’Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE

I valori del minimale e del massimale di retribuzione giornaliera del 2023

INPS, Circolare 1 febbraio 2023, n. 11

L’INPS – con Circolare del 1° febbraio 2023, n. 11 – ha comunicato, relativamente all’anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell’art. 22, legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat.

Per l’anno 2023, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € 29,98. Tale limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 53,95.

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’art. 1, comma 1 , decreto legge n. 338/1989.

La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11, D.Lgs. n. 81/2015, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 53,95 x 6/40 =€ 8,09.

Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 53,95 x 5/36 =€ 7,49.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS per il 2023

INPS, Circolare 24 gennaio 2023, n. 7

L’INPS – con circolare del 24 gennaio 2023, n. 7 – ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo ex art. 1, comma 121, legge n. 234/2021.

Com’è noto, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è riconosciuto – con i medesimi criteri e modalità – nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Laddove la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l’esonero è incrementato di un ulteriore 1%.

Con riferimento alla durata dell’esonero, l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso.

Pertanto:

  • nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
  • nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.

Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

INPS, PRESTAZIONI

Le novità del 2023 su prestazioni occasionali e libretto famiglia

INPS, Circolare 19 gennaio 2023, n. 6; Messaggio 27 gennaio 2023, n. 410

L’INPS – con Circolare del 19 gennaio 2023, n. 6 – ha esaminato le novità in materia di gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro tramite l’utilizzo del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale.

Successivamente, l’INPS – con Messaggio del 27 gennaio 2023, n. 410 – ha reso noto d’aver aggiornato gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali, ex art. 54bis, decreto legge n. 50/2017.

Vedi l’Approfondimento

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto flussi per l’anno 2022

D.P.C.M. 29 dicembre 2022; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 30 gennaio 2023, n. 648

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2023, n. 21 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022, recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

Il provvedimento contiene la programmazione “transitoria” dei flussi d’ingresso dei lavoratori non  comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022.

Per il periodo 2022, pertanto sono ammessi in Italia lavoratori cittadini di Paese extra Unione Europea per una quota complessiva di 82.705 unità.

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SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL: pubblicato l’Avviso pubblico sulla formazione 2022

INAIL, Comunicato 25 gennaio 2023

Pubblicato dall’INAIL l’Avviso pubblico formazione 2022, finalizzato alla diffusione ed all’implementazione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.

I destinatari delle attività formative sono:

  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo,
  • responsabili dei servizi di prevenzione e protezione,
  • lavoratori.

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale, indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

L’entità delle risorse previste è pari ad € 13.957.710,00.

L’importo complessivo è ripartito in budget regionali/provinciali.

Sul portale – nella sezione Accedi ai Servizi Online – i soggetti proponenti hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

La domanda, compilata e registrata esclusivamente in modalità telematica, deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo apposite istruzioni tecniche che sono pubblicate successivamente.

Il calendario delle scadenze è il seguente:

Calendario scadenze Avviso pubblico formazione 2022
Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponentiLa data e l’orario dell’apertura e chiusura saranno pubblicati entro il 14/03/2023
Regole tecniche sulle modalità di funzionamento dello sportello informatico per la registrazione dei proponentiLa data sarà pubblicata entro il 14/03/2023

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Modalità di compilazione delle domande di richiesta contributi per gli Accordi per l’innovazione

Aperto il secondo sportello del bando Accordi per l’innovazione.

Dal 17 gennaio 2023 è possibile la compilazione delle domande: da tale data infatti sul sito internet del soggetto gestore Mediocredito Centrale è disponibile la procedura on line per il caricamento delle proposte.

Sono ammesse imprese di qualsiasi dimensione, con almeno 2 bilanci approvati.

I progetti possono essere proposti anche in forma congiunta da un raggruppamento di massimo 5 soggetti, che può comprendere anche organismi di ricerca e, limitatamente alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 cod. civ.

Le proposte devono avere per oggetto progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”:

  • tecnologie di fabbricazione;
  • tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
  • tecnologie abilitanti emergenti;
  • materiale avanzati;
  • intelligenza artificiale e robotica;
  • industrie circolari;
  • industria pulita a basse emissioni di carbonio;
  • malattie rare e non trasmissibili;
  • malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà;
  • strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata;
  • impianti industriali nella transizione energetica;
  • competitività industriale nel settore dei trasporti;
  • mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
  • mobilità intelligente;
  • stoccaggio dell’energia;
  • sistemi alimentari;
  • sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
  • sistemi circolari.

I progetti devono:

  • essere diretti allo sviluppo di una delle seguenti tecnologie abilitanti fondamentali (KETs-KeyEnabling Technologies): materiali avanzati e nanotecnologia; fotonica e micro/nano elettronica; sistemi avanzati di produzione; tecnologie delle scienze della vita; intelligenza artificiale; connessione e sicurezza digitale;
  • essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro. Nel caso di progetti congiunti, ogni soggetto deve concorrere con almeno il 10% dei costi ammissibili o 5% se PMI;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
  • avere una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 6 mesi (in ogni caso, i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026).

Sono ammissibili le spese e i costi relativi a:

  • personale tecnico, ricercatori e altro ausiliario impiegato nell’attività di R&S, dipendente o in rapporto di collaborazione o titolare di assegno di ricerca (le spese del personale dipendente sono ammesse sulla base dei costi standard definiti dal decreto 24 gennaio 2018);
  • strumenti ed attrezzature di nuova fabbricazione, per quote di ammortamento nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
  • servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
  • spese generali calcolati su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili al progetto;
  • materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

L’agevolazione consiste in un contributo diretto alla spesa fino ad un massimo del:

  • 50% dei costi ammissibili sostenuti per la ricerca industriale;
  • 25% dei costi ammissibili sostenuti per lo sviluppo sperimentale.

Qualora richiesto, è previsto anche un finanziamento a tasso agevolato nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili.

Una maggiorazione del contributo, fino al 10% per PMI e organismi di ricerca e al 5% per grandi imprese, può essere riconosciuto per i progetti congiunti in caso di collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più organismi di ricerca.

INPS, PRESTAZIONI

Come cambiano nel 2023 le prestazioni occasionali e libretto famiglia

L’INPS – con Circolare del 19 gennaio 2023, n. 6 – ha fornito i primi chiarimenti normativi ed operativi sull’utilizzo del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale per l’anno 2023.

Possono utilizzare il Libretto Famiglia le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Inoltre, possono avvalersi del Libretto Famiglia anche le società sportive per remunerare le prestazioni occasionali rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.

Possono, invece, fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i seguenti soggetti:

  • professionisti,
  • lavoratori autonomi,
  • imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura private,
  • amministrazioni pubbliche.

Il limite di compenso, riferito all’anno civile, è relativo a:

  • ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, a partire dal 2023, è stato aumentato ad € 10.000 l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori.

L’opportunità di ricorrere alle prestazioni accessorie risulta, pertanto, di fatto raddoppiato rispetto al 2022, a condizione che ci sia una effettiva diversificazione dei prestatori.

Inoltre, sempre a partire dal 2023, è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore ad € 10.000 per anno civile.

Rimangono immutati i limiti di compenso pari a:

  • € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • € 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Tali limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 2007 93.29.1.

Inoltre, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore ad € 5.000 (lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.

La misura del compenso massimo erogabile è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo nel caso in cui i prestatori siano:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Inoltre, è stato elevato a 10 lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis.

Infine, è vietato l’accesso alle prestazioni occasionali da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore turismo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Infine l’INPS – con Messaggio n. 410/2023 – ha reso noto che gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali, ex art. 54bis, decreto legge n. 50/2017 a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, sono aggiornati all’importo di € 3,84, in seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.A.

L’importo deriva dal costo relativo al pagamento in contante di € 1,75, più il costo della spedizione della lettera di € 1,71, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 22%.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2023, n. 21 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022, recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

Nel decreto viene fissata una quota di nuovo superiore al 2021 pari a 82.705 unità, numero provvisorio in quanto il documento programmatico triennale non è stato emanato e tenuto conto dei consistenti fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale.

Si tiene conto inoltre dell’art. 22, comma 2, del testo unico dell’immigrazione, che prevede per il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero residente all’estero e verificare preventivamente presso il Centro per l’Impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale con il profilo adatto a ricoprire il posto di lavoro, con le modalità definite dall’ANPAL, con Nota del 20 dicembre 2022, prot. n. 17273.

Al riguardo, ANPAL – con decreto del Commissario Straordinario del 26 gennaio 2023, n. 10 – ha approvato il modulo ufficiale che il datore di lavoro deve utilizzare e inviare al Centro per l’Impiego qualora voglia assumere una persona non comunitaria residente all’estero.

Di seguito, la programmazione degli ingressi.

All’interno della quota massima pari a 82.705 unità, potranno entrare in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 38.705 unità. 

Nell’ambito della suddetta quota, relativamente ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

  • n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Sempre all’interno della quota di 38.705 unità, sono ammessi in Italia:

  • cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine, ex art. 23, D.Lgs. n. 286/1998;
  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, ex art. 4, commi 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022;
  • per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori ad € 500.000, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa, ex art. 5, D.P.C.M. 29 dicembre 2022.

Inoltre, sempre nell’ambito della quota massima di 82.705 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità.

Tale quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Infine, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

  • per lavoro subordinato, di n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;
  • per lavoro autonomo, di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare congiunta con il Min. Interno ed il Min. dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 30 gennaio 2023, n. 648 – ha fornito le prime indicazioni operative sul D.P.C.M. 29 dicembre 2022 (cd. Decreto Flussi), concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2022.

Tra le altre cose, viene previsto che nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello disponibile sul sito web del Ministero dell’Interno, all’indirizzo www.interno.gov.it e su sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it.

Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche, ex art. 30-bis, D.P.R. n. 394/1999, con emanazione del parere di competenza.

PRINCIPALI SCADENZE

  Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì
16/02/2023
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Giovedì
16/02/2023
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Giovedì
16/02/2023
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Giovedì
16/02/2023
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/02/2023
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Giovedì
16/02/2023
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/02/2023
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/02/2023
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/02/2023
IRPEFVersamento saldo imposta sostitutiva rivalutazioni del TFRSostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/02/2023
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazioneModello F24/Accise
Giovedì
16/02/2023
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/02/2023
INAILComunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2023Datori di lavoroComunicazione telematica
Giovedì
16/02/2023
INAILAutoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente unica soluzione o importo della 1^ rata.Datori di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
20/02/2023
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
20/02/2023
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 4° trimestre 2022Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Sabato 25/02/2023ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
28/02/2023
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Martedì
28/02/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
28/02/2023
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Martedì
28/02/2023
INAILPresentazione domanda di riduzione tassoDatori di lavoroPresentazione on line mod. OT/23
Martedì
28/02/2023
INAILDenuncia delle retribuzioni trasmissione telematica (Autoliquidazione 2023)Datori di lavoroTrasmissione telematica modello 10 31
Martedì
28/02/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution
Bientina lì, 03/02/2023
Studio Mattonai

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