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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Le domande del bonus da € 150 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2023

Comunicato Stampa 13 dicembre 2022

L’INPS – con Comunicato 13 dicembre 2022 – ha reso noto l’avvenuto rilascio della procedura per richiedere l’indennità una tantum, ex art. 19, Decreto Legge n. 144/2022.

Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo.

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari ad € 150, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Firmato il protocollo straordinario del CCNL Terziario, distribuzione e servizi

CCNL Terziario (Confcommercio), Protocollo Straordinario 12 dicembre 2022

In data 12 dicembre 2022 è stato sottoscritto – tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e le OO.SS. di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs – un Protocollo Straordinario di settore.
Tra le altre cose, viene prevista l’erogazione di:

  • un importo una tantum lordo pari ad € 350,00 al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e diviso in due tranche (gennaio e marzo 2023);
  • un importo pari ad € 30,00 lordi mensili al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, a partire dal 1° aprile 2023, quale acconto sui futuri aumenti contrattuali.

Protocolli analoghi sono stati sottoscritti, sempre il 12 dicembre 2022, anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo.

Vedi l’Approfondimento

DIRITTO DEL LAVORO

Pubblicate in GU le modifiche al DPR sui minori stranieri non accompagnati

D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2022, n. 290 è stato pubblicato il D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

Tra le novità, si segnala l’introduzione del comma 1-bis all’art. 14, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato, ex art. 4, D.Lgs. n. 142/2015, può essere convertito, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del Testo Unico dell’Immigrazione, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

In tal caso, la richiesta è presentata entro 30 giorni:

  • dalla scadenza del termine per l’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

ovvero

  • dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l’autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato,

ovvero

  • dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso, ex art. 35-bis, commi 4 e 13, D.Lgs. n. 25/2008.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le novità di ANPAL nell’Avviso 2022 del Fondo Nuove Competenze

Commissario Straordinario ANPAL, Decreto 12 dicembre 2022, n. 345

L’ANPAL – con decreto del commissario straordinario del 12 dicembre 2022, n. 345 – ha fornito delle integrazioni rispetto all’Avviso 2022 del Fondo Nuove Competenze “seconda edizione”.

Nello specifico, le novità riguardano i seguenti aspetti:

  1. i tempi di rendicontazione cui i datori di lavoro possono fare riferimento,
  2. le modalità con cui i fondi paritetici interprofessionali concorrono agli obiettivi del Fondo, anche quando finanziano solo una parte della formazione.

Nello specifico, relativamente al punto 1), viene disposto che “Il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze”.

Vedi l’Approfondimento

INAIL, PRESTAZIONI

INAIL: l’assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

INAIL, Istruzioni operative 12 dicembre 2022

L’INAIL – con Istruzione operative del 12 dicembre 2022 – ha fornito ulteriori indicazioni sulla gestione del periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale l’assicurazione infortuni per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è attribuita all’Istituto, con applicazione della normativa regolamentare dell’INPGI in vigore al 30 giugno 2022.

A tal fine è necessario utilizzare il modello F24 da utilizzare per il versamento dei contributi in luogo del modello F24 accise.

Per il versamento devono essere compilate cinque righe del modello F24EP, uno per ogni mese di contribuzione dovuta (codice tributo/causale 702207 per il contributo di luglio 2022, 702208 per il contributo di agosto 2022, 702209 per il contributo di settembre 2022, 702210 per il contributo di ottobre, 702211 per il contributo di novembre).

Per quanto riguarda gli Enti e gli Organismi pubblici deve essere effettuato utilizzando il Modello di pagamento F24 enti pubblici.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: prorogati i versamenti contributivi delle Società e associazioni sportive

INPS, Messaggio 1° dicembre 2022, n. 4358

L’INPS – con Messaggio del 1° dicembre 2022, n. 4358 – è intervenuto sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

I destinatari sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Il termine per la ripresa dei predetti adempimenti e versamenti sospesi era stato fissato, alla data del 16 dicembre 2022, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ora l’INPS, con il Messaggio n. 4358/2022, proroga la ripresa degli adempimenti e dei versamenti, comunicando la possibilità di effettuarli, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Con riferimento agli organismi, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi, precedentemente fissata al 16 dicembre 2022, è stata prorogata alla data del 22 dicembre 2022.

SMART WORKING

Pubblicati dal MLPS i template excel per nuova modalità di trasmissione comunicazioni lavoro agile

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato 9 dicembre 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 9 dicembre 2022 – ha reso noto d’aver reso disponibili i template in formato excel per la compilazione dei relativi modelli di comunicazioni di lavoro agile.

Dal 15 dicembre 2022, è possibile trasmettere tali modelli attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web.

I template sono disponibili nell’apposita sezione Modulistica del sito istituzionale, al seguente link:

Vedi l’Approfondimento

VIGILANZA SUL LAVORO

Conciliazione vita-lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza: chiarimenti sul sistema sanzionatorio

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 6 dicembre 2022, n. 2414

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 6 dicembre 2022, prot. n. 2414 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022 che, tra le altre cose, ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Al riguardo, a seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento ex art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo, estendendosi fino al compimento di un anno di età del bambino.

L’inosservanza delle suddette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da € 1.032 ad € 2.582, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

APPROFONDIMENTI

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Le novità del Protocollo straordinario sottoscritto nel settore CCNL Terziario (Confcommercio)

In data 12 dicembre 2022 – nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi – Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.

Andando nello specifico, ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari ad € 350,00 (al IV livello e riparametrato sugli altri livelli di inquadramento).

Tale importo verrà riconosciuto nelle seguenti due soluzioni:

  • € 200,00 con la retribuzione di gennaio 2023;
  • € 150,00 con la retribuzione di marzo 2023.

Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022.

Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Saranno computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Gli importi – che non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR – potranno essere assoggettati a tassazione separata.

A partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari ad € 30,00 lordi mensili (al IV livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento) da intendersi come acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali potranno essere assorbiti nel rispetto delle previsioni contenute all’art. 216 del CCNL.

Entrambe le erogazioni previste nel Protocollo, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, verranno riconosciute sulla base dei criteri di proporzionalità: per il personale in apprendistato, sarà utile considerare il livello di inquadramento attualizzato al momento dell’erogazione dei suddetti importi.

Di seguito, le tabelle riportanti, rispettivamente gli importi:

  • a titolo di una tantum,
  • a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali

riparametrati per ogni rispettivo livello.

LivelloUna Tantum dal 01/01/2023Una Tantum dal 01/03/2023
Quadri347,22260,42
I312,78234,58
II270,56202,92
III231,25173,44
IV200,00150,00
V180,69135,52
VI162,22121,67
VII138,89104,17
LivelloAcconto dal 01/04/2023
Quadri52,08
I46,92
II40,58
III34,69
IV30,00
V27,10
VI24,33
VII20,83

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Fondo Nuove Competenze: come cambia la formazione erogata e la rendicontazione

L’ANPAL – con decreto del Commissario Straordinario del 10 novembre 2022, n. 320 – ha pubblicato il nuovo Avviso sul Fondo Nuove Competenze.

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, ex D.Lgs. n. 175/2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori, da realizzarsi anche nel corso del 2023.

Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

I suddetti datori di lavoro:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.

Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022, e non oltre il 31 dicembre 2022 e deve prevedere:

  1. il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  2. il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;
  3. il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
  4. il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze;
  5. i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti:
  6. innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
  7. innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
  8. innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
  9. innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
  10. innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
  11. promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Come già accaduto in passato, il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

  1. la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lett. b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
  2. gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lett. a);
  3. la quota di retribuzione oraria di cui alla lett. a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.

Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo, fino al 28 febbraio 2023.

Nella piattaforma informatica dovranno essere inserite informazioni relative a:

  • anagrafica del datore di lavoro;
  • anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
  • accordo collettivo di rimodulazione;
  • progetto formativo per l’accrescimento delle competenze;
  • dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro.

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 milioni di euro.

All’istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. accordo collettivo;
  2. eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante.

Il progetto formativo è indirizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori, puntando:

  • sui processi nell’ambito della transizione digitale (competenze digitali di base e specialistiche);
  • sui processi nell’ambito della transizione ecologica.

Il progetto formativo deve dare evidenza:

  • delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
  • delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, ex art. 8, D.Lgs. n. 13/2013.

In data 12 dicembre 2022, ANPAL ha pubblicato decreto del commissario straordinario n. 345 che ha introdotto una serie di novità inerenti:

  1. i tempi di rendicontazione cui i datori di lavoro possono fare riferimento,
  2. le modalità con cui i fondi paritetici interprofessionali concorrono agli obiettivi del Fondo, anche quando finanziano solo una parte della formazione.

Relativamente al punto a), viene disposto che “Il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze”.

Quanto al punto b), viene disposto che “si intende finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo”.

SMART WORKING

Le nuove modalità di comunicazione del lavoro agile

A decorrere dal 15 dicembre 2022 i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni di inizio, modifica, annullamento e recesso dallo smart working mediante la compilazione di specifici template in formato excel.

I nuovi format – che si aggiungono alla comunicazione singola e massiva, ex D.M. n. 149/2022 – sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Modulistica.aspx.

Com’è noto, fino al 31 dicembre 2022, è possibile di ricorrere al lavoro agile per tutti i lavoratori anche senza accordo e con comunicazione semplificata.

Il regime ordinario, salvo eventuali nuove deroghe, troverà applicazione dal 1° gennaio 2023.

Per quei datori di lavoro che all’avvicinarsi della fine dello smart working emergenziale avevano già regolamentato il lavoro agile secondo la disciplina ordinaria (cioè, accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore), gli eventuali accordi sottoscritti possono continuare a produrre i loro effetti (a tempo determinato o indeterminato) ovvero, potranno essere posticipati dal 1° gennaio 2023.

Qualora si volesse considerare valido il lavoro agile secondo quanto previsto dalla legge n. 81/2017, il datore di lavoro sarà tenuto a fare la comunicazione semplificata non in modalità semplificata emergenziale, bensì secondo quanto previsto dall’art. 41-bis, legge n. 122/2022.

Il MLPS – con Decreto n. 149/2022 – ha previsto la possibilità di inviare una singola comunicazione ovvero, in alternativa, una comunicazione massiva.

Nello specifico:

  • comunicazione singola – la comunicazione relativa al singolo accordo di lavoro agile può essere fatta attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE;
  • comunicazione massiva – in alternativa alla comunicazione singola, è possibile inviare una comunicazione Massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. L’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’azienda o il soggetto abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
  • Categoria: Comunicazioni telematiche
  • Sottocategoria: Lavoro agile – abilitazione servizi REST

Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.

I nuovi template Excel – che si aggiungono alla comunicazione singola e massiva previsti dal richiamato DM n. 149/2022 – possono essere utilizzati dal 15 dicembre 2022.

Per quanto riguarda l’attivazione del lavoro agile, nel template LA-InizioPeriodo-1.0 andranno riportati tutti i dati relativi all’inizio del lavoro agile.

I dati da riportare sono i seguenti:

Sezione datore di lavoroSezione lavoratoreSezione accordo individuale
– Codice fiscale– Codice fiscale – Cognome e nome – Data e luogo di nascita– La tipologia (a tempo determinato o indeterminato) – La PAT la voce di tariffa INAIL – La data di sottoscrizione dell’accordo – La data di inizio e l’eventuale cessazione in caso di accordo a termine

Viene previsto uno specifico template LA-Annullamento-1.0 da utilizzare in caso di annullamento, dove andranno riportati il codice comunicazione precedente, si intende per tale il protocollo rilasciato.

In caso di recesso, da accordo a tempo indeterminato ovvero prima della scadenza in caso di accordo a termine, andranno riportati nel template LA-Recesso-1.0 il codice di comunicazione precedente e la data di cessazione.

Infine, per quanto riguarda l’eventuale modifica, si presume di un accordo di lavoro agile a tempo determinato trasformato in uno a tempo indeterminato, andranno riportati nel template LA-Modifica-1.0 sempre il codice della comunicazione iniziale precedente, la tipologia dell’accordo, la PAT e la voce di tariffa INAIL e la data di sottoscrizione dell’accordo di modifica.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì
20/12/2022
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Martedì
27/12/2022
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
02/01/2023
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Lunedì
02/01/2023
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
02/01/2023
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser


Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/12/2022
Studio Mattonai

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