IN BREVE
VERSAMENTI
Al 30 novembre il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022
Il mese di novembre, come ogni anno, è un mese fitto di scadenze per il versamento delle imposte.
Il 30 novembre 2022 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022.
Si ricorda che andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e l’IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Approvato il decreto “Aiuti-quater”: novità in materia di energia elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus, utilizzo del contante e welfare aziendale
Comunicato stampa 10 novembre 2022
Il 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Aiuti-quater”, denominato anche decreto “Energia”.
Il Decreto disciplina misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus, utilizzo del contante e welfare aziendale.
In particolare, il testo prevede:
- la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 36 rate mensili le bollette di luce e gas;
- l’estensione a dicembre 2022 dei crediti d’imposta energetici;
- una revisione del superbonus;
- l’innalzamento del tetto del contante da 1.000 a 5.000 euro;
- la riproposizione del credito d’imposta per l’adeguamento dei registratori telematici per il 2023;
- welfare aziendale “esentasse”, che vuole a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas), innalzando il tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, fino a 3 mila euro.
Vedi l’Approfondimento
INCENTIVI, ADEMPIMENTI
Entro il 30 novembre l’autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19
Entro il 30 novembre 2022 i soggetti beneficiari degli “aiuti di Stato Covid-19” devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione nella quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 novembre 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.
Nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal contribuente,
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
IVA, ADEMPIMENTI
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2022
Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al terzo trimestre 2022 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La comunicazione (LIPE) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Titolare effettivo: comunicazione al Registro delle imprese
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 21
Gli Uffici del Registro delle imprese stanno comunicando con messaggi PEC il prossimo avvio della procedura che consentirà alle società di capitali di comunicare il Titolare effettivo al Registro delle imprese come previsto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio.
Il Titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’impresa, ovvero ne risulta beneficiaria.
I soggetti che dovranno comunicare il Titolare effettivo al Registro delle imprese sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica, quindi, ad esempio, tutte le s.r.l. (ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc.), le s.p.a., e altre società di capitali;
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
La Camera di commercio renderà disponibili a breve, non appena completato l’iter normativo, gli strumenti operativi per questo prossimo adempimento. Sono invece già fruibili:
- il portale web titolareeffettivo.registroimprese.it, punto d’accesso per informazioni e riferimenti normativi. Tramite il portale è possibile richiedere assistenza e ottenere tutto il supporto necessario.
- Dal portale sarà accessibile il servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del Titolare effettivo. Questa pratica non consente alcuna forma di delega, pertanto è richiesta la firma digitale dell’amministratore della società;
- il dispositivo di firma digitale, che può essere richiesto alla Camera di commercio: online su id.infocamere.it, o rivolgendosi agli sportelli camerali; oppure è possibile scegliere fra le altre soluzioni di mercato.
INCENTIVI
Green New Deal: presentazione domande dal 17 novembre 2022
D.Dirett. 23 agosto 2022
Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:
- decarbonizzazione;
- economia circolare;
- riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- rigenerazione urbana;
- turismo sostenibile;
- adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure:
- a sportello, per i programmi di importo non inferiore a 3 milioni e non superiore a 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti;
- negoziale, per i programmi di importo superiore a 10 milioni e non superiore a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti.
I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il D.Dirett. 23 agosto 2022.
Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 17 novembre 2022, anche in forma congiunta, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-18.00).
A partire dal 4 novembre 2022 è stato possibile avviare la procedura di precompilazione delle domande accreditandosi all’area riservata, accessibile dal sito del Soggetto gestore.
Per maggiori informazioni, per l’accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione è possibile consultare il sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE).
ACCERTAMENTO
Dati IVA 2019: come regolarizzare eventuali anomalie
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2 novembre 2022, n. 498592/2022
Con Provvedimento 2 novembre 2022, n. 498592/2022, l’Agenzia Entrate ha definito le modalità con cui sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente dai contribuenti e i dati delle dichiarazioni IVA da cui risulterebbero delle anomalie, con lo scopo di fornire ai contribuenti elementi e informazioni utili per porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Si tratta, in particolare, delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2019.
AGEVOLAZIONI
Codice tributo 6989 per il credito d’imposta gasolio per le imprese di trasporto
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 novembre 2022, n. 65/E
L’art. 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), del Testo unico delle accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione in F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022, il codice tributo:
- “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
IVA
Utilizzo del Plafond IVA generato dalle triangolari intracomunitarie
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 31 ottobre 2022, n. 540
L’Agenzia Entrate, con la Risposta all’interpello n. 540 del 31 ottobre 2022, ha chiarito che il promotore della triangolazione intracomunitaria o all’esportazione non può utilizzare liberamente il plafond generato nell’ambito dell’operazione in triangolazione. In queste ipotesi l’operatore dispone di un doppio plafond:
- uno utilizzabile per l’acquisto di beni da esportare allo stato originario entro sei mesi dalla consegna
- e l’altro, ad utilizzo libero, costituito dalla differenza tra l’intero ammontare del plafond e gli acquisti effettuati in qualità di promotore.
AGEVOLAZIONI
Contributi per imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina: domande dal 10 novembre
Dalle ore 12 del 10 novembre e sino alle ore 12 del 30 novembre 2022 le imprese nazionali danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina potranno richiedere contributi a fondo perduto per compensare il calo di fatturato derivante da contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti e crisi nelle catene di approvvigionamento.
Potranno ricevere contributi a fondo perduto fino a 400 mila euro le imprese, con sede legale o operativa in Italia, per le quali risulta che negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali in Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati. Inoltre, dovranno aver subito nel corso dell’ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019 (il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020).
La misura è gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Per maggiori informazioni: Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (www.mise.gov.it/it/incentivi/fondo-per-il-sostegno-alle-imprese-danneggiate-dalla-crisi-ucraina).
IMPOSTE DIRETTE
Fringe benefit ai dipendenti anche per le utenze domestiche
Agenzia delle Entrate, Circolare 4 novembre 2022, n. 35/E
Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.
Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. La circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.
Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Aiuti-quater”, denominato anche decreto “Energia” che prevede, tra l’altro, l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit esentasse che le aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas.
IMPOSTE DIRETTE
Imposte sui redditi: per escludere la residenza in Italia non basta l’iscrizione all’AIRE
Cassazione, Sentenza 11 ottobre 2022, n. 29635
Con la Sentenza n. 29635 dell’11 ottobre 2022 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, esprimendosi in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell’interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell’effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta. A tal fine, dunque, per il principio dell’affidamento, il centro principale degli interessi vitali del soggetto non può che essere individuato dando prevalenza al luogo in cui vi sia l’effettività della gestione di detti interessi e sempre che sia riconoscibile dai terzi.
AGEVOLAZIONI
Sismabonus e bonus facciate a prescindere dalla residenza
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 7 novembre 2022, n. 550
Con la Risposta n. 550 del 7 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società estera proprietaria di un’unità immobiliare in Italia, di cui è titolare del relativo reddito fondiario, può usufruire del sismabonus rafforzato e del bonus facciate per gli interventi effettuati su tale immobile, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.
Nel documento viene richiamata la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, dove è stato chiarito che, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in esame (nella circolare si trattava del superbonus), tenuto conto del tenore letterale della norma che non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari. Atteso, quindi, che tra i destinatari dei bonus edilizi sopra descritti (sismabonus e bonus facciate) sono individuati i soggetti che producono reddito d’impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
ADEMPIMENTI
Modello EAS: invio entro il 30 novembre con la remissione in bonis
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello EAS con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il modello deve essere inviato, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Fino al 30 novembre 2022 sarà ancora possibile inviare il modello EAS per il periodo d’imposta 2022, grazie all’istituto della remissione in bonis, art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, versando una sanzione di 250 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
APPROFONDIMENTI
VERSAMENTI
Calcolo e versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022
Il mese di novembre, come ogni anno, è un mese fitto di scadenze per il versamento delle imposte.
Il 30 novembre 2022 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2022.
Si ricorda che andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e l’IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
La seconda rata di acconto non può essere rateizzata.
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Per rendere meno gravoso l’esborso finanziario potrebbe essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare quindi gli stessi sulla base del metodo previsionale.
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente. Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP.
In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”). La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF.
AGEVOLAZIONI
Approvato dal Governo il decreto “Aiuti-quater”
Comunicato stampa 10 novembre 2022
Il 10 novembre 2022il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Aiuti-quater”, denominato anche decreto “Energia”.
Il Decreto disciplina misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus, utilizzo del contante e welfare aziendale.
Rateizzazione delle bollette: la misura è destinata alle “imprese residenti in Italia” e concede la possibilità di rateizzare, fino a 36 rate mensili, gli importi “eccedenti l’importo medio contabilizzato” nell’intero 2021 per i consumi:
- effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023
- e fatturati entro il 30 settembre 2023.
La rateizzazione decade, tuttavia, in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.È prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace.
Crediti d’imposta: è esteso anche a dicembre 2022, alle medesime condizioni, il credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsto inizialmente fino a novembre. L’utilizzo dei crediti d’imposta dell’ultimo trimestre 2022 può essere effettuato in F24 esclusivamente entro il 30 giugno 2023. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.
Revisione del superbonus: la norma, tra le altre cose, fa scendere nel 2023 la percentuale dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico dal 110% al 90%. L’agevolazione sarà confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un limite di reddito (a 15.000 euro) variabile in base ad una sorta di quoziente familiare.
Tetto al contante: il tetto alla possibilità di pagare in contanti sale a 5.000 euro.
Bonus registratori telematici: il Governo, per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici, rilancia il bonus fiscale per le partite IVA che installano un apparecchio per gli scontrini digitali. Per il 2023 è concesso un contributo per adeguare gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica degli scontrini. Il bonus, da utilizzare in compensazione come credito d’imposta, è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni.
Nuova soglia per il welfare aziendale: sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei fringe benefit esentasse che le aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Liberalizzazione del gas rinviata al 2024: è stata posticipata di un anno della fine della maggior tutela gas fissata a gennaio 2023 e allineata alla scadenza prevista per la completa apertura del mercato elettrico (10 gennaio 2024). La stessa norma contiene poi un allungamento dei tempi previsti per il servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi a opera del GSE (dal 31 dicembre al 31 marzo 2023).
Sconto accise prorogato fino a dicembre: è esteso, dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, lo sconto sui carburanti. La norma prevede che, fino a fine anno, le aliquote di accisa diventino:
- per la benzina 487,40 euro per mille litri;
- per gli oli da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri;
- per il gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti 182,61 euro per mille chilogrammi;
- per il gas naturale usato per autotrazione, infine, zero euro per metro cubo.
Anche l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione resta fissata al 5%.
Esenzioni in materia di imposte: per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.
Misure per l’incremento della produzione di gas naturale: al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici). Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale. Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Mercoledì 30 novembre 2022 | IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica: della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. | Persone fisiche Società di persone Società di capitali | Telematico |
Mercoledì 30 novembre 2022 | LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Venerdì 16 dicembre 2022 | IMU/TASI | Versamento 2a rata 2022 | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. | Mod. F24 on line o bollettino postale |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 16/11/2022
Studio Mattonai