AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Settore edilizia: le indicazioni operative sulla riduzione contributiva per l’anno 2022
Inps, Circolare 28 ottobre 2022, n. 123
L’INPS – con Circolare 28 ottobre 2022, n. 123 – ha reso note le istruzioni operative sulla riduzione contributiva ex art. 29, D.L. n. 244/1995 e s.m.i. per gli operai a tempo pieno del settore edile per il 2022.
Per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.
L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio 2022 a dicembre 2022.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2022, fino al 15 febbraio 2023.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti: chiarite le modalità di regolarizzazione
Inps, Messaggio 20 ottobre 2022, n.3805
Con il Messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022 , l’INPS, anche a seguito delle richieste di chiarimenti presentate, fornisce ulteriori indicazioni con riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.
Si ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro, che verrà erogata, quindi, una sola volta (one shot) è stata introdotta dall’art. 31 del D.L. n. 50/2022, convertito dalla Legge n. 91/2022.
Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, l’INPS aveva già fornito le istruzioni per l’erogazione dell’agevolazione. In particolare, con tale documento è stato precisato che l’indennità per i lavoratori dipendenti spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati,si pensi:
- alla sospensione del rapporto di lavoro;
- agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO/CIGS;
- all’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA;
- ai congedi.
Tra gli eventi tutelati, chiarisce ora l’INPS, sono ricompresi anche:
- l’aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300;
- l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale;
- nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che:
- seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234),
- in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022,
- non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
L’Inps chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui:
- i datori di lavoro che non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla (es. per gli esoneri tutelati o per motivi gestionali relativi a una tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore),
- potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
L’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.
In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato:
- l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022,
- valorizzando il codice recupero “35”.
I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre nei flussi di competenza del mese di luglio 2022:
- in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>,
- con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 31, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50”,
e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui Fondi di solidarietà
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 21 ottobre 2022, n. 20
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 21 ottobre 2022, n. 20 – ha fornito alcuni chiarimenti sui Fondi di solidarietà, ex artt. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 234/2021.
I Fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 devono adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2022 ed i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
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DIRITTO DEL LAVORO
Il nuovo iter procedurale per l’accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 14 settembre 2022
Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251 è stato pubblicato il decreto MiSE del 14 settembre 2022, recante “Modifiche al decreto 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”.
Il decreto introduce modifiche alle modalità operative del Fondo, volte a perseguire una maggiore efficacia dello strumento, anche attraverso specificazioni nella definizione dell’iter procedurale nonché l’incremento degli investimenti attuabili in favore delle imprese beneficiarie, e ad orientare l’intervento del Fondo stesso verso situazioni di difficoltà economico-finanziaria aventi profili occupazionali maggiormente rilevanti.
Al riguardo, si segnala che:
- nell’ambito della convenzione con Invitalia quale ente gestore, è previsto il rimborso delle spese e dei costi di gestione effettivamente sostenuti e documentati dal soggetto gestore, entro il limite massimo annuo dell’1% delle medesime risorse finanziarie. A decorrere dall’annualità 2024 il predetto limite massimo annuo è applicato al valore netto delle partecipazioni in portafoglio, acquisite con risorse finanziarie del Fondo, nonché degli eventuali contributi erogati;
- ai fini della determinazione del numero dei dipendenti ai fini dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, lo stesso è calcolato sulla base dell’attestazione della denuncia contributiva relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo o, alternativamente, come media tra la citata attestazione di denuncia contributiva e le analoghe attestazioni relative al medesimo mese dei due anni precedenti;
- ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa proponente trasmette al soggetto gestore, al Ministero e alla struttura per la crisi d’impresa una specifica istanza, recante, tra l’altro, indicazioni circa l’eventuale intervenuto avvio di un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico, alla quale è tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero dello Sviluppo Economico;
- in caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore dà tempestiva comunicazione al MiSE, trasmettendo una dettagliata scheda informativa che rappresenti compiutamente la struttura dell’operazione di intervento del Fondo anche sotto il profilo finanziario. Decorso il termine di venti giorni dalla suddetta comunicazione, salvo che il MiSE non ravvisi motivi ostativi all’approvazione del programma in relazione alla rilevanza strategica ovvero all’impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, il soggetto gestore adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione. Analogamente, il soggetto gestore adotta la delibera di approvazione qualora, antecedentemente alla decorrenza del termine dei venti giorni di cui al precedente periodo, il Ministro dello Sviluppo Economico comunichi di non ravvisare, per quanto di propria competenza, motivi ostativi.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Fondo Nuove Competenze: pubblicate da ANPAL le nuove FAQ
ANPAL, FAQ del 19 e 25 ottobre 2022
In data 19 ottobre 2022, l’ANPAL ha pubblicato le nuove FAQ riguardanti la gestione del costo del lavoro e la corretta modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del Fondo Nuove Competenze.
Successivamente, con news del 25 ottobre 2022, ANPAL ha reso noto d’aver pubblicato una modifica alle FAQ del Fondo Nuove Competenze, relativamente alle modalità di calcolo e verifica del costo del lavoro e modalità di rendicontazione.
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INCENTIVI ALLE AZIENDE
In GU le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura
D.M. 20 luglio 2022
Nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2022, n. 252 è stato pubblicato il decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 luglio 2022 , recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura”.
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
- studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi di progettazione;
- beni pluriennali.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Settore agricolo: le retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato e indeterminato
Inps, Circolare 26 ottobre 2022, n. 121
L’INPS – con Circolare 26 ottobre 2022, n. 121 – ha comunicato di aver effettuato la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2022, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.
Entro il 25 gennaio 2023 le Strutture territoriali preposte alla rilevazione dei salari contrattuali della provincia dovranno inviare tutta la documentazione relativa alle rilevazioni alle Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano; queste ultime, previa verifica, provvederanno a collocare i file compilati e la relativa documentazione scannerizzata nelle cartelle condivise denominate “Regione” o “Coordinamento Metropolitano” entro il 10 febbraio 2023.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: i chiarimenti sul congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato
INPS, Circolare 27 ottobre 2022, n. 122
L’INPS – con Circolare del 27 ottobre 2022, n. 122 – ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove regole applicabili alla tutela della genitorialità per i lavoratori subordinati e iscritti alla Gestione separata, chiarendo i requisiti di spettanza e le modalità di fruizione, con particolare riguardo all’articolazione dei periodi di congedo indennizzati, per quanto riguarda il congedo di paternità, il congedo parentale e le nuove misure introdotti per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio, ex D.Lgs. n. 105/2022 consiste nell’astensione dal lavoro, nell’arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi la nascita del bambino, per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
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LAVORO IRREGOLARE
Omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro ed applicabilità della maxisanzione per lavoro in nero
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota prot. n. 2089/2022
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 2089/2022 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 297/2002, per l’omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro completamente “in nero”, precisando che in taluni casi, la cd. maxisanzione assorbe anche quelle cd. “minori” (non solo nel caso in cui la violazione commessa dal datore di lavoro riguardi la mancata comunicazione di assunzione, ma pure quella di cessazione del rapporto di lavoro).
Al riguardo, l’INL ha precisato che se il rapporto di lavoro è sempre rimasto irregolare, così come accertato dagli organi ispettivi, allora la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro potrà dirsi assorbita dalla maxisanzione (aumentata del 20%, ex art. 1, comma 445, lett. d), legge n. 145/2018).
Attualmente, la suddetta maxisanzione è determinata nel modo seguente:
- da € 1.800 ad € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da € 3.600 ad € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da € 7.200 ad € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Invece, se il rapporto di lavoro è iniziato in modo irregolare e poi è emerso a seguito dell’accertamento ispettivo, allora l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato
SMART WORKING
Prorogato il termine ultimo per la comunicazione di attivazione del lavoro agile
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato stampa 25 ottobre 2022
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato stampa del 25 ottobre 2022 – ha reso noto che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le nuove comunicazioni telematiche di lavoro agile, il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre è differito al 1° dicembre 2022.
Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro deve conservare l’accordo individuale per i 5 anni successivi alla sottoscrizione degli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
Inoltre, il modello telematico deve essere trasmesso, anche in modalità massiva REST.
Non è previsto alcun obbligo di inviare nuovamente gli accordi già sottoscritti ed inviati con la procedura ordinaria in vigore fino al 31 agosto 2022.
L’accordo individuale deve essere stipulato in forma scritta e deve disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nonché i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
APPROFONDIMENTI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le disposizioni MLPS sull’adeguamento al 31 dicembre 2022 dei Fondi di solidarietà bilaterale
Forniti dal MLPS i chiarimenti operativi in merito all’adeguamento al 31 dicembre 2022 dei Fondi di solidarietà bilaterale, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 234/2021.
Il MLPS – con Circolare n. 20/2022 – ha ricordato che i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, devono stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e – qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo – dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione del richiamato accordo collettivo entro il 31 dicembre 2022 (da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV), al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto MLPS, di concerto con il MEF d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.
Con riferimento alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, la legge di Bilancio 2022 stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 01 gennaio 2022, i fondi di assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocate. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.”
Nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituti prevedano una prestazione di assegno ordinario (oggi, assegno di integrazione salariale) che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015.
In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.
Non è sufficiente che il decreto sia conforme in materia di durata alla nuova normativa ma occorre anche verificare che sia garantita la prestazione per la durata stabilita dalla legge e dal decreto di disciplina del Fondo.
Acquisito l’accordo di adeguamento sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni).
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Le novità di ANPAL sul costo del lavoro nel Fondo Nuove Competenze
Pubblicati una serie di chiarimenti da parte di ANPAL sul calcolo del costo del lavoro (e la relativa rendicontazione) nell’ambito del Fondo Nuove Competenze.
Di seguito, le tematiche di maggior interesse.
- Come si deve calcolare il costo del lavoro e come viene verificato da ANPAL?
Il periodo di riferimento per il calcolo del costo orario è costituito dalla data di approvazione dell’istanza, ne consegue che eventuali modifiche contrattuali successive all’approvazione non sono considerate ai fini del calcolo del costo orario. La modalità puntuale di calcolo del costo orario retributivo e contributivo è descritta nel Decreto 275 del 23/09/2022 e nel relativo Allegato tecnico e si basa su un tempo lavorativo annuo standard di 1.720 ore. ANPAL verifica i costi, rendicontati dall’azienda, dell’allegato 4bis di ciascun lavoratore mediante la consultazione delle banche dati dell’INPS. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati INPS, sarà considerato ammissibile l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva. Il lavoratore deve essere dipendente dell’azienda per cui eventuali lavoratori rendicontati che non risultano attivi in azienda alla data di approvazione dell’istanza saranno scartati ai fini del riconoscimento del contributo.
- Nel calcolo del costo del lavoro devo considerare anche i costi per l’assicurazione obbligatoria INAIL?
No, il Fondo Nuove Competenze non rimborsa i costi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
- Un lavoratore ha avuto un aumento contrattuale (scatto di anzianità, modifica CCNL, ecc), rispetto a quanto riportato nell’allegato 2 o 2bis caricato in fase di presentazione istanza, posso considerare tale aumento nel calcolo del costo del lavoro in fase di rendicontazione?
No.
- L’azienda ha un divisore diverso da 1.720, come si calcola il costo orario?
Il costo orario si calcola applicando il divisore di 1.720.
- Nell’allegato 4bis devo riportare i costi di retribuzione e contribuzione inseriti in fase di presentazione nell’allegato 2bis oppure posso inserire i costi e i livelli aggiornati?
Nell’allegato 4bis devono essere inseriti i costi, relativi ai singoli lavoratori, retributivi e contributivi corrispondenti al mese dell’approvazione dell’istanza.
- Nelle ipotesi in cui si verificasse un aumento del costo del lavoro non prevedibile per i lavoratori coinvolti nei percorsi di formazione (quale ad esempio il rinnovo di un CCNL che incrementi la retribuzione oraria), è riconosciuta la possibilità di apportare una variazione al contributo richiesto in fase di rendicontazione?
Ai fini del calcolo del costo del lavoro si deve considerare il mese di approvazione dell’istanza.
- Qualora, nel corso dello svolgimento del progetto approvato, il CCNL applicato alla categoria dei lavoratori impegnati nel progetto FNC subisca modifiche, con l’inserimento di nuovi livelli contributivi e/o incrementi sulla retribuzione mensile, è possibile rendicontare in fase di 4 saldo un importo più elevato senza però richiedere un importo maggiore di quello richiesto a preventivo?
Ai fini del calcolo del costo del lavoro si deve considerare il mese di approvazione dell’istanza.
In data 25 ottobre 2022, con successiva FAQ, ANPAL ha chiarito che la dichiarazione sul costo del lavoro ed eventualmente la modifica a sistema dei dati quantitativi a saldo e degli allegati 4bis e 5bis (ai sensi del comma 4, Decreto ANPAL n. 275/2022), possono essere fatte solo dal soggetto richiedente dell’istanza.
Qualora il soggetto richiedente sia un delegato e non sia nelle condizioni di effettuare la dichiarazione richiesta, è necessario che il rappresentante legale richieda la modifica del soggetto richiedente, indicando attraverso il modulo di contatto di inserire i dati del rappresentante legale quale soggetto richiedente, allegando una visura aggiornata.
Nel caso si desideri inserire quale soggetto richiedente un nominativo diverso da quello del rappresentante legale ossia un nuovo delegato, è necessario allegare una visura aggiornata, una nuova delega e anche copia di un documento di identità del rappresentante legale e del delegato.
Il nuovo delegato dovrà essere a sua volta registrato come utente su MyANPAL, secondo le istruzioni fornite nel manuale Registrazione utente, disponibile su AnpalDocs alla sezione Manuali MyANPAL.
Nella richiesta di variazione, è necessario verificare la e-mail per le notifiche e richiederne la modifica, qualora sia cambiata.
INPS, PRESTAZIONI
Le istruzioni operative INPS sul congedo di paternità obbligatorio
L’INPS – con Circolare n. 122/2022 – ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alle disposizioni per la conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo a quello di maternità.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
- i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni.
Il congedo:
- spetta altresì ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico;
- non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, né ai padri lavoratori autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.
Tale congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative.
In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro l’Istituto provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre. La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.
I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
In caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre.
In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento.
Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia.
Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:
- per i lavoratori domestici deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale in uso per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo;
- per i lavoratori part-time e per i lavoratori intermittenti deve farsi riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare n. 41/2006;
- per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato devono applicarsi le indicazioni della Circolare n. 182/2021;
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, al pari di quanto avviene in relazione all’indennità di maternità e congedo di paternità alternativo.
L’indennità è corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’Istituto, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto. Al riguardo, l’Inps precisa che i datori di lavoro agricolo possono compensare nei flussi mensili l’indennità di congedo obbligatorio anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato (OTI).
L’indennità di congedo di paternità obbligatorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è erogata direttamente dalle proprie Amministrazioni datrici di lavoro.
Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, i padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.
La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Nel caso in cui l’indennità sia erogata direttamente dall’Istituto, i lavoratori padri devono presentare domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’INPS.
Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
I lavoratori dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 10/11/2022 | Mod.730 | I Caf e i professionisti abilitati comunicano al Sostituto d’imposta il risultato dell’elaborazione del modello 730/2022 integrativo | Caf e professionisti abilitati | Comunicazione telematica o cartacea (730/4) |
Giovedì 10/11/2022 | Mod.730 | I Caf e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730/2022 integrativi trasmettono all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate | Caf e professionisti abilitati | Comunicazione telematica |
Mercoledì 16/11/2022 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/11/2022 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/11/2022 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/11/2022 | INPS | Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/11/2022 | INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/11/2022 | IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/11/2022 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/11/2022 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Mercoledì 16/11/2022 | INPGI | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
Mercoledì 16/11/2022 | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Mercoledì 16/11/2022 | INAIL | Versamento 4^ rata premio anticipato e saldo | Datori di lavoro | Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA |
Lunedì 21/11/2022 | ENASARCO | Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2021 | Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia | Rid bancario |
Lunedì 21/11/2022 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Venerdì 25/11/2022 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Mercoledì 30/11/2022 | Fondi | Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali | Datori di lavoro aziende industriali | Bollettino Bancario – RID |
Mercoledì 30/11/2022 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Mercoledì 30/11/2022 | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
Mercoledì 30/11/2022 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 04/11/2022
Studio Mattonai