APPRENDISTATO
Apprendistato di I livello: chiarimenti del Ministero del Lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 6 giugno 2022, n. 12
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare 6 giugno 2022, n. 12 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’apprendistato di I livello, ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015.
In tale contratto di lavoro, l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
- Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:
- per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) assicurazione contro le malattie;
- c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
- d) maternità;
- e) assegno familiare;
- f) assicurazione sociale per l’impiego;
- per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello: chiarimenti INPS
Inps, Circolare 15 giugno 2022, n. 70
L’INPS – con Circolare 15 giugno 2022, n. 70 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disposizione secondo la quale per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo oggetto della presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.
L’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
Pertanto, il datore di lavoro:
- deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge;
- è tenuto al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini delle rilevazioni contabili della misura oggetto della presente circolare si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale è stato istituito il conto GAW32129, che verrà opportunamente ridenominato con riferimento alla normativa in questione.
ASSUNZIONI AGEVOLATE
Sgravio contributivo per le assunzioni di stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali
INPS, Circolare 10 giugno 2022, n. 67
L’INPS – con Circolare del 10 giugno 2022, n. 67 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo ex art. 4, comma 2, D.L. n. 4/2022 (esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali).
Tale esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della suddetta finestra temporale, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.
L’esonero in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 671,66 (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part-time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari ad € 335,83 (€ 671,66/2).
L’esonero in specie – costituendo un incentivo all’assunzione – può essere riconosciuto in subordine alle seguenti condizioni:
- rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Rideterminate le indennità di trasferta e reperibilità nel CCNL Metalmeccanica Industria
Accordo 8 giugno 2022
In data 8 giugno 2022 è stato siglato – tra Federmeccanica e Assistal con Fiom CGIL, Fim CISL e Uilm UIL – il verbale che, in ottemperanza a quanto stabilito nell’accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021, ha definito:
- i valori dell’incremento retributivo dal 1° giugno 2022 derivante dalla dinamica dell’Ipca
- i valori dell’indennità di trasferta
- i valori dell’indennità di reperibilità
per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.
Con riferimento al punto a), le Parti hanno definito la quota relativa all’Ipca consuntivata 2021, che non produce effetti sull’incremento retributivo complessivo stabilito dal 1° giugno 2022 dall’accordo di rinnovo 5 febbraio 2021: pertanto, i minimi tabellari devono essere corrisposti negli importi già forniti dall’Accordo di rinnovo.
Relativamente al punto b), i valori dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:
Livelli | Compenso giornaliero | Compenso giornaliero | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | Compenso settimanale | Compenso settimanale |
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
Sup. al B1 | 6,83 | 11,24 | 11,83 | 45,39 | 45,98 | 50,39 |
C3 e C2 | 5,95 | 9,33 | 10,01 | 39,08 | 39,76 | 43,14 |
C1, D2 e D1 | 4,99 | 7,51 | 8,11 | 32,46 | 33,06 | 35,58 |
Infine, in merito al punto c), i valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:
Tipologia | Importi |
Trasferta intera | 44,47 |
Pasto meridiano o serale | 11,97 |
Pernottamento | 20,53 |
IMPOSIZIONE FISCALE
I chiarimenti dell’AE sulle novità in materia di superbonus e altri bonus edilizi
Agenzia delle Entrate, Circolare 27 maggio 2022, n. 19
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 27 maggio 2022, n. 19 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di superbonus e altri bonus edilizi (introdotte dalla legge n. 234/2021 ed esplicitate da una serie di decreti governativi).
Al riguardo, l’Agenzia Entrate è intervenuta su una serie di tematiche, quali:
- la disciplina in tema di prezzari, specificandone le modalità di utilizzo e le date di applicabilità;
- l’estensione della detraibilità delle spese per visto di conformità e asseverazione, per cui è possibile portare in detrazione le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, anche con riguardo ai bonus diversi dal superbonus;
- l’esonero, per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, dell’obbligo di presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione per interventi di edilizia libera o fino a € 10.000, diversi dal superbonus, anche specificando le modalità di calcolo di tale importo;
- l’estensione dell’opzione per la cessione/sconto in relazione agli interventi di recupero edilizio per l’acquisto o realizzazione di box e posti auto;
- la disciplina relativa alla cessione dei crediti, effettuando un riepilogo di tutte le nuove disposizioni normative che hanno di recente interessato tale ambito;
- le misure sanzionatorie e le polizze di assicurazione per la responsabilità civile per i tecnici asseveratori;
- l’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.
Relativamente a tale ultimo punto, l’Agenzia Entrate ha precisato che per ottenere il corretto godimento delle seguenti detrazioni fiscali:
- “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”;
- “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”;
- “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”;
- “Interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici”;
- “Sistemazione a verde” di aree private;
- “Bonus facciate” al 60%
il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore ad € 70.000 è tenuto ad indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ex art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Al via l’esonero contributivo per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione
Commissione Europea Decisione 1° giugno 2022, SA.102966
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 10 giugno 2022 – ha reso noto che la Commissione Europea ha autorizzato alcune misure di esonero contributivo recentemente adottate dal nostro Governo.
Nello specifico, si tratta di:
- esonero per la costituzione di cooperative di lavoratori (workers buy out);
- esonero per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali;
- esonero per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione.
Di particolare rilievo, l’agevolazione in caso di assunzione di lavoratori in CIGS.
Vedi l’Approfondimento
Termini e modalità di presentazione delle domande per il Fondo imprese creative
MiSE, D.Dirett. 30 maggio 2022
Il Ministero dello Sviluppo Economico – con decreto direttoriale del 30 maggio 2022 – ha definito termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, fornendo ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”.
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
- compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:
- accesso alla piattaforma informatica;
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
- caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
- accesso alla piattaforma informatica;
- invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
- accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica;
- inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda”;
- rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la piattaforma informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa richiedente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.
Ai fini della corretta compilazione della domanda, l’impresa è tenuta a:
- verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- fornire le eventuali precisazioni richieste dalla piattaforma informatica.
La domanda di agevolazione è completata dal piano d’impresa, contenente:
- per le domande concernenti la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, il profilo dell’impresa richiedente, la descrizione dell’attività proposta, l’analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico finanziari, nonché gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante;
- per le domande concernenti la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso, le caratteristiche dell’investimento previsto e dell’investitore individuato;
- per le domande concernenti l’acquisizione di servizi specialistici, le finalità perseguite con riferimento all’introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, il soggetto individuato per l’erogazione del servizio e gli ambiti strategici di intervento.
INPS, PRESTAZIONI
Le istruzioni operative INPS sul bonus € 200
INPS, Messaggio 13 giugno 2022, n. 2397
L’INPS – con Messaggio del 13 giugno 2022, n. 2397 – ha fornito le istruzioni per l’esposizione ed il recupero nel flusso Uniemens dell’indennità una tantum di € 200 che i datori di lavoro devono riconoscere ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di luglio 2022.
La misura in commento spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS stabilita dalla legge n. 234/2021 e che dichiarino di non essere titolari di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza.
Ai fini del conguaglio di tale indennità, è opportuno ricordare che sebbene la norma preveda, ad oggi, la corresponsione dell’indennità con la retribuzione pagata a luglio 2022, il richiamo ai flussi Uniemens di competenza di luglio 2022 per il relativo recupero di fatto aggancia temporalmente la sua corresponsione alla retribuzione di competenza luglio 2022 (cedolini di luglio).
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PREVIDENZA
Minimale contributivo per le cooperative, criteri precisi per individuare il “piano di crisi aziendale”
INPS, Messaggio 8 giugno 2022, n. 2350
Con il Messaggio 8 giugno 2022, n. 2350, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al minimale contributivo nel caso di cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ai sensi dell’art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
In particolare, i chiarimenti riguardano la corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, in caso di deliberazione, da parte delle stesse, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della citata legge, di un “piano di crisi aziendale”.
È stato tra l’altro precisato che, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:
- l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.
VIGILANZA SUL LAVORO
Provvedimento di sospensione ed attività non differibili: i chiarimenti dell’INL
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 7 giugno 2022, prot. n. 1159
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 7 giugno 2022, prot. n. 1159 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’adozione del provvedimento di sospensione, ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, a seguito della sostituzione della disposizione da parte dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
Al riguardo, l’INL ha precisato che in tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione) la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (es. raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Vedi l’Approfondimento
APPROFONDIMENTI
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Lavoratori in CIGS ed esonero contributivo ex lege n. 234/2021
La Commissione Europea, con la decisione SA.102966, ha autorizzato l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.
Tale agevolazione – disciplinata dall’art. 1, commi 243-247, legge n. 234/2021 – è destinata ai datori di lavoro privati operanti sul territorio dello Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:
- condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
- regole previste dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
Relativamente al punto a), si fa riferimento ai cd. principi inerenti:
- il rispetto degli obblighi di legge e di CCNL nella “precedenza” all’assunzione, ex art. 31, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 150/2015;
- la tutela dello stato di crisi e rispetto della riduzione dell’organico, ex art. 31, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. n. 150/2015;
- il “ribaltamento” del beneficio in capo all’utilizzatore, in caso di assunzione con contratto di somministrazione, ex art. 31, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 150/2015;
- il rispetto dell’incremento occupazionale netto, ex art. 31, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 150/2015;
- la cumulabilità dei periodi coperti da agevolazioni contributive, ex art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 150/2015;
- il rispetto degli aspetti temporali in merito alle comunicazioni obbligatorie, ex art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015.
In merito al punto b), ci si riferisce:
- al rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Inoltre:
- l’agevolazione non viene riconosciuta in favore dei datori di lavoro che nei 6 mesi antecedenti l’assunzione abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi secondo la procedura prevista dalla legge n. 223/1991 nella stessa unità produttiva;
- il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con il beneficio in commento, ovvero il licenziamento individuale per GMO di un altro dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livelli e categoria legale di inquadramento, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta sia la revoca del beneficio che la restituzione di quanto già fruito. La revoca del contributo, ai fini del computo del periodo utile alla fruizione residua, non ha effetti nei confronti di altri datori che assumono il lavoratore.
Nel caso in cui il rapporto si estingua per dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per la durata effettiva pur se le dimissioni sono intervenute nel semestre preso in osservazione.
Possono essere assunti i lavoratori in CIGS, ex art. 22-ter, D.Lgs. n. 148/2015.
La misura ha l’obiettivo di preservare i livelli occupazionali italiani nel contesto di emergenza sanitaria, incentivando l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori percettori di CIGS.
Ai datori di lavoro privati che assumono tali lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, spetta, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Tale agevolazione – che spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione – è riconosciuta pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa, ex art. 23, comma 3-quater, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
La Commissione Europea, con la decisione SA.102966, ha autorizzato l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.
Tale autorizzazione è valida fino al 30 giugno 2022 (data di scadenza del quadro di aiuti di stato): oltre questa data la misura sarà in vigore ma sarà soggetta a una valutazione diversa ai sensi delle norme sugli aiuti di stato in vigore.
Per la fruizione dell’incentivo è necessaria la relativa Circolare INPS, con le istruzioni operative.
INPS, PRESTAZIONI
Le istruzioni INPS per esposizione e recupero in Uniemens dell’indennità una tantum di € 200
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114 è stato pubblicato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
L’INPS – con Messaggio del 13 giugno 2022, n. 2397 – ha fornito indicazioni sulle modalità con cui i datori di lavoro dovranno erogare, con la retribuzione del mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari ad € 200.
Possono accedere al beneficio in commento tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:
- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.
L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.
La medesima indennità pari a € 200 una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a € 2.692.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro: è possibile chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Qualora per il medesimo lavoratore dipendente, risultasse che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità una tantum di € 200, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.
Al riguardo, l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
Nel caso in cui in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, l’azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022.
La gestione del bonus dunque pare essere, nelle intenzioni del legislatore, del tutto assimilata a quella già operativa per il trattamento integrativo IRPEF.
L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L031”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese “07/2022”;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento “RecuperoSgravi” inserendo:
- nell’elemento “AnnoRif” l’anno 2022;
- nell’elemento “MeseRif” il mese 07;
- nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in “DenunciaAgriIndividuale” l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 31 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi “TipoRetribuzione” che espongono il predetto “CodiceRetribuzione” “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
VIGILANZA SUL LAVORO
Ipotesi di mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’attività produttiva
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 7 giugno 2022, prot. n. 1159 – ha fornito alcuni chiarimenti sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dalla legge di conversione del decreto cd. Fisco-Lavoro.
Com’è noto, il richiamato art. 14 non prevede alcuna discrezionalità in capo al personale ispettivo nella adozione del provvedimento di sospensione che, lo si ricorda, trova applicazione:
- quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I, D.Lgs. n. 81/2008 (ad es. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento ecc.).
L’intervento dell’INL è fondamentale per di chiarire se il provvedimento vada comunque adottato nelle ipotesi in cui l’interruzione dell’attività potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) o potrebbe compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico.
Al riguardo, è stato precisato come la mancata adozione del provvedimento costituisca una extrema ratio, legata al rischio che dalla sua applicazione possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Si tratta di una valutazione che, ovviamente, riguarda la singola fattispecie e non può che essere demandata al personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie.
Proprio perché trattasi di ipotesi a carattere eccezionale, la scelta di non applicare la sospensione deve essere adeguatamente motivata già nel verbale di primo accesso.
Le fattispecie che possono costituire un grave rischio per la pubblica incolumità e che dunque impedirebbero l’adozione del provvedimento cautelare possono ricondursi, ad esempio, alla sospensione di un servizio pubblico, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.) o alla sospensione dell’attività di allevamento di animali, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.
Nel dettaglio, è stato precisato che in tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione – la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento.
In tal senso l’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce infatti che “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Al riguardo l’INL ha chiarito che per “attività lavorativa” non si deve intendere soltanto il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Pertanto, in questi casi, il provvedimento è adottato ma i suoi effetti sono posticipati al termine dell’attività e fermo restando che se, medio tempore, siano stati effettuati tutti gli adempimenti richiesti per la sua revoca ex art. 14, comma 9, la sospensione “materialmente” non avrà alcuna ricaduta.
Infine, è stato ricordato che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 20/06/2022 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Sabato 25/06/2022 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Giovedì 30/06/2022 | INPS EX ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Giovedì 30/06/2022 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Giovedì 30/06/2022 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 17/06/2022
Studio Mattonai