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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

EMERGENZA CORONAVIRUS

Pubblicato in GU il decreto legge cd. Sostegni ter

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022, n. 21 è stato pubblicato il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. 

Di seguito, le novità più rilevanti per i datori di lavoro:

  • l’adozione di misure a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati;
  • l’introduzione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO distintamente indicati nel citato Decreto;
  • un ulteriore stanziamento di risorse (1,7 miliardi) contro il caro bollette nel primo trimestre 2022;
  • una riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • un contributo straordinario alle imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

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Le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass

D.P.C.M. 21 gennaio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2022, n. 18 è stato pubblicato il D.P.C.M. 21 gennaio 2022, recante “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19”.

Tale provvedimento, dunque, definisce le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ex D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;
  • sanitario;
  • veterinario;
  • di giustizia;
  • di sicurezza personale.

Il decreto avrà efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2022 ed il rispetto delle misure sarà assicurato, dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

In allegato al provvedimento sono indicate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza green pass:

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Inoltre, il DPCM ha chiarito che è sempre consentito:

  • l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;
  • l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: prorogati al 30 giugno 2022 alcuni incentivi occupazionali

INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403

L’INPS – con Messaggio del 26 gennaio 2022, n. 403 – ha comunicato la proroga dei seguenti incentivi occupazionali:

  • esonero per l’occupazione giovanile,
  • esonero per l’occupazione femminile,
  • c.d. Decontribuzione Sud,

con relativo aumento dei massimali di aiuto concedibili.

In data 11 gennaio 2022, la Commissione Europea – con la decisione C(2022) 171 final – ha successivamente prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Pertanto i benefici in commento potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Inoltre, la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

  • € 290.000 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • € 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • € 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

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Fringe benefit e stock option: i chiarimenti INPS sulla comunicazione telematica

INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 401

L’INPS – con Messaggio del 26 gennaio 2022, n. 401 – ha ricordato che entro il 21 febbraio 2022 deve essere effettuata la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2021 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2022.

Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale nella sezione dei “Servizi per le aziende e consulenti”, scegliendo fra le seguenti opzioni:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
  • visualizzazione del manuale di istruzioni.

Il tardivo invio comporta l’obbligo, per il lavoratore subordinato percettore, di presentare la dichiarazione dei redditi in riferimento al periodo d’imposta interessato.

Determinazione per l’anno 2022 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero

INPS, Circolare 26 gennaio 2022, n. 12

L’INPS – con Circolare del 26 gennaio 2022, n. 12 – ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 23 dicembre 2021, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero.

Tale documento di prassi ha fornito, inoltre, le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2022.

Le aziende che per il mese di gennaio 2022 hanno operato in difformità dalle istruzioni fornite dalla presente Circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 aprile 2022.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Determinazione per l’anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera

INPS, Circolare 28 gennaio 2022, n. 15

L’INPS – con Circolare 28 gennaio 2022, n. 15 – ha comunicato, relativamente all’anno 2022, i seguenti valori:

  • minimale di retribuzione giornaliera,
  • massimale annuo della base contributiva e pensionabile,
  • limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi,
  • altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Relativamente ai minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, si segnalano i seguenti importi:

Anno 2022Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD525, 38
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)49,91

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’art.1, comma 1, D.L. n. 338/1989.

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: €49,91 x 6 /40 =€ 7,49.

Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 49,91 x 5 /36 =€ 6,93.

Infine, nella tabella che segue, si riportano per l’anno 2022 gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2022Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in formato cartaceorese in forma elettronica Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione  4,00
8,00   5,29
Fringe benefit (tetto)258,23
Indennità di trasferta intera Italia46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia15,49
Indennità di trasferta intera estero77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)2.065,83

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Programmazione dei flussi e quote dei lavoratori stranieri in ingresso per il 2021

D.P.C.M. 21 dicembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, n. 12 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2021, recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021”.

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità, di cui 42.000 per lavoro stagionale.

Per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero:

  • 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Inoltre, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  • 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;
  • 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Le domande possono essere presentate, per via telematica a partire:

  • dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni,
  • dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l’assunzione di lavoratori stagionali.

L’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda è disponibile all’indirizzo web nullaostalavoro.dlci.interno.it.

I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono i seguenti:

  • modelli A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
  • modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
  • modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
  • modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
  • modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato;
  • modello LS1 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato domestico;
  • modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro autonomo;
  • modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI);
  • modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico alberghiero.

Lo Sportello Unico, dopo avere ottenuto il parere dell’Ispettorato provinciale del lavoro sulla regolarità del datore e del contratto di lavoro, trasmette la richiesta al Centro per l’impiego, che comunica al datore di lavoro, se presenti, i nominativi di lavoratori disponibili a svolgere le medesime mansioni, iscritti nelle liste di collocamento.

La richiesta di nulla osta rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, che intende confermarla per il lavoratore eventualmente nominato. Successivamente, lo Sportello Unico acquisisce il parere del questore sul rilascio del nulla osta. Se l’ingresso del lavoratore straniero rientra nei limiti del decreto flussi 2021, la Prefettura convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta di sei mesi e, se richiesto da quest’ultimo, trasmette la documentazione agli uffici consolari.

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio del nulla osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente. Una volta rilasciato il visto d’ingresso, lo straniero può venire in Italia, e deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso presso la prefettura, dove riceve il codice fiscale e sottoscrive il contratto di soggiorno.

LAVORO AUTONOMO

Lavoro autonomo occasionale: pubblicate le FAQ dell’INL

INL, Nota 27 gennaio 2022, prot. n. 109; INL, Nota 11 gennaio 2022, prot. n. 29

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 27 gennaio 2022, prot. n. 109 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 146/2021.

L’INL – integrando la precedente Nota prot. n. 29/2022 – ha ricordato che in caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, non essendo possibile l’applicazione della procedura premiale della diffida, ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

Pertanto, la sanzione in misura ridotta, ex art. 16, legge n. 689/1981, sarà pari ad € 833,33 per ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce.

Oltre alla suddetta sanzione, il committente, in caso di impiego di lavoratori autonomi privi della suddetta comunicazione obbligatoria, rischia anche la sospensione dell’attività imprenditoriale, ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

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APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le novità per imprese e famiglie contenute nel decreto legge n. 4/2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 21/2022 è stato pubblicato il decreto Sostegni ter, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“.

Il provvedimento – che si compone di 33 articoli – è suddiviso nei seguenti 5 Titoli:

– Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19;

– Titolo II – Regioni ed enti territoriali;

– Titolo III – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica;

– Titolo IV – Altre misure urgenti;

– Titolo V – Disposizioni finali e finanziarie.

Di seguito, le disposizioni più rilevanti.

Stanziati 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 in conseguenza delle misure di prevenzione adottate, ex art. 6, comma 2, D.L. n. 221/2021.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 viene prevista la sospensione dei versamenti:

  • delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con riferimento al settore turistico, viene incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo, ex art. 1, comma 366, legge n. 234/2021.

Esteso, poi, l’esonero contributivo ex art. 7, D.L. n. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.

L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi.

In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

Nel I trimestre 2022 viene normato l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per la CIGO e per la CIGS e per il Fondo di integrazione salariale a favore ai datori di lavoro dei seguenti settori, che sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali:

Turismo
– Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)
– Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
– Ristorazione – Ristorazione su treni e navi (codi ATECO 56.10.5)
– Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)
– Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)
– Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)
– Ristorazione con somministrazione (56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)
Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)
Attività ricreative
– Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)
– Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)
– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)
Altre attività
– Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)
– Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)
– Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)
– Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)
– Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)
– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ateco 52.22.09)
– Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
– Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
– Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Grandi novità anche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali.

Al riguardo:

  • viene prorogata, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, la Cassa Covid per le grandi aziende oltre i 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ex art. 1, D.L. n. 207/2012;
  • viene soppressa la disposizione che prevedeva la cessione di efficacia dell’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022;
  • in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
  • il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
  • abrogata la norma che prevedeva, per l’anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
  • per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:
  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;
  • fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti due istituti.

INPS, CONTRIBUZIONE

Sgravi contributivi ex lege n. 178/2020: le nuove disposizioni dell’INPS

L’INPS – con Messaggio n. 403/2022 – ha recepito la proroga al 30 giugno 2022 della possibilità, per i lavoratori aventi diritto, di fruire delle agevolazioni inerenti:

  1. la decontribuzione Sud;
  2. l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 anni;
  3. l’esonero per le assunzioni/trasformazioni di cd. donne svantaggiate.

In merito all’agevolazione di cui alla lett. a), si ribadisce che riguarda i Datori di lavoro privati (anche non imprenditori) operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le disposizioni previste dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.

Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e coloro che stipulino contratti di lavoro domestico.

L’agevolazione in specie non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

A mente del D.L. n. 104/2020, per il trimestre ottobre/dicembre 2020, l’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati.

Ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge n. 178/2020, viene previsto – per il periodo 2021-2029 – un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

Lo sgravio è pari:

  1. al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  2. al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  3. al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Con riferimento all’esonero di cui alla lett. b), si ricorda che il beneficio non spetta ai datori di lavoro che – oltre a non rispettare i principi generale di fruizione degli incentivo – nei 6 mesi precedenti l’assunzione abbiano effettuato:

  • licenziamenti per GMO,
  • licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991,

con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.

In caso di licenziamento per GMO del lavoratore assunto con il beneficio in commento (ovvero, di un lavoratore inquadrato con la medesima qualifica ed impiegato nella medesima unità produttiva) nei 9 mesi successivi alla suddetta assunzione agevolata, comporta la revoca del beneficio ed il recupero di quanto già fruito.

Il contratto di lavoro deve essere di natura subordinata a tempo indeterminato, ex D.Lgs. n. 23/2015 (a tempo pieno, ovvero part time): l’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine.

Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti ex D.Lgs. n. 23/2015 (quindi, lavoratori con contratti da operai, impiegati e quadri), spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tale esonero si applica anche nei casi di conversione a tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato, fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad € 500 (€ 6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In merito all’esonero di cui alla lett. c), si ricorda che il contratto di lavoro deve essere di natura subordinata (a tempo pieno, ovvero part time), determinato, e/o indeterminato: l’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto della base occupazionale dell’azienda.

L’esonero contributivo ex art. 4, commi da 9 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92 è applicato – sperimentalmente, nel periodo 2021/2022 – nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui.

Se il rapporto di lavoro a termine (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.

Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. 

La durata massima dello sgravio contributivo è pari a complessivi 18 mesi.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) l’INPS precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM.

Infine, l’INPS chiarisce che con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del MLPS.

LAVORO AUTONOMO

I nuovi chiarimenti dell’INL sull’obbligo di comunicazione in caso di lavoro autonomo occasionale

L’INL – con Nota del 27 gennaio 2022, prot. n. 109 – ha fornito ulteriori chiarimenti, sotto forma di FAQ, in relazione al nuovo obbligo di comunicazione nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Tale comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultante dalla lettera d’incarico.

In attesa che il MLPS provveda ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso per adeguarli alle specifiche necessità di questo nuovo adempimento, la comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali va effettuata, per il momento, esclusivamente attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) appositamente predisposto per ciascun Ispettorato territoriale.

La comunicazione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività di lavoro svolta;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso pattuito al momento dell’incarico.

L’annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l’inizio dell’attività del prestatore.

Le 10 FAQ pubblicate sono declinate nella tabella seguente:

1Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?No. Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
2Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?Si. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali, ex art. 2222 cod. civ. e sottoposti al regime fiscale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR. Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.
3La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?No. I redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.
4La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva, ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?Si. Ci si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici.
5I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?Si Sono escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
6La COT va effettuata nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica all’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.
7Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate?No. I lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione, ex art. 6, Dlgs.C.P.S. n. 708/1947.
8Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale?No. L’attività istituzionale in specie non è qualificabile quale attività di impresa.
9L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche?No. Ci si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
10Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo della COT?No. Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì
16/02/2022
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Mercoledì
16/02/2022
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Mercoledì
16/02/2022
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Mercoledì
16/02/2022
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con  più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Mercoledì
16/02/2022
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Mercoledì
16/02/2022
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/02/2022
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/02/2022
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/02/2022
IRPEFVersamento saldo imposta sostitutiva rivalutazioni del TFRSostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì
16/02/2022
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/02/2022
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
16/02/2022
INAILComunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno in corso.Datori di lavoroComunicazione telematica
Mercoledì
16/02/2022
INAILAutoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente unica soluzione o 1^ rata.Datori di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
21/02/2022
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
21/02/2022
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 4° trimestre 2019Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Venerdì
25/02/2022
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
28/02/2022
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Lunedì
28/02/2022
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
28/02/2022
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Lunedì
28/02/2022
INAILPresentazione domanda di riduzione tassoDatori di lavoroPresentazione on line mod. OT/24
Lunedì
28/02/2022
INAILDenuncia delle retribuzioni trasmissione telematica (Autoliquidazione)Datori di lavoroTrasmissione telematica modello 10 31
Lunedì
28/02/2022
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 01/02/2022

Studio Mattonai

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