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Inventario di magazzino di fine anno anche per i semplificati

Con l’approssimarsi delle chiusure di fine anno, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 Dicembre presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:

Beni in inventario
beni presso magazzino
beni in deposito
beni presso unità locali
beni di proprietà ma presso terzi
beni di proprietà altrui presso l’aziendano
beni di proprietà in viaggio
beni in viaggio di proprietà altruino

I beni di terzi presso l’azienda, pur non dovendo essere ricompresi nell’inventario di magazzino, devono essere oggetto di apposita annotazione in bilancio, pertanto è necessario provvedere alla rendicontazione anche di detti beni.

Sono stati convertiti da lire ad euro e sono stati lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.
In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:

  • l’ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 euro); e contemporaneamente,
  • il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 euro).

Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.

Decorrenza

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’ultima modifica dei limiti in esame.
Pertanto, per verificare se, nel periodo d’imposta 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, occorrerebbe verificare se, nei periodi di riferimento 2018 e 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), siano stati superati i nuovi limiti.


Si invitano, pertanto, tutti i Gentili Clienti che svolgono attività d’impresa a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente a Dicembre nel quale dovranno essere indicate su apposita distinta analitica le giacenze, valutate secondo i criteri esposti nella tabella che segue:

Criteri di valutazione in base alla tipologia di beni :

Merci e Materie Prime: da raggruppare, secondo categorie omogenee (per natura e valore), con l’indicazione del criterio valutativo adottato.

Prodotti finiti: mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti per l’ottenimento dei prodotti stessi.

Prodotti in corso di lavorazione: mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti fino a Dicembre

Lavori e servizi in corso su ordinazione: mediante indicazione analitica del criterio valutativo adottato (costo di produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo ragionevolmente maturato fino alla data medesima.

L’inventario di magazzino per le contabilita’ semplificate per cassa o con regime della registrazione

Le imprese che hanno adottato il regime di contabilità semplificata 2021 per cassa (o con criterio della “registrazione”, con il quale gli incassi e i pagamenti si presumono coincidere con la data di registrazione dei documenti fiscali) hanno abbandonato il tradizionale principio di competenza economica. Una delle conseguenze principali di questa scelta contabile è che il valore delle rimanenze di magazzino non impatta nella determinazione del reddito. Il nuovo criterio di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata per “cassa” o per “registrazione”, potrebbe far sorgere il dubbio che non sia più necessario per tali soggetti la redazione dell’inventario di fine anno. Tuttavia da un esame sistematico ed approfondito delle norme di legge ancora in vigore, emerge chiaramente la necessità di redigere comunque l’inventario delle rimanenze di magazzino.

Questo per le seguenti ragioni:

  • questi dati sono necessari per la corretta compilazione degli studi di settore e dei indicatori di affidabilità fiscale (ISA) che hanno sostituto gli studi di settore;
  • non è mai stato abrogato l’obbligo civilistico di predisposizione dell’inventario (art. 2217 c.c.);
  • Per le imprese in contabilità semplificata, l’articolo 9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l’articolo 2, del D.M. 2/5/1989, mai abrogati, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, (in alternativa, l’indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre entro il termine sopra citato) indicando:
    • Le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell’esercizio;
    • I criteri seguiti per la valutazione.
  • tali dati saranno sempre e comunque necessari nel caso di passaggio dal regime contabile semplificato a regime contabile ordinario.
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