Con il provvedimento del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione delle comunicazioni della cessione del credito e dello sconto in fattura. Ecco quanto precisato.
In particolare, il provvedimento del 1° dicembre 2021 attua le disposizioni introdotte dal decreto antifrode, che permette all’Agenzia delle Entrate di adottare, entro i primi 5 giorni dalla comunicazione delle opzioni, una sospensione fino a un massimo di 30 giorni. Si tratta di una sospensione volta a consentire i controlli preventivi in casi di particolari profili di rischio.
Come chiarito dal provvedimento delle Entrate, la sospensione delle comunicazioni è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.
Nel caso in cui, dopo le verifiche, siano confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione. In questo caso, la comunicazione si considera non effettuata.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.
Se, dopo le verifiche, invece non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, o è decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Tratto da idealista/news
Bientina lì, 10/12/2021
Studio Mattonai