Premessa
Gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla gestione INPS, sono tenuti a versare i contributi previdenziali Ivs all’INPS come previsto dall’art. 59, co. 15 della L. 449/1997, successivamente rivisitato dall’art. 24 della “Manovra Salva-Italia” (D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011). In quest’ultima normativa il legislatore ha stabilito un graduale aumento delle aliquote contributive pensionistiche dovute sul minimale di reddito, che ha portato – a regime – il carico previdenziale al 24% dal 2018 in poi.
RICORDA. Sia gli artigiani che gli esercenti attività commerciali sono figure professionali caratterizzate – talvolta – da un doppio adempimento contributivo. Infatti, qualora l’artigiano o il commerciante abbia prodotto un reddito superiore al minimale imponibile INPS, pari per l’anno 2021 a 15.953 euro, oltre ai contributi fissi da versare trimestralmente, occorre corrispondere all’Istituto Previdenziale anche i contributi Ivs per la parte che eccede la predetta soglia reddituale. In quest’ultimo caso, i contributi Ivs seguono l’iter previsto per il pagamento dell’Irpef, ossia con il meccanismo di saldo e acconti.
Termini di versamento
In considerazione del fatto che i contributi previdenziali – così come le imposte – vanno versati in anticipo, e quindi sul presunto che si pensa di realizzare nell’anno d’imposta:
- entro il 15 settembre 2021 (termine differito) doveva essere versato il primo acconto 2021 (pari al 40% dell’importo dovuto);
- entro il 30 novembre 2021 deve essere corrisposto il secondo acconto 2021 (pari al 40% dell’importo dovuto);
- entro il 1° luglio 2022 (salvo proroghe), invece, bisogna versare il saldo 2021 (pari al 20% dell’importo dovuto).
Lo scadenzario degli artigiani e commercianti | |
Contributi dovuti sul minimale (redditi annui inferiori a 15.953 euro) | Contributi eccedenti il minimale (redditi annui superiori a 15.953 euro) |
16 maggio 2021 (I rata) | 15 settembre 2021 (saldo 2020 e primo acconto 2021) |
20 agosto 2021 (II rata) | |
16 novembre 2021 (III rata) | 30 novembre 2021 (secondo acconto 2021) |
16 febbraio 2022 (IV rata) | 1° luglio 2022 (saldo 2021 e primo acconto 2022) salvo proroghe |
Metodo storico e previsionale
Data la particolarità del meccanismo di versamento anticipato è possibile adottare due metodi di calcolo differenti:
- storico, che si realizza qualora il contribuente versi l’importo contributivo sul reddito prodotto lo scorso anno (dato rinvenibile nel Modello Redditi PF 2021);
- previsionale, che risulta estremamente utile laddove il contribuente presume di conseguire un reddito nel 2021 parecchio inferiore rispetto a quanto effettivamente prodotto nel 2020 (dato rinvenibile nel Modello Redditi PF 2021), versando quindi un acconto più basso rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
Il totale dei contributi dovuti per l’anno 2021, e sui quali è possibile anche determinare in via presuntiva il secondo acconto 2021, risultano dal Quadro RR di Redditi PF 2021, come di seguito illustrato.
Determinazione dei contributi INPS
Per poter determinare i contributi Ivs da versare, occorre innanzitutto conoscere due parametri fondamentali:
- l’aliquota contributiva (si utilizzano le percentuali dell’anno 2021);
- il reddito annuo conseguito lo scorso anno.
APPROFONDIMENTO. Per l’anno 2021, l’aliquota contributiva è pari: al 24% per gli artigiani (22,35% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);al 24,09% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09% istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996), ovvero 22,44% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. |
Per gli artigiani e esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’INPS, i contributi si riducono della metà (50%).
Dunque, come precisato in premessa, per la determinazione dei contributi INPS bisogna prendere a riferimento la totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente l’imponibile minimale INPS, pari a 15.953 euro annui, in base alle seguenti aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 47.379 euro. Per redditi che superano tale soglia reddituale, e comunque entro i 78.965 euro, bisogna applicare un punto percentuale in più.
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti (*) | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni. | Fino a 47.379 euro | 24% | 24,09% |
Da 47.379,01 euro a 78.965 euro | 25% | 25,09% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. | Fino a 47.379 euro | 21,45% | 21,54% |
Da 47.379,01 euro a 78.965 euro | 22,45% | 22,54% |
Si precisa, al riguardo, che il limite di 78.965 euro è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad 103.055 euro, non frazionabile mensilmente.
Riduzione contributi INPS forfettari
L’INPS, con la Circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, conferma la riduzione del 35% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti titolari di partita IVA in regime forfettario. L’accesso al regime contributivo agevolato è subordinato alla presentazione di apposita domanda INPS.
RICORDA. L’accesso all’agevolazione ha natura facoltativa e avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Le situazioni che possono manifestarsi circa l’adesione al regime agevolativo sono le seguenti:
- ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2020, continua ad applicarsi l’agevolazione anche per il 2021, ove permangano i requisiti richiesti e non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso;
- i soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Accesso al regime contributivo agevolato | |
Casistica | Termini di adesione |
Soggetto già beneficiario del regime contributivo nel 2020(*) | Nessuna comunicazione |
Soggetti che hanno costituito impresa nel 2021 | Con la massima tempestività |
(*) Devono permanere i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021 e non deve essere prodotta espressa rinuncia all’agevolazione stessa. |
Base imponibile di calcolo
Ai sensi della L. n. 438/1992, il contributo Ivs dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2021, ai redditi 2021, dichiarati nel Modello Redditi PF 2022).
RICORDA. Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2021, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Determinazione della base imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla L. n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno.
APPROFONDIMENTO. Per i soci di Srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Ciò detto, si indicano gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei seguenti quadri:
- RF (impresa in contabilità ordinaria);
- RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfettari);
- RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
- RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col. 3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 – RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.
ATTENZIONE. I redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il Modello “REDDITI SC” (società di capitali).
Per i soggetti che hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, ai sensi dell’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in L. n. 111/2011, successivamente modificata dalla L. n. 208/2015, la base imponibile viene determinata come segue:
In caso di casella “impresa” o “Impresa familiare” barrata | Soggetti nel regime contributivo agevolato |
Quadro LM sezione I rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse). | Somma degli importi indicati nelle colonne 1 dei righi da LM34 – perdite pregresse (colonna LM37) |
Modalità di versamento
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli autonomi sono responsabili dei versamenti propri e dei loro coadiuvanti, su cui possono esercitare il diritto di rivalsa. I prospetti dei modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti, sono disponibili sul sito INPS nel “Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti, nella sezione“Posizione assicurativa – Dati del modello F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Istruzioni per la compilazione del modello F24
Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare:
- il codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
- la causale contributo: vedi tabelle sotto riportate;
- il codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’INPS con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
- il periodo di riferimento “da”: il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- il periodo di riferimento “a”: il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- gli importi a debito versati: importo dei contributi che si versano;
- gli importi a credito eventualmente compensati.
ATTENZIONE. I codici da utilizzare per il versamento del secondo acconto 2016 sono: AP – contributi eccedenti il minimale di reddito (artigiani);CP – contributi eccedenti il minimale di reddito (commercianti). |
Laddove l’artigiano o il commerciante si è avvalso del pagamento rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale, bisogna utilizzare i seguenti codici:
- APR – contributi dovuti sul minimale (artigiani);
- CPR – contributi dovuti sul minimale (commercianti).
Contributi correnti | ||
Descrizione causale | Artigiani Causale | Commercianti Causale |
Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (a debito) | AP | CP |
Indicazione dell’importo versato in eccedenza sui contributi eccedenti il minimale di reddito risultanti dalla dichiarazione dei redditi (a credito) | AP | CP |
Pagamento rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale. | APR | CPR |
Contributi richiesti dall’INPS in occasione di prima emissione di modelli f24 che recupera anche anni pregressi | ||
Descrizione causale | Artigiani Causale | Commercianti Causale |
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale anni pregressi. | APP | CPP |
Contributi scaduti oggetto di regolarizzazione (da avviso di pagamento) | ||
Descrizione causale | Artigiani Causale | Commercianti Causale |
Pagamento per intero dei debiti segnalati con avviso di pagamento. | APP ARN | CPP ARN |
Pagamento debiti contributivi eccedenti il minimale di reddito a seguito di accertamento con adesione derivante da accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria | APMF | CPMF |
Pagamenti rateizzati a seguito di domanda di dilazione in fase amministrativa | AD | CD |
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 10/11/2021
Studio Mattonai