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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

DISTACCO

Al via le novità sulla comunicazione preventiva e distacco di lunga durata

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 6 agosto 2021, n. 170

A mente del Decreto MLPS n. 170/2021, con decorrenza 2 novembre 2021 entrano in vigore gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.

Tali nuove previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.

Pertanto, dalle ore 12 del 2 novembre 2021 è disponibile nel portale http://servizi.lavoro.gov.it una nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale” aggiornata con le novità contenute nel Decreto. 

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EMERGENZA CORONAVIRUS

Il nuovo servizio INPS Greenpass50+ per la verifica della Certificazione verde

INPS, Messaggio 21 ottobre 2021, n. 3589 

L’INPS – con Messaggio del 21 ottobre 2021, n. 3589 – ha introdotto, nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale, una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale DGC.

Il sistema, che è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, consente, previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati, di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

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INAIL, PRESTAZIONI

INAIL: i chiarimenti sulle nuove tariffe dei premi e sull’oscillazione dei tassi

INAIL, Circolare 28 ottobre 2021, n. 28

L’INAIL – con Circolare del 28 ottobre 2021, n. 28 – ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività, approvate con Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019.

Il provvedimento chiarisce anche i criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico con i nuovi parametri e analizza la rideterminazione del tasso applicabile.

Al riguardo, viene ricordato che le nuove tariffe hanno introdotto un nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’INAIL, ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze.

L’oscillazione viene ora applicata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.

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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Il nuovo servizio INPS per la presentazione della “Domanda Unificata UNI–CIG”

INPS, Messaggio 28 ottobre 2021, n. 3727

L’INPS – con Messaggio del 29 ottobre 2021, n. 3727 – ha comunicato la messa in produzione di UNI-CIG (”Domanda Unificata UNI–CIG”) esclusivamente per le prestazioni di assegno ordinario, cassa integrazione guadagni in deroga e cassa integrazione guadagni in deroga “plurilocalizzata” con causali “COVID-19”.

La procedura UNI-CIG presenta un cruscotto che consente all’azienda, o all’intermediario abilitato, di seguire le fasi di verifica dell’invio nonché di avere un elenco delle istanze già presentate sia con la nuova procedura che con le procedure preesistenti.

La pagina iniziale del cruscotto presenta tre distinte sezioni:

  1. in lavorazione: elenca le domande per cui l’azienda ha avviato una fase di lavorazione/modifica;
  2. inviate: contiene tutte le domande inviate, sia quelle in fase di verifica automatizzata che quelle, non più modificabili, in quanto già in istruttoria alle Strutture territoriali, nonché quelle che non hanno superato i controlli e che non sono state ancora messe in modifica dalle aziende;
  3. pregresse: include le domande presentate con procedure diverse da UNI-CIG.

Al riguardo, l’azienda dovrà compilare i seguenti quadri:

  • Quadro “A”, in cui selezionare l’anagrafica aziendale dall’apposito elenco;
  • Quadro “B” per la scelta del tipo di prestazione richiesta e alla causale “COVID-19” tra quelle disponibili;
  • quadro “C” che riguarda la scelta e l’inserimento dell’unità produttiva per cui l’azienda richiede l’integrazione salariale. La procedura UNI-CIG recupera automaticamente dalle banche dati le unità produttive (“UP”) attive tra le quali è possibile operare la scelta;
  • quadro “D” in cui inserire il periodo di sospensione, il numero di beneficiari e le ore di integrazione richieste.

Gli ultimi due quadri sono relativi alle dichiarazioni di responsabilità e alla possibilità di allegare in formato pdf l’accordo sindacale o altri allegati, se previsti.

Se UNI-CIG non evidenzierà alcun errore, la domanda sarà trasmessa in istruttoria per la successiva autorizzazione (o reiezione). Diversamente, qualora siano ravvisate delle criticità, la procedura le evidenzierà all’azienda in un file riassuntivo e porterà la domanda in uno stato modificabile indicato da un’icona rossa e dalla scritta “errori di compatibilità”.

A questo punto l’azienda potrà valutare l’errore segnalato e scegliere tra le seguenti opzioni, portando in modifica la domanda e accedendo ai quadri che presentano messaggi di anomalia:

  • procedere alla correzione/integrazione dei dati richiesti;
  • forzare la segnalazione indicando in nota il motivo per cui la si ritiene non corretta.

Una volta modificata la domanda, si dovrà procedere ad un nuovo invio.

MANOVRA 2022

Approvata in CdM la legge di Bilancio 2022

Comunicato Stampa 29 ottobre 2021

In data 28 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 44 ha approvato il disegno di legge, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”.

Di seguito, alcune tematiche di rilievo:

  • Fisco – Per ridurre il cuneo fiscale e l’Irap è previsto un intervento da complessivi 8 miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza. Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2023. L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive al primo gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato. Viene ridotta dal 22% al 10% l’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Vengono stanziati 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere l’aumento dei costi dell’energia.
  • Investimenti pubblici – Vengono stanziati circa 70 miliardi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036: le risorse sono destinate al completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, nonché interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica. Vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 con complessivi 23,5 miliardi. Sono rifinanziati con circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia.
  • Investimenti privati ed imprese – Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati, gli incentivi al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni sono prorogati fino al 2024 alle medesime aliquote. Gli incentivi al 110% sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee. Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%. Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi (per 3 miliardi di euro), la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.
  • Scuola, ricerca e università – Viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti. È finanziata l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.
  • Politiche sociali/politiche attive del lavoro – Il Reddito di cittadinanza è finanziato con un ulteriore miliardo di euro ogni anno, confermando l’importo del finanziamento sui livelli del 2021: vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, un decalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili, sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito e benefici fiscali per gli intermediari.
  • Pensioni – Sono attuati interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Viene prorogata ‘Opzione Donna’ e prorogata e allargata l’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.
  • Ammortizzatori sociali – Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Sono previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
  • Congedo di paternità – Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Approvate le linee guida del programma GOL in Conferenza Stato Regioni

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Slides Programma GOL

Il 21 ottobre 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha dato l’ok all’intesa sul riparto dei primi 880 milioni di euro del Programma GOL, la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.

Il Programma GOL si inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, la sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro.

Si tratta, infatti, del perno dell’azione di riforma nell’ambito delle politiche attive del lavoro, che oltre a GOL prevede il varo di un Piano per le nuove competenze, il potenziamento dei Centri per l’Impiego e il rafforzamento del sistema duale.

I percorsi del programma sono i seguenti:

  • reinserimento lavorativo;
  • aggiornamento (upskilling);
  • riqualificazione (reskilling);
  • lavoro e inclusione;
  • ricollocazione collettiva (in caso di crisi aziendali)

I beneficiari del programma sono i seguenti soggetti:

  • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori saranno individuate nell’ambito della prossima riforma degli ammortizzatori sociali; a legislazione vigente, si tratta dei lavoratori per i quali cioè sia prevista una riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
  • beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;
  • lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
  • disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;
  • lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

APPROFONDIMENTI

DISTACCO

Le nuove regole per la comunicazione preventiva e distacco di lunga durata nel distacco transnazionale

Il Decreto MLPS n. 170/2021 ha stabilito che a decorrere dal 2 novembre 2021 entrano in vigore gli standard e le nuove regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie previste in caso di distacco transnazionale dei lavoratori.

Tale provvedimento abroga il D.Lgs. n. 136/2016, introducendo un aspetto ulteriore rispetto alla previgente normativa: la possibilità di tracciare le aziende e i lavoratori distaccati nel nostro Paese, attraverso la comunicazione obbligatoria preventiva.

Al riguardo, il prestatore di servizio estero deve richiedere l’accreditamento seguendo la procedura indicata nella guida ministeriale.

Una volta così ottenute le credenziali, l’utente estero potrà accedere al portale delle comunicazioni telematiche al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it (indirizzo valido anche dal 2 novembre 2021) ed inserire le comunicazioni di distacco, ovvero consultare la banca dati dei modelli «UNI_Distacco_UE» di propria pertinenza.

Il prestatore di servizi estero che distacca uno o più lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicarlo telematicamente entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del primo periodo di distacco. La comunicazione in specie deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
  • la generalità e domicilio eletto del referente di cui all’art. 10, co. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 136/2016;
  • la generalità del referente di cui all’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016;
  • i dati dell’impresa utilizzatrice (obbligatorio solo per il distacco a catena);
  • i dati del soggetto distaccatario;
  • la durata del distacco con indicazione della data di inizio e di fine distacco;
  • la sede del distacco;
  • il numero e le generalità dei lavoratori distaccati;
  • la tipologia dei servizi che giustificano il distacco (settore merceologico del soggetto distaccatario – classif. ATECO 2007 secondo livello);
  • il numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

Per i distacchi a catena, l’invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera.

Nella tabella che segue, la tipologia di comunicazione e la tempistica da rispettare.

Tipologia di comunicazioneTermine per effettuare l’adempimento
Comunicazione preventiva obbligatoria di distacco da effettuare tramite il mod. “UNI_Distacco_UE”Entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del primo periodo di distacco
Annullamento della comunicazione preventiva di distaccoEntro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del primo periodo di distacco
Comunicazione di variazione o modificazione relativa ad informazioni non essenziali contenute nell’originaria comunicazione (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente di cui al co. 3, lett. b), generalità del referente di cui al co. 4, numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione)Entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo
Variazione della data di inizio del distaccoEntro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco
Notifica motivata per i distacchi di lunga durataEntro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco; In via transitoria, per i distacchi in essere alla data del 2/11/2021 (data di entrata in vigore del D.M. n. 170/2021), la notifica va fatta entro 30 gg. dalla suddetta data di entrata in vigore del regolamento ed il periodo di 12 mesi si calcola convenzionalmente a far data dal 30 luglio 2020.

Relativamente ai distacchi di lunga durata, la comunicazione preventiva vale come notifica motivata nel caso in cui la durata superiore a 12 mesi sia già predeterminata all’inizio del distacco.

Tutti i dati così inseriti sono consultabili da parte del personale ispettivo dell’INL, dall’INPS e dall’INAIL.

Nella tabella che segue, il regime sanzionatorio in caso di mancata ottemperanza alla norma in specie.

Violazione obblighi amministrativiSanzionePrecetto e norma sanzionatoria
Violazione degli obblighi di comunicare: il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso;l’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco del lavoratore;tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 gg. dal verificarsi dell’evento.Sanzione amministrativa da 150 (+ € 30 di magg.) a 500 euro (+ € 100 di magg.) per ogni lavoratore interessatoArt. 10, co. 1, D.Lgs. n. 136/2016; Art. 12, co.1, D.Lgs. n. 136/2016; Art. 1, co. 445 lett. d), Legge n. 145/2018.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Verifica del Green pass: il nuovo servizio INPS per aziende pubbliche e private

L’INPS – con Messaggio del 21 ottobre 2021, n. 3589 – ha introdotto, nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale, una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale DGC.

I datori di lavoro dotati di un organico superiore a 50 dipendenti possono utilizzare il nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale dell’Istituto “Greeenpass50+”, che interroga la PN-DGC come intermediario e consente, con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19.

Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il lavoratore che non risulti in possesso di una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile VerificaC19.

Il servizio telematico di verifica predisposto dall’INPS che si articola in tre fasi:

  • accreditamento: i datori del lavoro accreditano l’azienda al servizio di verifica del green-pass e indicano i c.d. “Verificatori”;
  • elaborazione: l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del Green pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • verifica: i “Verificatori” accedono al servizio per la verifica del possesso del Green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del Green pass.

Con riferimento alla prima fase (Accreditamento), viene precisato che i datori di lavoro, anche mediante gli intermediari delegati, accreditano l’azienda e specificano i codici fiscali dei soggetti, chiamati “Verificatori”, incaricati di procedere alla verifica del possesso del Green pass dei propri dipendenti, selezionandoli dall’elenco messo a disposizione all’interno dell’applicazione.

L’azienda, a seconda della relativa gestione di appartenenza, è identificata da una delle seguenti posizioni contributive:

  • matricola aziendale, in caso di datore di lavoro privato;
  • CIDA, per la gestione agricola;
  • codice fiscale dell’Ente e progressivo, per la gestione dipendenti pubblici.

Durante la fase di accreditamento vengono verificati i requisiti necessari per l’utilizzo della funzionalità:

  • organico aziendale superiore a 50 dipendenti;
  • essere o meno in carico a NoiPA per i servizi stipendiali, in caso di datore di lavoro pubblico.

Al riguardo, l’INPS ha preannunciato che, con una delle prossime release del servizio, i datori di lavoro potranno associare ad ogni verificatore un insieme definito di codici fiscali dei lavoratori per i quali verificare il possesso del Green pass.

I datori di lavoro, o loro intermediari, potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di accreditamento, tramite le credenziali SPID/CIE/CNS/PIN.

Una volta effettuato l’accreditamento, l’INPS effettuerà in modo automatico, ogni giorno, le seguenti elaborazioni (seconda fase del processo):

  • eliminazione di tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale-DGC il giorno precedente;
  • analisi delle aziende che risultano essere accreditate al momento dell’elaborazione;
  • controllo, in fase iniziale, del dimensionamento aziendale;
  • interrogazione della Piattaforma Nazionale-DGC, al fine di recuperare l’informazione sul possesso del Green pass.

I dati recuperati saranno memorizzati nei sistemi dell’Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellati.

Durante la fase di eliminazione dei dati memorizzati, che di norma sarà eseguita dalle ore 20.00 alle ore 23.59 di ogni giorno, il sistema di verifica potrebbe non essere attivo.

Quanto alla terza fase (Verifica), l’INPS individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UNIEMENS, e presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, facendo riferimento al dato più recente.

I “Verificatori”, incaricati dal datore di lavoro e accreditati, tramite il servizio di verifica visualizzano l’elenco di tutti dipendenti dell’azienda per cui sono stati accreditati, per i quali l’Istituto ha acquisito l’esito della verifica del possesso del green-pass presso la PN-DGC.

È possibile verificare il possesso del green-pass esclusivamente per il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile.

I “Verificatori” potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di verifica utilizzando credenziali SPID/CIE/CNS (Profilo cittadino).

I lavoratori del settore pubblico o privato che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della predetta certificazione “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” o della richiesta di esibizione del green pass da parte del datore di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

INAIL, PRESTAZIONI

Le nuove tariffe per i premi INAIL: come cambiano le modalità di applicazione

L’INAIL – con Circolare n. 28/2021 – ha comunicato le variazioni delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e le relative modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Com’è noto, per la determinazione dell’oscillazione del tasso medio sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni, si applica il tasso medio corrispondente alle voci di tariffa in cui sono assicurate le lavorazioni della PAT, dalla decorrenza della variazione e fino al completamento del biennio, se:

  • il nuovo inquadramento è determinato da una effettiva variazione dell’attività esercitata e ha comportato la modifica della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT;
  • il nuovo inquadramento ha comportato una modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.

La variazione della classificazione delle lavorazioni comporta l’applicazione del tasso medio della voce di tariffa corrispondente alla nuova lavorazione, dalla decorrenza della variazione fino al completamento del biennio di attività.

Tale condizione si verifica se la variazione ha comportato:

  • la modifica della classificazione per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT;
  • la modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT;
  • la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.

A decorrere dalla variazione, il tasso medio di tariffa è applicato a tutte le voci della PAT non essendo per nessuna voce maturato il biennio di attività prescritto per l’oscillazione per andamento infortunistico.

Con riferimento alla rideterminazione dell’oscillazione per surroga, l’INAIL ha chiarito che al momento del riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale, si provvede al caricamento degli eventi lesivi sul bilancio infortunistico della lavorazione assicurata nella PAT (posizione assicurativa territoriale), in termini di giornate lavorative equivalenti.

L’evento definito incide nei primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM).

In tal caso, un evento occorso e definito nell’anno 2018 incide nell’osservazione dell’andamento infortunistico per il tasso applicabile dell’anno 2020 (periodo di osservazione 2016-2018), dell’anno 2021 (periodo di osservazione 2017-2019), dell’anno 2022 (periodo di osservazione 2018-2020).

Qualora, successivamente alla comunicazione del tasso applicabile (20SM), per l’evento definito nel triennio di osservazione risulta accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito ad azione di surroga, l’INAIL deve rideterminare il tasso applicabile escludendo dal calcolo dell’oscillazione del tasso le giornate lavorative equivalenti relative all’evento.

Inoltre, la rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico deve essere effettuata anche in caso di unificazione di più PAT che hanno la stessa sede dei lavori e la stessa gestione tariffaria in una PAT già esistente o di nuova istituzione.

Poiché il nuovo tasso applicabile potrebbe risultare sia più favorevole sia più sfavorevole al datore di lavoro, il provvedimento di variazione deve decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione della richiesta inoltrata dalla ditta o alla data di comunicazione del provvedimento adottato d’ufficio.

Le PAT unificate dovranno essere conseguentemente cessate al 31 dicembre dell’anno antecedente la data di decorrenza del provvedimento di variazione.

Infine, la riduzione per prevenzione nel primo biennio di attività è subordinata all’attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla riduzione dopo il primo biennio di attività.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:

  • osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda, riferibile all’azienda nel suo complesso;
  • attuazione di interventi migliorativi individuati dall’Istituto nell’anno precedente quello di presentazione della domanda, supportata da idonea documentazione appositamente predefinita dall’Istituto e prodotta dalla ditta unitamente alla domanda;
  • regolarità contributiva verificata secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì
10/11/2021
Mod.730I Caf e i professionisti abilitati comunicano al Sostituto d’imposta i risultati dell’elaborazione del modello 730/2021 integrativoCaf e professionisti abilitatiComunicazione telematica o cartacea (730/4)
Mercoledì
10/11/2021
Mod.730I Caf e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730/2021 integrativi trasmettono all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborateCaf e professionisti abilitatiComunicazione telematica
Martedì
16/11/2021
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Martedì
16/11/2021
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Martedì
16/11/2021
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Martedì
16/11/2021
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Martedì
16/11/2021
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Martedì
16/11/2021
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedì
16/11/2021
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedì
16/11/2021
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Martedì
16/11/2021
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Martedì
16/11/2021
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Martedì
16/11/2021
INAILVersamento 4^ rata premio anticipato e saldoDatori di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Lunedì
22/11/2021
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2021Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRid bancario
Lunedì
22/11/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì
25/11/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
30/11/2021
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Martedì
30/11/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Martedì
30/11/2021
Mod.730I datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre: consegnano al dipendente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Inviano all’Agenzia delle Entrate i modelli 730Sostituti d’impostaPresentazione
Martedì
30/11/2021
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Martedì
30/11/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 05/11/2021

Studio Mattonai

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