Il 23 luglio 2021 è stato pubblicato sulla gazzetta il decreto legge n. 105 recante nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
A far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Oltre alle attività e ai servizi sopra elencati, per quanto di specifico interesse, le certificazioni verdi COVID-19 sono necessarie per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.
Il Green Pass COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- avvenuta guarigione da COVID-19;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Sono esclusi dall’obbligo di esibire del Green Pass:
- I bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi, per età, dalla campagna vaccinale);
- I soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Pubblicata in data 5/8/2021 l’attesa circolare del ministero della Salute che autorizza il certificato per gli esenti dal vaccino anti-Covid, per coloro che non hanno potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente, per patologie conclamate. Il documento “viene rilasciato nel caso in cui la somministrazione venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”. LINK > Circolare del Ministero della Salute
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il Green Pass, sono tenuti, anche tramite loro delegati a verificarne che acceda ai servizi e attività sopra elencate solo i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
In base al Decreto Legge, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica. (si ipotizza, ad esempio, che se un tesserato, di cui sono certo dell’identità, entra in palestra posso non richiedere il documento di identità)
Applicazione “verificaC19”, per saperne di più leggi la nostra circolare:
LINK > Circolare Studio Mattonai
Copia cartacea del Green Pass, se presentata, il verificatore deve solo controllarla tramite l’applicazione e riconsegnarla. Non è consentito farne una copia o trattenerla, anche perché il pass ha una scadenza nel tempo e può essere revocato in qualsiasi momento, ad ogni accesso deve essere ripetuta la verifica.
L’applicazione “VerificaC19” funziona anche in assenza di connessione internet.
Informativa a Clienti e Fruitori. Se vuoi comunicare questa novità ai tuoi clienti e fruitori ma non sai come fare leggi la nostra circolare: LINK > Comunicazione informativa rivolta ai clienti e tesserati
Il trattamento dati ai fini privacy non è previsto, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 ed il Garante della Privacy, nel commento allo schema del DPCM, pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale app consente al verificatore di controllare, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.
Cosa devono fare titolari o i gestori dei servizi e delle attività per delegare soggetti terzi all’attività di verifica?
Devono incaricarli con una lettera formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Scarica la bozza della lettera di Incarico per il Covid Manager.
Il Covid Manager deve fare un corso obbligatoriamente prima di accettare l’incarico?
Frequentare un corso di formazione Covid manager assolve agli obblighi formativi di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Ricordiamo infatti che, a fronte di una nomina assegnata dal datore di lavoro a qualsiasi operatore, questa diventa effettiva solo a fronte del comprovato svolgimenti di un’attività di formazione.
Suggeriamo, per chi per problemi di tempo non riuscisse ad organizzarsi con la propria società di riferimento per la gestisce della sicurezza sul lavoro, di scaricare ed allegare alla lettera di incarico e il “Manuale d’Uso per i Verificatori – verificaC19” a questo LINK > https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null
Attenzione: Lo Studio Mattonai per i propri clienti interessati ad organizzare il corso ha stipulato una convezione con la società Safety & Quality S.r.l.
Per informazioni scrivi a:
Federico Nardelli – fnardelli@safety-quality.it
Valentina Fasolato – valentina@studiomattonai.it
In attesa della pubblicazione di nuovi chiarimenti proviamo a rispondere ai dubbi più frequenti:
Se non ho il Green Pass quale documento alternativo posso esibire?
L’unico sistema di controllo ad oggi indicato è tramite il QR-CODE del Green Pass da scansionare con l’app VerificaC19. I soggetti esentati dal medico dovranno presentare “le certificazioni di esenzione alla vaccinazione Covid”. Come si legge nella circolare emanata ieri (4 agosto 2021) dal Ministero della Salute, tali certificazioni potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. La durata di validità, “sulla base delle valutazioni cliniche, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse per consentirne la verifica digitale”. Temporaneamente e fino al 30 settembre, sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Se mi alleno all’esterno, ma faccio la doccia nel centro sportivo serve il Green Pass?
Il Green Pass è obbligatorio limitatamente alle attività al chiuso, ma gli spogliatoi sono da sempre stati l’area dei centri sportivi più critica per le norme anti contagio, pertanto siamo abbastanza certi che per accedere agli spogliatoi per cambiarsi o fare la doccia serve che sia fatta la verifica. Ci sono invece più dubbi sull’obbligo del Green Pass per accedere ai locali interni limitatamente per l’uso dei servizi igienici.
Se entro in un centro sportivo per chiedere informazioni, devo far verificare il Green Pass?
Ragionando per analogia che se entro in un bar e consumo al bancone senza obbligo di verifica del Green Pass (anche se momentaneamente mi abbasso la mascherina) si può pesare, ma non siamo certi, che non sia necessaria la verifica. Siamo invece di parere diverso se l’accesso è finalizzato al tour del centro.
Se accompagno un minore, di età superiore a dodici anni, devo esibire anche il mio Green Pass?
Come nella domanda precedente, se entro momentaneamente per accompagnare una persona e ed esco immediatamente dopo, si può ipotizzare che non sia dovuta la verifica, diverso è se mi trattengo, per esempio per assistere all’allenamento.
Per i collaboratori e/o dipendenti serve il Green Pass?
Premesso che pensare all’obbligo del Green Pass per chi consuma seduto al ristorante e non per il cuoco che cucina possa sembrare contraddittorio, lo stesso, nel caso dei tesserati tenuti ad avere il Green Pass per svolgere una lezione di Spinning e all’esonero dell’istruttore che conduce la lezione. Senza richiamare la possibilità di coinvolgere il medico del lavoro che può, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, trattare i dati sanitari dei lavoratori e verificare l’idoneità alla “mansione specifica”, riteniamo tuttavia che il buon senso porti un collaboratore/dipendente a non sottovalutare il fatto che con tre violazioni il locale/centro sia sottoposto a chiusura da 1 a 10 giorni e che sussiste il rischio, a seconda dell’interpretazione delle autorità, della sanzione pecuniaria al collaboratore/dipendente (da Euro 400 a Euro 1.000) per l’eventuale mancanza del Green Pass. Per queste ragioni riteniamo, senza dare giudizi, di propendere per l’adeguamento volontario al Green Pass, a prescindere dalla richiesta del titolare/gestore, in modo da scongiurare ogni rischio.
Contenuto a cura dello Studio Mattonai