È accolta con favore la proroga prevista dal disegno di legge di conversione del D.L. 52/2021 (Decreto Riaperture) stabilendo così che per l’anno 2021 il termine di pubblicazione degli aiuti di Stato ricevuti, come previsto all’art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, è prorogato al 1.01.2022.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza, nel 2017, ha introdotto l’obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni in questione si applicano a decorrere dal 2018, ma a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, sono state più volte modificate.
La normativa ad oggi non aveva trovato ancora la sua piena applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle categorie di soggetti destinatari dell’obbligo.
L’emergenza Covid-19, con tutti gli aiuti introdotti, non ha certo semplificato la situazione ed ancora una volta viene modifica la normativa anche in merito alle sanzioni, che si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2022.
Anche la formulazione della proroga è sicuramente infelice, ma, a nostro avviso, il differimento dovrebbe riguardare le erogazioni pubbliche percepite nel 2020, mentre sembrerebbe meno sensato riferire la proroga alle erogazioni percepite nel 2021, ma per quest’annualità avremo tutto il tempo per approfondire la questione.
Le disposizioni appena indicate, pertanto, in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da Covid-19, prevedono, limitatamente all’anno 2021, la non applicazione delle pesanti sanzioni previste dal comma 125-ter consistenti nella revoca dell’aiuto e nell’applicazione della sanzione dell’1% con un minimo di 2.000 euro.
Facciamo il punto per il futuro
Per l’individuazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche va fatto un distinguo:
- Le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute all’obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno.
- Per le imprese, gli obblighi di pubblicazione sono da distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate a tale obbligo. In particolare, viene previsto che i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.
- Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese, la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto indicato al punto uno, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.
Per informazioni e supporto puoi contattare il nostro studio rivolgendoti all’ufficio contabilità:
058752276 – info@studiomattonai.it
Per ulteriori approfondimenti ti consigliamo anche di leggere: