Il DL SOSTEGNI, del 22 marzo 2021 n° 41, è stato convertito in Legge con l’approvazione definitiva alla Camera. All’articolo 36-ter comma 4 è stata riconfermata la possibilità di erogare voucher:
«La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale».
Come si evince dall’articolo riportato, il gestore dell’impianto sportivo può far recuperare ai propri fruitori l’abbonamento non usufruito scegliendo tra restituzione del denaro, svolgimento di attività a distanza o consegna del buono. Non è specificato da nessuna parte del suddetto articolo che per il rilascio, per esempio, del voucher, sia necessario il consenso dell’utente.
Il legislatore stesso sottolinea infatti l’impossibilità sopravvenuta per gestori dei centri a causa emergenza COVID-19, affermando in modo inequivocabile una situazione di impossibilità ad adempiere, assolvendolo dalla responsabilità dei danni derivanti dal ritardo dell’adempimento finchè perdura la situazione di impossibilità.
1. Chi può presentare l’istanza di richiesta di rimborso/voucher?
L’istanza di rimborso/voucher va presentata dall’utente interessato sia in forma scritta che orale.
Seguendo i principi delle precedenti Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”. Chi ha attivato la vendita online deve prevedere la possibilità di richiedere il rimborso con gli stessi canali usati per la vendita.
2. Entro quando è possibile presentare l’istanza di rimborso/voucher e entro quando utilizzarlo?
Non è specificato un termine per la richiesta di rimborso/voucher da parte del fruitore, tuttavia è indicato chiaramente che il voucher può essere utilizzato entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Riteniamo pertanto che gli stessi termini siano per la richiesta dei crediti spettanti.
Nota: il consiglio dei ministri il 21 aprile 2021 ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Pertanto, ad oggi, il termine è il 31 gennaio 2022.
3. Cosa succede se si richiede il rimborso oltre i tempi previsti?
A nostro avviso, dal momento che la normativa stessa ha definito un termine preciso di utilizzo dei voucher, trascorsi i sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale, non sarà più possibile richiedere né il voucher, né il rimborso o servizi alternativi.
4. Cosa succede per il rimborso del primo lockdown?
Il termine per richiedere il voucher relativo al primo lockdown era metà agosto 2020, pertanto chi non ha presentato la richiesta entro quel termine, ne ha perso il diritto.
Diversamente, se un fruitore aveva richiesto il voucher ed attivato il servizio sportivo prima del 24 ottobre, oggi ha diritto ad un nuovo rimborso/voucher qualora non abbia consumato totalmente l’abbonamento.
5. Per il centro è conveniente richiedere la rinuncia di rimborso agli utenti?
Alcuni centri, come lo scorso anno, stanno valutando di attivarsi per sensibilizzare gli utenti alla rinuncia del voucher o del rimborso, come azione finalizzata al sostegno dello sport. Premesso che anche il nostro Studio riconosce e sottolinea l’importanza della presenza “a distanza” costante ed ininterrotta delle palestre anche nel periodo di chiusura, a nostro avviso, se la legge prevede una scadenza perentoria per l’istanza di rimborso o per il voucher, ci chiediamo se sia effettivamente conveniente intraprende questa azione di sensibilizzazione.
6. Cosa non rientra nel conteggio del rimborso?
Qualora nel titolo di acquisto (es. ricevuta) siano comprese anche le voci di spesa non riferite all’attività sportiva come gadget, servizi accessori (es. servizi estetici), la quota associativa (nel caso delle ASD) o la quota di iscrizione (nel caso delle SSD) e la quota di tesseramento (per ASD e SSD), a nostro avviso, queste voci non rientrano nel rimborso o nel voucher.
Pertanto, i servizi accessori, pagati e non usufruiti, dovranno essere eventualmente gestiti a parte.
La quota associativa, come la quota di iscrizione scadranno nei termini previsti. Lo stesso vale per la quota di tesseramento, salvo eventuali proroghe da parte degli enti affilianti o dalle federazioni.
7. Periodo da conteggiare per determinare l’importo del rimborso o voucher?
Il testo di legge fa riferimento alla sospensione delle attività sportive disposte con i decreti attuativi del Consiglio dei Ministri, pertanto se la normativa consente l’apertura del centro dal 24 maggio 2021, ma il titolare del centro, per propria scelta, decide di posticipare l’apertura, per esempio al 1° settembre 2021, per il periodo che va dal 25 maggio 2021 al 31 agosto 2021, il titolare non potrà appellarsi al diritto di rilascio del voucher, ma dal nostro punto di vista dovrà inevitabilmente provvedere al rimborso.
8. Cosa deve fare il gestore per il rilascio del rimborso o del voucher?
Il gestore può scegliere se restituire l’importo o procedere all’emissione e alla consegna del buono per un valore corrispondente, utilizzabile senza condizioni presso la struttura entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza. Questa scelta, a nostro avviso, anche se non esplicitata come nella norma dello scorso anno, spetta direttamente al gestore stesso, il legislatore infatti scrive: “I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso…, un voucher di valore pari al credito vantato…”
9. Il gestore oltre al rilascio del rimborso o del voucher ha altre opzioni?
Il legislatore, in questo decreto, ha previsto anche la possibilità di prevedere nel rimborso “lo svolgimento delle attività con modalità a distanza”, precisando “quando realizzabili”
In questo caso il legislatore non usa il verbo “potere”, ma presuppone una situazione di fattibilità, anche se non viene specificato se questa è data dall’accettazione dell’acquirente del servizio sportivo, che vanta un credito con il centro, o dal tipo di servizio sportivo acquistato, in quanto non tutte le attività possono essere erogate a distanza (pensiamo ad una lezione di nuoto). Pertanto considerate le entrate contingentate nel centro, in forza delle nuove linee guida e visto che molti fruitori ancora, per ragioni di sicurezza, non gradiscono frequentare ambienti chiusi, questa terza opzione non è da escludere come opportunità per il recupero delle attività.
10. Come avviene il rimborso?
Se la scelta del titolare del centro è di provvedere al rimborso dell’importo incassato pari al periodo di sospensione dell’attività sportiva, si consiglia di utilizzare una modalità di pagamento tracciabile (es. bonifico). Il tracciamento del versamento del rimborso è obbligatorio per le Associazioni e Società Sportive che hanno optato per la Legge 398/1991 se l’importo da corrispondere è superiore a 1.000 Euro.
Lo Studio suggerisce di fare un bonifico con causale “Rimborso parziale dell’abbonamento per sospensione attività causa Covid-19” e di provvedere all’emissione di una ricevuta di importo negativo, che andrà riportata nel registro dei corrispettivi, da sommare algebricamente agli eventuali incassi del giorno. Attenzione! La ricevuta dovrà eventualmente riportare la distinzione tra ricavi istituzionali e ricavi commerciali, proporzionalmente corrispondenti alla ricevuta di incasso originaria. [*]
11. Come fare il voucher?
Al fine di garantire l’integrità del voucher e non consentire a terzi di modificarlo, si consiglia di inviarlo al cliente in formato immagine (jpeg, jpg, png, gif, tiff, etc.).
Sarà in ogni caso possibile provvedere alla stampa del voucher su carta e scannerizzare il documento per l’invio via mail e ai fini dell’archiviazione.
12. Termini per il rimborso o l’emissione del voucher
Pur non essendo indicato un termine suggeriamo ai gestori, in virtù delle norme precedenti, in entrambi i casi (rimborso o voucher) di provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
13. Come gestire le richieste di rimborso antecedenti al 20 maggio 2021?
Dal momento che la noma è stata approvata ieri (20 maggio 2021) e che l’inizio dell’attività sportiva non è ancora possibile, le richieste pervenute prima di tale data, dovranno comunque essere gestite secondo le modalità previste dal DL “Sostegni”. Pertanto, a nostro avviso, il titolare del centro potrà optare per il rimborso o per il voucher, in questo caso, entro e non oltre la data del 20 giugno 2021 (temine indicativo e non perentorio).
14. Il voucher è cedibile?
Non essendoci alcuna indicazione nel testo di legge riguardo alla possibilità di far usufruire il voucher a un soggetto terzo, riteniamo che il centro possa prevedere, al momento dell’emissione, la possibilità di cedere il voucher a un soggetto diverso dal richiedente. È anche possibile limitare la cessione ad voucher ad una precisa categoria (es. parenti).
Attenzione! Se il centro è gestito da una ASD o SSD, nella casistica ipotizzata, al momento dell’attivazione dell’abbonamento per il soggetto terzo, quest’ultimo dovrà anche essere tesserato all’ente di promozione sportiva o alla federazione a cui fa riferimento il centro.
Inoltre, per una questione di trasparenza e coerenza amministrativa, dovrà essere rilasciata una ricevuta di importo negativo, intestata al titolare del voucher e una ricevuta di pari importo, in questo caso di valore positivo, al soggetto terzo a cui è stato ceduto il voucher. Tali importi, annullandosi reciprocamente, non genereranno movimentazione nel registro dei corrispettivi [*]
15. Il nuovo tesseramento va fatto solo in caso di cessione del voucher a un soggetto terzo?
No, nel caso di una ASD o SSD, se il voucher non viene ceduto a terzi e al momento dell’attivazione il tesseramento del titolare risulta scaduto, sarà necessario provvedere all’attivazione di una nuova tessera.
16. Cosa fare al momento della riapertura del centro?
Il centro deve:
- Definire se optare per il rimborso o per l’emissione del voucher;
- Valutare se strutturare la possibilità di recuperare il credito tramite servizi a distanza;
- Informare gli addetti alla segreteria;
- In caso di emissione del voucher, predisporre un regolamento di utilizzo da esporre all’interno del centro e da riportare nella lettera accompagnatoria che suggeriamo di consegnare con il voucher >> scarica la bozza ;
- Se il centro prevede anche l’acquisto online degli abbonamenti, allo stesso modo dovrà prevedere la richiesta del voucher tramite il medesimo canale di vendita;
- Definire una procedura di attivazione dei voucher su prenotazione, telefonicamente o digitalmente per evitare l’afflusso di persone presso la segreteria del centro.
ATTENZIONE!
L’emissione del voucher o il rimborso devono essere tenuti in considerazione dal punto di vista amministrativo, contabile e fiscale, seguendo la fiscalità del singolo centro.
[*] Tutti questi argomenti saranno approfonditi nel WEBINAR in programma per mercoledì 26 maggio alle ore 16:00 in collaborazione con TeamSystem Wellness.