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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

ASSISTENZA FISCALE

Certificazione Unica 2021: entro il 16 marzo la consegna e la trasmissione alle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2021, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2020.
Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Per il periodo d’imposta 2020, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1°novembre è festivo).
Si ricorda che è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

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LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI

Nuovo modello per la cessione dei crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222, ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per le locazioni di botteghe e negozi, di immobili a uso non abitativo e per affitto di azienda, di cui all’art. 122, comma 2, lettere a) e b),del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
L’intervento normativo si è reso necessario per tener conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall’art. 1, comma 602) che ha ulteriormente esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, fino al 30 aprile 2021.
Attraverso il nuovo modello, quindi, è possibile effettuare la comunicazione della cessione di detti crediti anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021.
Dal 15 febbraio 2021 non è più utilizzabile il modello precedente, approvato con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222.


PREVIDENZA

Contributi artigiani e commercianti 2021

Inps, Circolare 9 febbraio 2021, n. 17

Con la Circolare 9 febbraio 2021, n. 17, l’Inps ha indicato gli importi dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.
Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate:

  • per gli artigianial 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni;
  • per i commerciantial 24,09 %, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,44% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.
I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.


DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Nuove scadenze per la trasmissione dei dati al sistema TS

D.M. 29 gennaio 2021

Il 6 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto ministeriale 29 gennaio 2021  che prevede la proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020 e 2021.
Oltre a formalizzare la precedente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che posticipava al giorno 8 febbraio l’invio delle spese sanitarie sostenute per l’anno 2020, il nuovo decreto prevede i seguenti termini di invio:

  • entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
  • entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.


IVA, ADEMPIMENTI

Esterometro trimestrale: la prima scadenza il 30 aprile

Si ricorda che per l’anno 2021 rimane in vigore l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE), il cosiddetto “Esterometro”.
I dati del primo trimestre 2021 dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 aprile 2021.
La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito l’eliminazione di questo adempimento a partire dal 2022 a fronte però di invio di altri dati tramite il Sistema di Interscambio (SdI).


IMPOSTE DIRETTE

Compensazioni oltre la soglia di 700.000 euro

Cassazione, Ord. 10 febbraio 2021 n. 3240

La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato (ordinanza n. 3240/2021) che l’eventuale compensazione oltre la soglia di 700.000 euro, con superamento del limite massimo previsto dall’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000, comporta per il contribuente la sanzione per omesso versamento, con l’impossibilità di beneficiare della riduzione della sanzione a 1/3 prevista per gli avvisi bonari.


DICHIARAZIONI

Ravvedimento operoso del quadro RW

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 dicembre 2020, n. 82/E

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.
Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

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ACCERTAMENTO

Isa: le nuove cause di esclusione

D.M. 2 febbraio 2021

Il decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, ha approvato le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Il decreto prevede che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa non si applicano nei confronti dei soggetti:

  1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
  2. che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto (vedi la tabella riassuntiva dei codici attività esclusi).

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli Indici, in base alle nuove ipotesi, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati al fine di garantire continuità alla banca dati Isa.


IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

L’esercizio dell’opzione per lo “sconto in fattura”

Il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, artt. 119 e121) prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia o per gli interventi di riduzione del rischio sismico possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicato in via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il Provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di opzione per le rate non fruite della detrazione, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta, non utilizzata in detrazione.


IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus 110%: online la guida aggiornata dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus 110% (ed. febbraio 2021)

È disponibile sul sito delle Entrate, nell’apposita sezione “l’Agenzia informa”, la guida al “Superbonus 110%” con tutti gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2021, che ha ampliato la portata della misura nota come Superbonus.
Si tratta dell’aliquota di detrazione incrementata al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.


SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI

Start up innovative: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori

Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19 maggio 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.
In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.
Se l’investitore è un soggetto IRES (persona giuridica) è invece prevista una deduzione sull’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
L’agevolazione è riconosciuta anche se l’investimento non è avvenuto direttamente ma tramite OICR (ovvero fondi comuni di investimento oppure SICAV – società di investimento a capitale variabile) per un importo di investimento complessivo massimo pari a 15.000.000 di euro.
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
Per poter mantenere il beneficio fiscale è necessario che nei 3 anni successivi a quello dell’investimento:

  • la quota di capitale sociale derivante dall’investimento non venga ceduta a titolo oneroso;
  • il socio investitore non receda o non venga escluso dalla società;
  • la società non perda i requisiti di startup innovativa.

Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:

  • i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonchè i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir;
  • la perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa dovuta:
    • alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,
    • al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,
    • alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,
    • all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

È previsto anche un onere documentale. Gli investitori devono ricevere e conservare alcuni documenti che devono essergli forniti dalla start up:

  • la certificazione del rispetto del limite dei 15 milioni di euro di investimenti ricevuti nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo;
  • la certificazione dell’importo sul quale spetta la detrazione/deduzione, da rilasciarsi a cura della start up entro 60 giorni dal conferimento ricevuto; oltre all’importo è necessario specificare anche il titolo giuridico e contabile di destinazione dell’investimento effettuato e se si tratta di versamenti a titolo di capitale sociale e/o a titolo di fondo sovrapprezzo;
  • la copia del piano d’investimento della start up (business plan) contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.


ACCERTAMENTO

Accertamento: acquisizione dei dati dei conti bancari anche senza autorizzazione

Cassazione, Ord. 10 febbraio 2021 n. 3242

La Corte di Cassazione (con Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3242) ha confermato la validità dell’accertamento fiscale fondato su movimenti finanziari, anche se i dati dei conti bancari, così come di qualunque altro rapporto intrattenuto con operatori finanziari, sono stati acquisiti senza alcuna autorizzazione.


IVA

Aliquota Iva ridotta per i dispositivi ad uso odontoiatrico

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 9 febbraio 2021, n. 2Principio di diritto 9 febbraio 2021, n. 3

Con i Principi di diritto n. 2 e n. 3 del 9 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base di quanto previsto dall’art. 124 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), possono beneficiare della riduzione dell’aliquota Iva al 5% anche i tomografi computerizzati e gli aspiratori ad uso odontoiatrico.
Il chiarimento è motivato dalle conclusioni del tavolo tecnico di odontoiatria, validate dal Comitato tecnico scientifico, concernenti indicazioni operative per la ripartenza in sicurezza durante la fase 2 della pandemia Covid-19 dell’attività odontoiatrica.


PROCEDURE CONCORSUALI, IVA

Concordato preventivo e limiti all’emissione delle note di variazione

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 9 febbraio 2021, n. 4

Con il Principio di diritto n. 4 del 9 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore, con contestuale “liberazione” del debitore originario, può emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini Iva nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato.
È in tale momento, infatti, che secondo l’Agenzia si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza volta a decretare il fallimento del debitore originario nel caso in cui l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.
In tale evenienza, dunque, non si applicano i principi enunciati con la Circolare del 17 aprile 2000 n. 77/E e con la Circolare del 7 aprile 2017, n. 8/E.


APPROFONDIMENTI
ASSISTENZA FISCALE

Certificazione Unica 2021: novità del modello e termini di trasmissione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2021, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2020.
Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Per il periodo d’imposta 2020, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1°novembre è festivo).
Si ricorda che è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le novità nel modello 2021 riguardano:

  • Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF: il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo rapportato al periodo di lavoro e per le prestazioni dal 1° luglio 2020. Nei punti 13 e 14 devono essere indicati i giorni per cui spettano le detrazioni ripartiti tra I e II semestre 2020, distinguendo quindi le erogazioni del bonus IRPEF ex D.L. n. 66/2014 dalle erogazioni del Trattamento integrativo che dal 1° luglio 2020 ha sostituito il precedente;
  • Clausola di salvaguardia: il cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), all’art. 128, ha previsto che, nel caso in cui il bonus IPREF o il trattamento integrativo non trovi applicazione per incapienza derivante dagli ammortizzatori sociali Covid, intervenga una “clausola di salvaguardia” che permette comunque l’attribuzione di tali importi;
  • Premio Covid per marzo 2020: il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), all’art. 63, ha previsto un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno proseguito l’attività di lavoro subordinato e il cui reddito da lavoro dipendente nel 2019 sia stato inferiore o uguale a 40.000 euro. L’importo del premio dovrà essere indicato nel punto 476;
  • Erogazioni in natura: il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), all’art. 112, ha stabilito che, solo per il periodo d’imposta 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito passa da 258,23 euro a 516,46. Le somme sono indicate nel punto 476.


DICHIARAZIONI

Quadro RW: ravvedimento operoso e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.
Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:

  • dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
  • dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario).
Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso.
Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

Tipologia di Stato esteroEntro 90 giorni (1/9)Entro 1 anno (1/8)Entro 2 anni (1/7)Oltre 2 anni (1/6)Dopo PVC (1/5)
NON a regime fiscale privilegiato0,334%0,375%0,428%0,5%0,6%
  A regime fiscale privilegiato0,667%0,75%0,857%1%1,2%

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre. Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.
Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.
Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).
Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.
Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Domenica 28 febbraio 2021Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – regime forfetarioTermine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso.Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni.Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.
Lunedì 1 marzo 2021Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVATermine per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al IV trimestre dell’anno 2020.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica
Lunedì 15 marzo 2021730 precompilato – Opposizione spese sanitarieTermine per la presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.Contribuenti interessati.Telematica
Martedì 16 marzo 2021Certificazioni – CU 2021Termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2021 (modello CU 2021), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2020. Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.Sostituti d’imposta.Telematica
Martedì 16 marzo 2021730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibiliTermine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.Università statali e non statali Agenzie di pompe funebri e attività connesse Banche, Istituti di credito e Poste Italiane.Telematica
Martedì 16 marzo 2021730 precompilato – Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni  Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.Amministratori di condominio.Telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 17/02/2021

Studio Mattonai

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