EMERGENZA CORONAVIRUS
Pubblicate in GU le nuove misure di contrasto al COVID-19 valide fino al 15 gennaio 2021
D.L. 2 dicembre 2020, n. 158; D.P.C.M. 3 dicembre 2020
Nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2020, n. 299 è stato pubblicato il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.
Il provvedimento – che estende il limite massimo di vigenza dei DPCM attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni – stabilisce che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Il D.L. n. 158/2020 è stato ripreso integralmente nel nuovo DPCM, che regolamenterà i prossimi 40 giorni (fino al 15 gennaio 2020).
Infatti, nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301 (ed. straordinaria) è stato pubblicato il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”.
Le disposizioni del presente decreto (che prevede eterogenee indicazioni in funzione del “colore” della Regione di appartenenza) si applicano dalla data del 4 dicembre 2020 (in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 3 novembre 2020) e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Pubblicate le nuove FAQ ANPAL sul Fondo Nuove Competenze
ANPAL, FAQ 27 novembre, 2 e 11 dicembre 2020
Dopo che il 23 novembre 2020, l’ANPAL aveva pubblicato 56 nuove FAQ rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori ed agli enti di formazione, con i primi chiarimenti sul Fondo Nuove Competenze (il fondo per l’innovazione rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive), nei giorni successivi (27 novembre e 2 dicembre) sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti in merito alla tematica in specie.
Al riguardo, nella sez. “Progetto formativo e soggetti erogatori” sono state inserite le seguenti FAQ:
- A parte la registrazione della formazione, deve esserci un ente esterno che certifica le competenze acquisite? Sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.
- Le fasce professionali di collaboratori coinvolti nel FNC devono essere omogenee (esempio stesso percorso formativo per tutti i segretari di ricevimento) o è possibile selezionare platee ad hoc – esempio specifici percorsi di formazione ad hoc per alcuni colleghi che dovranno ricoprire nuovi ruoli? I lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.
Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle istanze, viene precisato che non esiste un format di accordo collettivo per la rimodulazione dell’orario di lavoro (necessario per accedere alle risorse stanziate) ma che questo deve contenere una serie di informazioni, quali:
- le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa;
- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra;
- l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o4;
- la previsione dei progetti formativi;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.
Quanto al progetto formativo che deve essere allegato all’istanza, l’ANPAL ha ribadito che non esiste alcun format che i datori di lavoro devono utilizzare.
In tal senso, è necessario riportare le seguenti informazioni:
- individuazione delle competenze possedute dal lavoratore,
- personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, ex art. 8, D.Lgs. n. 13/2013,
- svolgimento delle attività formative,
- durata,
- soggetto erogatore della formazione,
- messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, con l’indicazione dei soggetti incaricati a tale attività, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del D.Lgs. n. 13/2013.
IMPOSIZIONE FISCALE
I chiarimenti dell’AE sulla riduzione del cuneo fiscale
Agenzia delle Entrate, Circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E – ha ricordato che, a mente del D.L. 5 febbraio 2020, n. 31 , sono state introdotte alcune nuove misure fiscali che, a decorrere da luglio 2020, hanno provveduto a ridurre l’imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.
Andando nello specifico, è stato introdotto un “trattamento integrativo”, consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, che riconosce un’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari ad € 600 per il 2020 ed € 1.200 per il 2021.
Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore ad € 28.000.
Inoltre, è stata introdotta una “ulteriore detrazione fiscale”, che riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una agevolazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore ad € 28.000 e fino ad € 40.000.
I beneficiari potenziali del trattamento integrativo sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi di lavoro dipendente;
- dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- le prestazioni pensionistiche comunque erogate;
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Per il riconoscimento del trattamento integrativo risulta irrilevante la circostanza che l’imposta lorda del contribuente, generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle da lavoro (es. detrazioni per carichi di famiglia): per aver diritto al bonus è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno di riferimento non superiore ad € 28.000.
Pertanto, per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali previsti dalle citate disposizioni, quali i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, occorre considerare detti redditi per intero ai fini della verifica della soglia del reddito complessivo di € 28.000.
L’ulteriore detrazione fiscale spetta al contribuente titolare di un reddito complessivo riferito al 2020 superiore ad € 28.000 e non oltre € 40.000.
Resta fermo che nel caso di reddito complessivo pari ad € 28.000 trova applicazione il trattamento integrativo.
Anche ai fini del riconoscimento dell’ulteriore detrazione fiscale, il reddito complessivo è assunto:
- considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
- al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Nella tabella che segue, l’ammontare complessivo della detrazione:
Reddito (euro) | Ulteriore detrazione (euro) |
Oltre 28.000 fino a 35.000 | 480+ [120*(35.000–reddito complessivo) /7.000] |
Oltre 35.000 fino a 40.000 | 480* (40.000 – reddito complessivo) /5.000 |
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione di compensi erogati a seguito di verbale di conciliazione
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 10 dicembre 2020, n. 578
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 10 dicembre 2020, n. 578 – è intervenuta in materia di emolumenti erogati a favore di persona fisica non residente in Italia a seguito di verbale di conciliazione in sede sindacale.
Alla luce del combinato disposto dell’art. 23, comma 2, lett. a), TUIR e dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che si devono considerare come prodotti nel territorio italiano (e, come tali, assoggettabili a tassazione in Italia):
- le somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente,
- le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza,
- le somme percepite anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Al via il Bando Digital Transformation
A decorrere da ieri, 15 dicembre 2020, le PMI con particolari caratteristiche possono presentare la domanda di agevolazione per progetti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, tramite l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
A disposizione 100 milioni di euro, di cui:
- il 25% riservato a progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti,
- un ulteriore 5% riservato alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del rating di legalità.
Le imprese possono presentare i progetti singolarmente o in forma congiunta, fino ad un massimo di 10 partecipanti.
Il mix di agevolazioni è il seguente:
- 10% di contributo a fondo perduto,
- 40% di finanziamento a tasso zero.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
I chiarimenti dell’INPS sui servizi di baby sitting per le zone rosse del territorio nazionale
INPS, Messaggio 11 dicembre 2020, n. 4678; D.P.C.M. 3 novembre 2020, art. 3
L’INPS – con Messaggio dell’11 dicembre 2020, n. 4678 – è intervenuto in merito al bonus per servizi di baby sitting per le regioni situate nelle zone rosse del territorio nazionale, così come individuate con Ordinanze del Ministro della Salute.
Nello specifico, il Messaggio INPS tratta i seguenti punti:
- l’erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia;
- le modalità di compilazione e presentazione della domanda.
Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Min. Salute 11 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”.
Pertanto, a decorrere dal 13 dicembre 2020, la ripartizione delle regioni è la seguente:
- nell’Area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Basilicata, Calabria;
- nell’Area arancione: Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.
INPS: il riassunto delle novità sugli ammortizzatori sociali normati dai decreti “Ristori”
INPS, Circolare 7 dicembre 2020, n. 139
L’INPS – con Circolare del 7 dicembre 2020, n. 139 – ha chiarito le innovazioni introdotte dai decreti legge “Ristori” ed ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.
Relativamente ai termini decadenziali per le domande, il provvedimento di prassi chiarisce che i trattamenti possono essere richiesti purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti – secondo quanto espressamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali, ex art. 1, comma 5, D.L. n. 104/2020.
Pertanto, la richiesta potrà riguardare ordinariamente i periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro iniziati a decorrere dal mese di novembre 2020, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2020.
Per i periodi precedenti, invece, sarà possibile unicamente integrare le domande relative ai periodi del D.L. n. 104/2020 già trasmesse per una loro rivalutazione da parte dell’Istituto.
Diversamente, non sarà possibile richiedere periodi d’integrazione salariale per i quali sia intervenuta decadenza.
INPS, PRESTAZIONI
I chiarimenti operativi sulle modalità di richiesta delle indennità COVID-19
INPS, Circolare 14 dicembre 2020, n. 146
L’INPS – con Circolare del 14 dicembre 2020, n. 146 – ha fornito le istruzioni operative in merito alle indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Relativamente all’Indennità una tantum onnicomprensiva pari ad € 1.000, i soggetti beneficiari sono:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Al riguardo, i soggetti elencati che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva ex art. 15, D.L. n. 137/2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum, ex art. 9, comma 1, D.L. n. 157/2020, ma la relativa indennità sarà erogata dall’INPS, secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva del decreto “Ristori”.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva ex art. 15, D.L. n. 137/2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 157/2020 entro la data del 31 dicembre 2020.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità – al fine di ricevere la prestazione di interesse – dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
- PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza a dicembre 2020
INPS, Circolare 14 dicembre 2020, n. 145
L’INPS – con Circolare 14 dicembre 2020, n. 145 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’art. 2, D.L. n. 157/2020, in tema di sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.
Con un successivo Messaggio, l’INPS fornirà le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.
Andando nel dettaglio, con riferimento alla sospensione dei versamenti contributivi ex art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 157/2020, l’Istituto precisa che i versamenti in scadenza nel suddetto mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Tali disposizioni non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
APPROFONDIMENTI
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Bando Digital Transformation e Piano Nazionale Impresa 4.0: al via le richieste di finanziamento
Tutto pronto per la presentazione della domanda di agevolazione per progetti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, tramite l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Le domande di agevolazione possono essere presentate da PMI dell’intero territorio nazionale che operano in via prevalente o primaria nei seguenti settori:
- settore manifatturiero, di cui alla sezione C della classificazione Ateco 2007;
- settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, di cui ai codici della classificazione Ateco 2007: 37.00.0 (limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.); 38.1 (limitatamente ai rifiuti di origine industriale e commerciale); 38.2 (limitatamente ai rifiuti di origine industriale e commerciale); 38.3 (limitatamente ai materiali di origine industriale e commerciale); 52; 53; 58.12; 58.2; 61; 62; 63.1; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 82.20; 82.92; 95.1, 96.01.01;
- settore turistico (per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili), di cui ai codici della classificazione Ateco 2007: 55; 79; 91.02.00; 91.03.00;
- settore del commercio, di cui alla sezione G della classificazione Ateco 2007.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono:
- essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
- avere almeno 2 bilanci approvati;
- avere un importo di ricavi dell’ultimo bilancio depositato pari almeno a 100.000 euro;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e/o in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.
Sono ammissibili progetti, di importo compreso tra € 50.000 ed € 500.000, aventi come obiettivo la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese proponenti, da realizzarsi mediante l’implementazione di:
- tecnologie abilitanti tra quelle ricomprese nel Piano Nazionale Impresa 4.0: soluzioni di produzione avanzate, manifattura additiva, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics;
- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
-
- all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
- al software;
- alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
- ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
I progetti proposti – da avviare successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e da concludere entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo proroga motivata non superiore a 6 mesi – possono avere ad oggetto (alternativamente):
- innovazione dell’organizzazione: applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro e nelle relazioni esterne di un’impresa;
- innovazione di processo: applicazione di un metodo nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) di produzione e/o distribuzione;
- investimento: progetto basato sull’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa tramite l’implementazione delle tecnologie sopra indicate.
Le spese ammissibili variano a seconda della tipologia di progetto presentato.
Per i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa costo del personale dipendente o in rapporto di collaborazione addetto alle attività di innovazione; quota parte dell’ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati nelle attività di innovazione; consulenze connesse alle attività di innovazione (compresi i costi per brevetti e know how); spese generali (compresi eventuali materiali utilizzati elle attività).
Per i progetti di investimento sono ammissibili le spese relative a: immobilizzazioni materiali (macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzati); immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato; servizi di consulenza specialistica (massimo 10% dei costi complessivi ammissibili); canoni per utilizzo di programmi informatici o per fruizione di servizi di banda larga o ultra larga.
Nel caso di progetti congiunti, sono agevolabili anche i costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative, nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili.
L’agevolazione copre fino al 50% delle spese ammissibili e si articola in:
- un contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese ammissibili;
- un finanziamento a tasso zero pari al 40% delle spese ammissibili, della durata massima di 7 anni e non assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ex art. 24, comma 33, legge n. 449/1997.
Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 dicembre 2020, esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica che può essere raggiunta dal sito www.mise.gov.it e dal sito www.invitalia.it.
Ai fini dell’accesso alla procedura, è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) on line della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della singola PMI e, nel caso di aggregazioni, da ciascun soggetto facente parte di una forma aggregata o associata.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Rilascio della procedura per la presentazione delle domande del bonus per servizi di baby-sitting per le regioni ad alto rischio
L’INPS – con Messaggio n. 4678/2020 – ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanze del Ministro della Salute, ex art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Com’è noto, la norma prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 1.000, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
I beneficiari sono i genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado, iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una “zona rossa” (cioè il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata).
La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il bonus viene erogato mediante Libretto Famiglia per prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.
Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari che non sono ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento.
L’accesso alla domanda on line di bonus per servizi di baby-sitting è disponibile nella sezione “Bonus servizi di babysitting”.
Si deve compilare la sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché della sezione relativa all’altro genitore.
Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 149/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell’altro genitore.
Il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio. In caso di esito positivo dell’istruttoria, che sarà comunicato attraverso i recapiti forniti dall’utente in fase di acquisizione della domanda (SMS/e-mail/PEC), la somma riconosciuta verrà resa disponibile sul Libretto Famiglia.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Ammortizzatori sociali COVID-19 e decreto Ristori: l’intervento dell’INPS
L’INPS – con Circolare n. 139/2020 – ha riepilogato la disciplina attualmente vigente per la fruizione degli ammortizzatori sociali dovuti a Covid-19, a seguito dell’emanazione dei suddetti provvedimenti governativi:
I datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti nel capo di applicazione del cd. Decreto Agosto potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Ad esempio, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ex D.L. n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.
Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane ex D.L. n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane, ex decreto legge n. 137/2020, da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Relativamente a tali ultimi datori di lavoro, la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti, che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021, sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020.
Per quanto riguarda l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, l’INPS ha ricordato che tale agevolazione spetta:
- alle imprese che hanno avuto un calo del fatturato superiore al 20%,
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e s.m.i. (D.P.C.M. 3 novembre 2020 e D.P.C.M. 3 dicembre 2020), a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.
Questi datori di lavoro sono esenti dal versamento del contributo addizionale anche per le 9 settimane aggiuntive (con fatturato), ex D.L. n. 104/2020.
In caso di trasferimento d’azienda, ex art. 2112 cod. civ. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
In merito alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, l’Istituto precisa che per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati, decorrenti dal 16 novembre 2020, da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, tutti i datori di lavoro (sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal D.L. n. 104/2020 che quelli appartenenti ai settori interessati dai vari DPCM) dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”.
Infine, per quanto riguarda i lavoratori beneficiari, l’INPS ha ricordato che anche le richieste di trattamenti ex D.L. n. 104/2020, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali, ex art. 1, comma 5, decreto “Agosto”.
Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, INPS ha ribadito che, per tale ammortizzatore sociale, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, mentre potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Catalogazione | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Oggi 16/12/2020 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | INPS | Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale. | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | INPS ex ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | IRPEF | Versamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | IRPEF | Addizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
Oggi 16/12/2020 | INPGI | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Modello F24/Accise – Denuncia modello DASM |
Oggi 16/12/2020 | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
Oggi 16/12/2020 | INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
Lunedì 21/12/2020 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Lunedì 28/12/2020 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Giovedì 31/12/2020 | INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
Giovedì 31/12/2020 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Giovedì 31/12/2020 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 16/12/2020
Studio Mattonai