Le nuove restrizioni per il contenimento dell’epidemia Covid-19
Sono in vigore da oggi 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le nuove restrizioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020.
Come ormai noto, le disposizioni variano a seconda dell’area geografica. Sono previste tre distinte zone – definite convenzionalmente “gialla”, “arancione” e “rossa” – identificate in base allo stato del contagio ed alla prevista tenuta del sistema sanitario.
L’assegnazione di una Regione ad una determinata area produrrà effetti per un minimo di 15 giorni. La situazione epidemiologica sarà costantemente monitorata, e nel caso in cui una Regione mantenga valori pari a quelli riferibili ad un’area diversa per almeno 14 giorni, si procederà con la riclassificazione della Regione stessa.
Con Ordinanza del Ministero della Salute, attualmente le aree sono state così identificate:
Area di criticità | Regioni |
Gialla | Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto. |
Arancione | Puglia, Sicilia |
Rossa | Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta. |
Con particolare riferimento alle attività economiche, si evidenzia che le restrizioni, ove previste, riguardano esclusivamente le attività di espressamente riportate nello schema a seguire.
Possono invece continuare ad operare tutti i settori non citati, quali industria, artigianato, commercio all’ingrosso e servizi (non alla persona).
Nello schema a seguire le misure previste:
Area | Attività limitate o vietate – Misure restrittive diverse |
Gialla | Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Durante l’intero arco della giornata potrebbe essere disposta la chiusura di aree specifiche a rischio di assembramento (facoltà già prevista in precedenza, ma solo a partire dalle ore 21.00).Strutture di vendita medie e grandi: chiuse nelle giornate festive e prefestive. In tali giornate restano chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.Commercio al dettaglio: autorizzato. Ristorazione: restano in vigore le regole precedenti, ovvero consentita dalle ore 5.00 alle 18.00, sempre consentita negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Autorizzata senza limiti di tempo la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per trasporto e confezionamento). Quanto all’asporto, è autorizzato fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.Servizi alla persona: autorizzati.Giochi, scommesse e similari: sospesi (come già in precedenza), ma la sospensione si estende anche nel caso in cui le attività siano svolte in locali adibiti ad attività differente. Di conseguenza, per esempio, non sarà più consentito l’accesso a slot ubicate nei bar.Mostre, musei, luoghi culturali: sospese tutte le attività, che invece in precedenza erano consentite seppure nel rispetto di precisi limiti di accesso.Sport: nelle aree in cui è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e l’attività motoria in genere all’aperto, presso centri e circoli sportivi, è introdotto il divieto d’uso degli spogliatoi interni ai circoli.Scuola: per le scuole superiori, didattica a distanza al 100%, salvo che per attività che richiedono uso di laboratori o in caso di disabilità o BES. Scuole materne, elementari e medie proseguono in presenza, con obbligo di mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.Convegni e corsi di formazione: consentiti esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve una serie di eccezioni (i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL).Riunioni: devono svolgersi a distanza, anche quelle relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.Prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio della professione: sospesi, salvo che la selezione non avvenga in modalità telematica o in base al curriculum (sono tuttavia permessi i concorsi inerenti il personale sanitario).Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%. |
Arancione | Valgono le stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive: Divieto di spostamento in entrata ed in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Il divieto vale sia che lo spostamento avvenga con mezzi pubblici, sia che avvenga con mezzi privati. Ristorazione: sospesa. Resta autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è comunque consentito alle attività di ristorazione di continuare con i servizi di consegna a domicilio, a tutte le ore ed anche l’asporto, ma in questo caso solo fino alle ore 22.00, fermo restando il divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. |
Rossa | Valgono le stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive: Divieto di spostamento: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della “zona rossa”. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la “zona arancione”, gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività ritenute essenziali ed analiticamente elencate all’allegato n. 23 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Tali attività possono continuare ad essere esercitate anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l’accesso solo alle attività autorizzate. Restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. ALLEGATO N. 23 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)Commercio al dettaglio di prodotti surgelatiCommercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomesticiCommercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazioneCommercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di articoli igienico-sanitariCommercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggioCommercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di libri in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di giornali, riviste e periodiciCommercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficioCommercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonatiCommercio al dettaglio di biancheria personaleCommercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzatiCommercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessoriCommercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzantiCommercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzatiCommercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografiaCommercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamentoCommercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affiniCommercio al dettaglio di articoli funerari e cimiterialiCommercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonatiCommercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefonoCommercio effettuato per mezzo di distributori automatici.Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.Ristorazione: sospesa. Valgono le medesime regole della zona arancione.Servizi alla persona: sospesi, tranne quelli elencati all’allegato n. 24 al D.P.C.M. 3 novembre 2020. ALLEGATO N. 24 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicciaAttività delle lavanderie industrialiAltre lavanderie, tintorieServizi di pompe funebri e attività connesseServizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.Scuola: didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche per seconda e terza media. Proseguono in presenza scuola materna, elementare e prima media. |
In tutti i casi nei quali gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, è necessario compilare l’autodichiarazione. Il modulo è disponibile al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
Infine, una precisazione relativa alla mobilità sul territorio: è possibile transitare nelle zone “arancioni” e “rosse” se diretti verso zone nelle quali la mobilità non è soggetta a restrizioni, fatto salvo il coprifuoco imposto sull’intero territorio nazionale.
Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ricevere maggiori informazioni.
Cordiali saluti.
Tratto da My Solution
Bientina lì, 06/11/2020
Studio Mattonai