fbpx

Credito di Imposta per sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro

Il Decreto Rilancio (D.L. 34 del 19 maggio 2020) ha introdotto due diversi crediti d’imposta per agevolare le imprese a sostenere le spese affrontate a causa dell’epidemia da Covid-19:

  1. il credito d’imposta per le spese di sanificazione e quelle derivanti all’acquisto di dispositivi di protezione (Art.125);
  2. il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art 120).

Si tratta di due diverse agevolazioni fiscali, con regole e scadenze diverse una dall’altra.


La prima scadenza riguarda per il credito di imposta per le spese di sanificazione e quelle derivanti all’acquisto di dispositivi di protezioneche ha termine imminente con obbligo di invio del modulo di richiesta entro e non oltre il 7 Settembre 2020.

Per questa ragione chiediamo a tutti i Clienti dello studio di inviarci, come indicato successivamente, di farci pervenire i preventivi di spese previste.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione e quelle derivanti all’acquisto di dispositivi di protezione (Art.125).

Soggetti che hanno diritto a richiederlo
Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Misura del credito d’imposta
E’ riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020; tetto massimo di spese agevolabili euro 100.000.
 La norma prevede che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario salvo rideterminazione in base alle domande ricevute.
L’agenzia entrate la calcolerà in base all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, in rapporto a quanto il Governo ha stanziato per l’erogazione di questa agevolazione, 200 milioni di euro.
Nel solo caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti a livello nazionale risulti inferiore ai 200milioni di euro stanziati il credito d’imposta potrà essere del 60%. altrimenti sarà di una percentuale proporzionalmente inferiore. 

Spese Agevolabili
Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 
Il comma 2 dell’art. 125 individua quali spese sono ammissibili al credito d’imposta:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;  
     
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
     
  3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
     
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
       
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Arco temporale per sostenere le su dette spese 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare cui parametrare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenutenell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari sopra individuati.

Modalità operative

1. Presentare la domanda entro il 7 settembre.

All’interno della modulistica da presentare è richiesto di indicare l’ammontare delle spese sostenute fino al mese antecedente la sottoscrizione della domanda e, in altro rigo, l’ammontare delle spese che si presume di dover sostenere sino alla fine dell’anno 2020.
“Spese sostenute”
Lo studio può ricavare tale dato dalle fatture elettroniche essendo delegati alla consultazione, ma consiglia, vista che nel testo di alcune fatture è difficile comprendere l’oggetto dell’acquisto, di inviare un elenco riassuntivo delle spese sostenute che rientrano nell’elenco di cui sopra
“Spese da sostenere”
Serve che il cliente comunichi, entro 31 agosto, alla mailluca@studiomattonai.it le spese che intende sostenere e pagare entro fine anno

2. Attendere pubblicazione provvedimento da parte Agenzia Entrate

 Per conoscere l’esatto ammontare del credito occorrerà attendere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che determinerà, con apposito provvedimento, l’ammontare spettante che potrà essere ridotto in funzione delle risorse disponibili. L’utilizzo in compensazione potrà avvenire dal giorno successivo all’emanazione del suddetto provvedimento. A partire dalla stessa data, il credito potrà anche essere ceduto.
“Utilizzo del Credito con F24 in via telematica”
“Cessione del Credito”

Il credito maturato potrà anche essere ceduto a terzi, soprattutto se il contribuente non è “capiente”, non prevede di avere imposte o contributi sufficienti da recuperare.
A partire dall’1/10/2020 e fino al 31/12/2021 chi ha diritto al credito d’imposta può optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti.


Seconda scadenza prevista:

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art 120).

Soggetti che hanno diritto a richiederlo
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.
Per quanto riguarda le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare chiarisce che il beneficio è esteso anche a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.

Misura del credito d’imposta
L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro.
Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può superare il limite di 48.000 euro.

Spese Agevolabili
L’articolo 120 del DL Rilancio ha introdotto un credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19:

  • agli interventi di rifacimento di spogliatoi e mense;
  • agli interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici;
  • all’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
  • all’acquisto di arredi di sicurezza.

Arco temporale per sostenere le su dette spese 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare cui parametrare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenutenell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari sopra individuati.

Modalità operative

  • Presentare la domanda entro il 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovranno essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
  • Utilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • Entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Si precisa che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Tali procedure saranno eseguite direttamente dal nostro Studio.

La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.