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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Prorogato lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020

D.L. 30 luglio 2020, n. 83

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020.

La proroga, secondo quanto dichiarato dal premier Conte, si renderebbe necessaria per continuare a beneficiare di misure di precauzione, necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, e per consentire, anche da un punto di vista tecnico, la gestione di eventi quali le elezioni amministrative, il rientro a scuola, le partite di calcio ed i concerti.

Il provvedimento, in particolare, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. Interviene inoltre per la proroga dei termini di talune specifiche misure, indicate in allegato al decreto stesso, che verranno prorogate nei limiti delle risorse disponibili, tra cui quelle:

  • per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
  • per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
  • per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
  • disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
  • in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
  • misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
  • sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
  • per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
  • semplificazioni in materia di organi collegiali;
  • misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
  • per l’edilizia scolastica.

Per effetto di questa decisione, inoltre, proseguirà la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working per i dipendenti privati anche in assenza degli accordi individuali, come previsto dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020.; terminata la fase di emergenza, seguiranno nuovi criteri, da concordare con le associazioni sindacali

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

Sospensione feriale dei termini dal 1° agosto

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020. Tale sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.
Dal 1° al 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

Vedi l’Approfondimento


AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus 110 %

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per spiegare la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità, introdotta dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.
Il Superbonus (detrazione) è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Dal punto di vista soggettivo possono accedere al bonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. I soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Il decreto “Rilancio” ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus, ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.


IMPRESE, SOCIETÀ

Decreto Semplificazioni: le misure a favore delle imprese

D.L. 16 luglio 2020, n. 76

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto decreto “Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Il Provvedimento, in particolare, contiene:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).

Vedi l’Approfondimento


IMPRESE, SOCIETÀ

Bonus ricerca e sviluppo: pubblicate le disposizioni attuative

D.M. 26 maggio 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 maggio 2020 – Transizione 4.0, con le disposizioni attuative del rinnovato credito d’imposta R&S.
Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, accogliendo, nel perimetro dell’agevolazione, anche gli investimenti effettuati per l’innovazione tecnologica 4.0 e la transizione ecologica, e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
Nell’ambito di tale intervento, è stato previsto che le imprese che si avvalgono di tali discipline effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.
La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto: seconda circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E

Con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito a casi specifici, dopo quelli già forniti con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”).
Si ricorda che i contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica fin dallo scorso 15 giugno ed entro il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.
Le precisazioni fornite dall’Agenzia giungono quindi in grave ritardo per diversi contribuenti che hanno già presentato la domanda e che, alla luce di alcune riposte (talvolta poco comprensibili e tanto meno condivisibili) dovranno ora eventualmente valutare se rettificarla o addirittura chiederne la revoca.
Tra le precisazioni si segnalano:
Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari – La circolare chiarisce le modalità di determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.
Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia – La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.
Contributo per le società in liquidazione – Le imprese in fase di liquidazione possono avere accesso al beneficio solo se la fase di liquidazione ha avuto avvio successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020).
Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid – La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.
Imprese in difficoltà – La circolare aggiorna la nozione di “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, precisando che possono accedere al contributo le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 , purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).
La circolare fornisce inoltre chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole e chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Studi associati esclusi dal contributo a fondo perduto

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E

Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia Entrate ha fornito nuove risposte ai quesiti degli operatori relativi al contributo a fondo perduto.
In una di queste l’Agenzia ha ribadito che, come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Di conseguenza, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.


IMPRESE, SOCIETÀ

Startup innovative: online il nuovo report trimestrale di Mise, Unioncamere e InfoCamere

È stata pubblicata la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative.
Il rapporto – frutto della collaborazione tra Ministero per lo sviluppo economico (DG per la Politica Industriale) e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere) – presenta dati aggiornati al 30 giugno 2020.
Tra le principali informazioni contenute nel rapporto:

  • Crescita della popolazione: le startup iscritte si assestano ormai stabilmente sopra quota 10mila. Al 30 giugno 2020 se ne contano 11.496, il 3,1% di tutte le società di capitali di recente costituzione.
  • Distribuzione territoriale: la Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,3%). La sola provincia di Milano, con 2.254, rappresenta il 19,6% della popolazione, più di qualsiasi altra regione: solo il Lazio supera quota mille, in gran parte localizzate a Roma (1.178, 10,2% nazionale). Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,4% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.
  • Forza lavoro: i soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono aumentati dell’1,2%, attestandosi ad oltre quota 53 mila . Elevata la rappresentazione di imprese fondate da under-35 (il 18,0% del totale), mentre risultano sottorappresentate le imprese femminili: 13,2%, contro un 21,7% registrato nel complesso delle società di capitali.
  • Fatturato: le startup innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore della produzione medio di poco inferiore a 163 mila euro. Ciò è anche dovuto al ricambio costante cui è soggetta questa popolazione: per definizione, le imprese “best-performer”, più consolidate per età e fatturato, tendono progressivamente a perdere lo status di startup innovativa.
  • Investimenti e redditività: come fisiologico, le startup innovative mostrano un’incidenza più elevata della media di società in perdita (oltre il 51,8% contro il 32,8% complessivo). Tuttavia, le società in utile mostrano valori particolarmente positivi in termini di redditività (ROI, ROE) e valore aggiunto. Inoltre, le startup innovative presentano un tasso di immobilizzazioni – uno dei principali indicatori della propensione a investire delle aziende – di circa sette volte più elevato rispetto alle altre aziende comparabili.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i contributi per gli autotrasportatori

D.M. 12 maggio 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 12 maggio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.
L’agevolazione è finalizzata ad incentivare l’acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci, nonché rimorchi e semirimorchi, con determinate caratteristiche tecniche indicate nella norma. Possono godere di tali contributi le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, nonchè le società risultanti dall’aggregazione di dette imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento CE 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all’albo nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto.
Con apposito decreto ministeriale, che verrà pubblicato, saranno stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché i conseguenti adempimenti.

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Parziale utilizzo bonus prima casa: il residuo è utilizzabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 luglio 2020, n. 223

Il contribuente che non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione prima casa in sede di rogito notarile può chiedere di poter utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per un secondo atto di compravendita.
Questo è quanto si evince dalla risposta n. 223 dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2020.
L’istante precisa che non ha fruito del credito d’imposta in quanto la prima compravendita era soggetta a IVA. Di conseguenza, ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi, ma ne ha potuto utilizzare solo una parte in quanto non vi era sufficiente capienza.
L’istante, quindi, chiede se il beneficio inutilizzato può essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.
Citando la normativa e la prassi, tra cui la circolare n. 12/E/2016 e la circolare n. 19/E/2001, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se l’istante non ha utilizzato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.

APPROFONDIMENTI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020. Tale sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.
Dal 1° al 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.
In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.
La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.
I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.
La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.


IMPRESE, SOCIETÀ

Il decreto “Semplificazioni” e le misure a favore delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto decreto “Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Il Provvedimento, in particolare, contiene:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).

Relativamente a quest’ultimo punto il Decreto prevede una serie di misure utili per avviare un importante processo di sburocratizzazione del Paese e sostenere il sistema produttivo in questa fase di ripartenza dell’economia attraverso procedure più snelle e veloci.

1. Nuova Sabatini, Banda ultralarga, Digitalizzazione P.A.

  • È previsto l’aumento dell’importo erogato in un’unica soluzione, anziché nelle sei precedentemente previste, della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione dell’incentivo per le imprese del Mezzogiorno, con la possibilità di utilizzo dei fondi europei;
  • Sono introdotte misure per la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda ultralarga, prevedendo procedure autorizzative semplificate per gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione;
  • Sono previste misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative che riguardano le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti;
  • Sono inserite disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività;
  • E’ prevista la semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di superare l’attuale segmentazione delle banche dati;
  • Sono introdotte procedure semplificate anche per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi, al fine di assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio.

2. Aumenti di capitale delle società quotate

È data la possibilità, fino al 31 aprile 2021, per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile. In questi casi non si applica la cosiddetta maggioranza rafforzata del voto e la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

3. Green economy, tutela ambientale, reti energetiche

  • Il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche e la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
  • Sono previste semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti esistenti alimentati da fonti di energia rinnovabile, anche quelli in corso di incentivazione;
  • Sono introdotte semplificazioni delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, al fine al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale;
  • È inserita una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;
  • Sono previste semplificazioni anche per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal;
  • È disciplinata la semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica a livello nazionale e locale, nonché delle reti energetiche nazionali che riguardano nello specifico sia gli interventi sulla RTN (Rete Trasmissione Nazionale) che la rete gas già individuati nel PNIEC (in particolare il “Tyrrenium”, il collegamento elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna).

PRINCIPALI SCADENZE

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. n. 16/2012).

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì 20 agosto 2020Dichiarazioni – Redditi ENC – VersamentoPer i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita IvaModello F24
Giovedì 20 agosto 2020Dichiarazioni – Redditi PF – VersamentoPer i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020.Modello F24
Giovedì 20 agosto 2020Dichiarazioni – Redditi SP – VersamentoPer i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020..Le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020Modello F24
Giovedì 20 agosto 2020Dichiarazioni – Redditi SC – VersamentoPer i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, titolari di partita IVA.Modello F24
Lunedì 31 agosto 2020IVA – Trasmissione telematica corrispettiviInvio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico.Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro.Telematica
Mercoledì 16 settembre 2020Liquidazione periodiche IVATermine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 03/08/2020

Studio Mattonai

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