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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

EMERGENZA CORONAVIRUS

In vigore il Decreto Rilancio con misure per sanità, economia, lavoro e politiche sociali

D.L. 19 maggio 2020 n. 34

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

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AGEVOLAZIONI, IMPRESE, LAVORO AUTONOMO

Decreto Rilancio: per Pmi e autonomi danneggiati dal Covid-19 contributi a fondo perduto

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 25

L’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Il contributo è riconosciuto a due condizioni:

  1. il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.
  2. il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo). Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

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AGEVOLAZIONI, LAVORO

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 84

L’art. 84 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto nuove indennità̀ per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

  • Il bonus pari a 600 euro erogato per il mese di marzo di cui all’art. 27 (gestione separata), 28 (AGO) e 29 (lavoratori stagionali) del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27/2020, è esteso anche per il mese di aprile 2020. Il Ministro dell’economia Gualteri ha dichiarato che per aprile “l’indennità per i lavoratori autonomi, la seconda tranche di 600 euro, arriverà immediatamente”.
  • Per il mese di maggio, invece, è prevista un’indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti, se titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, se iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma solo se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Tale riduzione viene verificata secondo il principio di cassa, quale la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Deve essere presentata all’Inps la domanda, nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti richiesti; l’Inps comunica la richiesta all’Agenzia Entrate che, dopo aver effettuato i debiti riscontri, ne comunica l’esito all’Inps.
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
  • Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomiprivi di partita Iva che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro involontariamente, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
  • Sono poi previste indennità anche per i lavoratori stagionali del turismo.


AGEVOLAZIONI, LAVORO AUTONOMO

Indennità a professionisti con casse di previdenza private

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 78

All’art. 78 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stato previsto che ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Maggiori informazioni sono sicuramente reperibili sul sito della propria cassa di previdenza.


AGEVOLAZIONI, LAVORO

Decreto Rilancio: indennità ai lavoratori sportivi

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 98

All’art. 98 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinata l’indennità per i lavoratori sportivi.
In particolare, è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
Il soggetto erogatore è Sport e Salute S.p.A.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

La sospensione dei versamenti disciplinata dal D.L. Rilancio

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, artt. 126 e 127

A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria il Decreto Rilancio, agli artt. 126 e 127, stabilisce che i versamenti che, per effetto del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, potranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.
Si tratta di quei versamenti che erano stati precedentemente individuati e in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.
A questi si aggiungono quei soggetti che per effetto del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 % e dei soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 %.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Lo “sconto” IRAP previsto dal Decreto Rilancio

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 24

È previsto dall’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che le imprese e i professionisti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di euro sono esonerati dal saldo IRAP per il periodo 2019 (periodo 2019/2020 per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare) e dal primo acconto per l’esercizio successivo (2020).
Il beneficio – seppure sia emerso qualche dubbio con riferimento all’effettiva cancellazione del primo acconto 2020, in considerazione del tenore letterale della norma che era contenuta nella bozza del Decreto – è costituito da una riduzione dell’imposta IRAP a titolo definitivo per gli esercizi 2019 e 2020. La disposizione è stata infatti riformulata e ha chiarito che l’acconto 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta, mentre rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
L’agevolazione si dovrebbe applicare con riferimento al primo acconto nella misura del 40% anche per i soggetti che applicano gli ISA, i quali a partire da quest’anno dovrebbero pagare il primo acconto nella misura del 50% come previsto dal D.L. n. 124/2019
Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni, le banche, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.
Sempre con riguardo agli acconti d’imposta relativi al periodo in corso si ricorda che il D.L. n. 23/2020 (“decreto liquidità” non ancora convertito in legge) favorisce l’utilizzo del metodo previsionale, statuendo che il versamento è considerato congruo se pari almeno all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto.


AGEVOLAZIONI, LOCAZIONI

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 28

All’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinato il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo.
In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020; la fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il credito d’imposta spetta, a prescindere dal volume d’affari registrato nel periodo precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche e spetta altresì agli enti non commerciali, agli ETS e agli enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili utilizzati nell’attività istituzionale.
Alle medesime condizioni spetta un credito d’imposta pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda o relativi ad altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.
Il credito d’imposta, non cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal DL n. 18/2020può essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore a fronte di uno sconto sul canone ovvero ceduto ad altri soggetti (ad es. banche) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento ovvero in compensazione. Esso inoltre non concorre alla produzione del reddito o della base imponibile IRAP.
Le modalità di utilizzo saranno precisate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.
Rispetto alla versione prevista dal decreto “Cura Italia”, il credito d’imposta per i canoni di locazione interessa una platea di soggetti molto più ampia.


AGEVOLAZIONI, IVA

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 124

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede, all’art. 124 , uno sgravio dell’IVA applicata su disinfettanti, alcune attrezzature mediche e dispositivi di protezione dal contagio da Covid-19 (tra cui le mascherine).

In particolare introduce l’esenzione da IVA, fino al 31 dicembre 2020, per le operazioni di cessione di tali beni. Inoltre viene riconosciuto, in deroga alla disciplina generale, il diritto alla detrazione, versata a monte, dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.
Al termine del periodo di esenzione il decreto prevede l’applicazione di un’aliquota IVA pari al 5%.
I beni oggetto di tali disposizioni sono i seguenti:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.


AGEVOLAZIONI, LAVORO

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 120 e 121

L’art. 120 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, riconosce ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (tipo bar e ristoranti) e agli Enti del terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (ad esempio, rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, ecc.).
Il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Seguirà Decreto ministeriale con le istruzioni applicative.
L’art. 121 prevede inoltre che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione) ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta o trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti.


AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Ecobonus e Sismabonus, aumenta la percentuale di detrazione

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 119

L’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto l’incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energeticariduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.
La medesima detrazione, fino ad un massimo di 48.000 euro, è prevista per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati (efficienza energetica e sisma bonus).
Le agevolazioni sopra indicate si applicano agli interventi effettuati da:

  • persone fisiche, non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • condomìni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La normativa è corposa e necessita della consulenza anche di tecnici specializzati per l’individuazione dei lavori che beneficiano delle agevolazioni e per il rilascio delle certificazioni necessarie.


IVA, ADEMPIMENTI

Le proroghe dei corrispettivi telematici

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, artt. 140 e 141

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede diverse proroghe in materia di corrispettivi telematici.
In primo luogo l’art. 140 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 della moratoria delle sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Potranno usufruirne gli operatori che non saranno in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico oppure che non potranno utilizzare la specifica procedura web dell’Agenzia Entrate. Tali soggetti dovranno comunque emettere gli scontrini o le ricevute fiscali, registrando i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Lo stesso articolo prevede inoltre la proroga – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Con l’art. 141 viene inoltre rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della “lotteria degli scontrini”, originariamente fissata per il 1° luglio 2020, che prevede la possibilità per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professione di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, attraverso l’emissione di “biglietti” virtuali al momento dell’acquisto presso l’esercente.


TRIBUTI LOCALI

Tavoli all’aperto: esenzione per bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 181

L’art. 181 Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, di non pagare, fino al 31 ottobre 2020 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di permettere l’utilizzo o un ampliamento dell’utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con allegata la sola planimetria ed esente da bollo.
Possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio, come indicate nell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico.
Queste sono le tipologie degli esercizi:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

L’esclusione dal presupposto per il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è prevista per il periodo intercorrente tra la data di riapertura delle attività e il 31 ottobre 2020 (in pratica, dall’entrata in vigore o dalla riapertura dei bar e ristoranti e sino al 31 ottobre 2020, ossia circa 5 mesi).
Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte di questi esercenti, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, non è subordinata all’autorizzazione e l’utilizzazione delle superfici è autorizzata.


AGEVOLAZIONI

Contributo per bici e monopattino

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 229

L’art. 229 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro per il 2020 per l’acquisto di bici, anche a pedalata assistita e di altri mezzi di mobilità sostenibile, alternativa al trasporto pubblico.
Si tratta di una misura già prevista dall’art. 2 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (cosiddetto “decreto Clima”), che è stata potenziata nello stanziamento (da 70 a 120 milioni) e modificata nei beni agevolati.
Possono usufruire del contributo i residenti maggiorenni nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che acquistano mezzi di trasporto individuali alternativi al trasporto pubblico (per ridurre i rischi di contagio per utilizzo dei mezzi pubblici).
Inoltre, il decreto Clima, con validità pluriennale (dal 2019 al 2024) aveva finalità di ridurre l’inquinamento e vincolava il diritto al beneficio alla rottamazione, entro il 31 dicembre 2021, di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.
Il nuovo Decreto estende la portata del Decreto Clima, in quanto – per il solo periodo fino a fine 2020 – non vincola il beneficio alla rottamazione di pregresso bene.
Gli acquisti devono essere effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
Sono agevolabili gli acquisti di bici, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, monopattini elettrici quali segway, hoverboard e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
È previsto un “buono mobilità” del 60 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro . Il buono è concesso ai maggiorenni e può essere richiesto una sola volta.


AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per le spese di vacanze sul territorio nazionale

D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 176

L’art. 176 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede il riconoscimento di un credito per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.
Possono usufruire del beneficio I nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000.
L’agevolazione vale per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare, nelle seguenti misure:

  • 500 euro per ogni nucleo familiare, formato almeno da 3 persone;
  • 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
  • 150 euro se il nucleo familiare è composto da 1 sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

  1. le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Per il cliente il credito sarà fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Il fornitore, a sua volta, maturerà un credito d’imposta che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari


APPROFONDIMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto Rilancio: le misure per la sanità, l’economia, il lavoro e le politiche sociali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

1. Salute e sicurezza
Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.
Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure e il 50 per cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.
Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da Covid-19. Per questo, si autorizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l’assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.
Si consoliderà la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di diagnosi.
Saranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti inter-ospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.
Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.
Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina.
Si velocizzano e snelliscono le procedure per l’adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente potenziato.
Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all’ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.

2. Sostegno alle imprese e all’economia
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Tra le principali misure:

  • un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi;
  • l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU per alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonchè gli stabilimenti termali;
  • la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
  • il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
  • ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
  • l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
  • l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;
  • ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.

3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

  • ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
  • ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 del D.L. 17 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
  • ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

  • si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
  • per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex art. 96 del D.L. n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020;
  • misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
  • si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’art. 1, del decreto-legge “liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23);

4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia
Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disabilità, si prevede:

  • l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
  • l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

5. Misure per gli enti territoriali

6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

  • cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
  • detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
  • compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
  • credito imposta ricerca e sviluppo al Sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
  • riduzione Iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;
  • incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
  • versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
  • sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
  • sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
  • sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
  • proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
  • proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;
  • rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
  • rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
  • rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
  • modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

7. Misure per la tutela del credito e del risparmio

8. Sostegno al turismo
Tax credit vacanze
: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

E altre misure a sostegno del Paese e di tutte le attività quali istruzione, sport, cultura e lavoro


AGEVOLAZIONI

Il contributo a fondo perduto per Pmi e autonomi danneggiati dal Covid-19

L’art. 25 del Decreto Rilancio  (D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Sono invece esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bisdel Tuir;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (quindi i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla Gestione separata Inps e i liberi professionisti titolari di partite IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, esclusi gli iscritti agli Ordini)38 (quindi i lavoratori dello spettacolo) del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
  • i lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Condizioni per ottenere il contributo
Il contributo è riconosciuto a due condizioni:

  1. il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.
  2. il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo). Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

• la condizione di cui al punto 1 fa riferimento ai RICAVI di competenza del 2019 (per la precisione al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto);
• la condizione di cui al punto 2 fa invece riferimento a fatturato e corrispettivi IVA. In tal senso, al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

In particolare, segnaliamo che nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020– a commento del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, al punto 2.2.5, in risposta al “QUESITO n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato” – l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi interessati e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di riferimento, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Quindi, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.

Modalità di calcolo del contributo
L’ammontare del contributo e determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale varia per tre classi di contribuenti individuate in base ai ricavi o ai compensi 2019.

Ricavi o compensi 2019Misura del contributo
Fino a 400.000,00 euro20%
Oltre i 400.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro15%
Oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro10%

È comunque riconosciuto ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni richieste, un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo è fiscalmente irrilevante e quindi non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Modalità di richiesta del contributo
Il decreto demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
L’istanza dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica e dovrà contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, compresi i familiari conviventi.
L’Agenzia Entrate erogherà il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Controlli
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà alla Guardia di finanza i dati autocertificati dai soggetti istanti ai fini della verifica antimafia.
La Guardia di Finanza provvederà al relativo riscontro con i dati risultanti dalle banche dati in possesso del Ministero dell’Interno e qualora dal predetto riscontro taluno dei soggetti indicati non superasse la verifica antimafia, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia sarà punito con la reclusione da due anni a sei anni.
La Guardia di Finanza comunicherà inoltre il mancato superamento della verifica antimafia all’Agenzia Entrate per il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi.
Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal 100% al 200% del contributo in tutto o in parte non spettante, oltre ad interessi.
L’eventuale atto di recupero a seguito di controlli potrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Trattandosi di contributo a fondo perduto si applica anche l’art. 316-terdel codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (reclusione da sei mesi a tre anni o da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri). Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

PRINCIPALI SCADENZE

Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito. con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27) ha sospeso, per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Fanno eccezione gli adempimenti collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 22/05/2020

Studio Mattonai

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