Il datore di lavoro non deve consegnare il Modello SR41 al dipendente che vuole chiedere l’anticipo della cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario (FIS).
L’ABI, con circolare del 23 aprile 2020 (LINK https://www.abi.it/DOC_Lavoro/Relazioni-sindacali/Anticipazione-della-Cassa-integrazione-guadagni-straordinaria/DSL-UCR-USP-000789%2023%20aprile.pdf ), ha chiarito, anche per quanto riportano nell’allegato B3 della convenzione ABI-Governo-Patti Sociali del 30 marzo(LINK https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/Lettera%20circolare%20ConvenzioneCigs.pdf ), gli istituti di credito non possono richiedere, ai lavoratori dipendenti che rivolgono loro la domanda di anticipazione della CIG, il modello SR41 che l’azienda presenterà all’Inps.
Questo perché l’anticipazione bancaria serve proprio a ridurre le attese dei tempi di liquidazione della CIG o FIS ai dipendenti che pertanto non può rimanere sospesa a causa delle lungaggini dell’INPS connesse alle procedure di richiesta degli ammortizzatori sociali.
Sempre in quest’ottica si spiega perché la convenzione contenga l’eventuale responsabilità solidale del datore di lavoro da rilasciare alla banca, qualora la domanda non fosse autorizzata dall’Inps (per responsabilità imputabili a questo).
Tempi per la richiesta
Per comprendere meglio quanto sopra dobbiamo ricordare che l’iter della procedura della CIG è molto lunga e differente in relazione alla tipologia di CIG richiesta: prima l’azienda presenta la domanda di CIG alle Regioni in caso di CIG in Deroga o direttamente all’Inps in caso di CIG ordinaria o assegno ordinario (FIS). Successivamente l’Inps rilascia un numero di protocollo che deve essere inserito nel modello SR41 ed inviato con procedura telematica all’INPS. Solo allora la pratica si considera definitivamente conclusa. Pertanto, bloccare la richiesta di anticipazione per la mancanza del modello SR41 voleva dire togliere il senso dell’anticipazione.
Lo Studio è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.