La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 chiarisce definitivamente che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi elettronici gestiti secondo procedura transitoria (cioe’ per quei soggetti che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari inferiore ai Euro 400.000,00 e che fino a Giugno 2020 possono continuare ad utilizzare i vecchi scontrini/ricevute fiscali in assenza del registratore di cassa telematico) trattasi di adempimento, come tale rientrante nella sospensione di cui all’art. 62 del decreto “Cura Italia”, con conseguente possibilità di adempiere in assenza di sanzioni entro il 30 giugno 2020. Non sospesi, invece, gli obblighi connessi all’emissione delle fatture analogiche ed elettroniche, nonché le trasmissioni telematiche dei corrispettivi gestiti tramite Registratore Telematico. Per e-fattura e e-corrispettivi, tuttavia, si potrà invocare quale esimente – ricorrendone i presupposti – la causa di forza maggiore.
Vediamo dunque se e quali comportamenti occorre porre in essere in relazione a tale adempimento.
- Corrispettivi elettronici trasmessi da RT (registratore di cassa Telematico)
In assenza di corrispettivi non è dovuta alcuna trasmissione, quindi se l’esercizio è chiuso non deve essere fatta alcuna chiusura e invio telematico.
Quando l’esercizio riaprirà alla prima chiusura fiscale l’RT dovrà inviare il flusso di “assenza dati” dalla data dell’ultima chiusura alla data del momento di riapertura della cassa.
ATTENZIONE
Laddove, invece, corrispettivi siano presenti, come nel caso delle attività sospese dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 (es. ristoranti) che hanno conseguito corrispettivi nei giorni antecedenti la sospensione, o magari tutt’ora hanno corrispettivi poiché l’attività continua sotto forma di consegna di pasti a domicilio, in presenza di RT il comportamento dovrà essere quello ordinario, ovvero effettuare la chiusura di cassa e trasmettere i dati tramite RT nei termini previsti, senza possibilità di giovarsi in ordine a tale trasmissione della proroga degli adempimenti di cui all’art. 62 del D.L. n. 18/2020.
- Contribuente che si avvale della procedura transitoria e corrispettivi “Vending Machine”
i corrispettivi “fase transitoria” relativi al mese di febbraio, la cui trasmissione telematica scadeva teoricamente al 31 marzo 2020, potranno essere trasmessi entro il 30 giugno in assenza di sanzioni. Parimenti, come precisato nella summenzionata circolare, rientra nella sospensione dei 60 giorni anche la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione dei distributori automatici.
- Fattura elettronica
Come chiarito della Circolare n. 8/E/2020, facendo espresso riferimento alla specifica casistica, con ciò distinguendola nettamente da altre tipologie di trasmissioni telematiche nonostante l’emergenza sanitaria in corso, i termini sono rimasti quelli ordinari, in quanto la fattura non e’ un adempimento ma uno strumento destinato alla controparte contrattuale, titolo per la detrazione IVA in capo all’acquirente.
Ricordando che la trasmissione del le XML è elemento essenziale della venuta ad esistenza di una fattura (laddove emessa da un soggetto obbligato alla fatturazione elettronica), di fatto la trasmissione delle e-fatture deve aver rispettato i termini ordinariamente previsti, ovvero entro 12 giorni dalla data fattura nel caso di fattura immediata, ed entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita, ricorrendone i presupposti (art. 21 D.P.R. 633/72).
NOTA BENE
Detto questo, è opportuno evidenziare che l’Agenzia, sollecitata espressamente sul punto, fornisce anche indicazioni in ordine alla possibile applicazione dell’esimente prevista dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero il caso di causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all’obbligo.
Ricordiamo pero’ che la causa di forza maggiore deve essere dimostrata (Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. Si può ipotizzare un’interruzione delle comunicazioni, in conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento può essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che impedisca l’esecuzione dell’adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di solito accertata con apposito decreto).
Attenzione pero’ che la circolare richiama espressamente tra le possibilità quella di utilizzare la piattaforma del Sistema di Interscambio per l’emissione di fattura, con ciò lasciando evidentemente intendere che il fatto di non poter accedere ai propri uffici per utilizzare il proprio software gestionale di fatturazione, potrebbe non essere considerata causa di forza maggiore, visto che (almeno in teoria) sarebbe stato possibile utilizzare l’area riservata di Fatture e Corrispettivi.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni altra informazione vi fosse necessaria.