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NOVITA' E AGEVOLAZIONI

VERSAMENTI
Decreto “Cura Italia”: prorogati tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 62
È entrato in vigore il 17 marzo scorso il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), contenente misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto è composto da oltre 100 articoli, che andremo prossimamente ad approfondire e ad illustrarvi. In questa occasione segnaliamo alcune disposizioni che influiscono su adempimenti fiscali e scadenze di versamento, oggetto di sospensione.
Tra le misure economiche appena varate, viene disposta, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

  • diversi dai versamenti;
  • diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

È quindi rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi, viene altresì disposto:

  • per tutti i contribuenti: il rinvio al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo;
  • per i contribuenti fino a 2 milioni di fatturato: il differimento al 31 maggio 2020 dei versamenti di Iva, Irpef, contributivi e assicurativi. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti;
  • per i professionisti e le imprese con fatturati inferiori a 400 mila euro: la possibilità di disapplicare le ritenute d’acconto per i compensi ricevuti a marzo;
  • per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella cd. prima “zona rossa”, cioè nei comuni di Lombardia e Veneto individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta fermo l’art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020.

Per alcuni settori specifici individuati nel decreto – turismo, sport, arte e cultura, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza – è prevista, senza vicoli di fatturato, la sospensione delle ritenute alla fonte, dei versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo, dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi, con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione a partire dal mese di maggio.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società sportive dilettantistiche e professionistiche potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.
Vedi l’Approfondimento

IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI

Coronavirus: fino al 25 marzo chiuse tutte le attività commerciali non essenziali
D.P.C.M. 11 marzo 2020
Con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono state emanate nuove misure restrittive, applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di contenere con maggiore efficacia il contagio da Coronavirus in Italia.
Il provvedimento dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, con alcune eccezioni, e con esclusione di quelle per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono garantiti i servizi pubblici essenziali e i trasporti.
Le misure saranno in vigore dal 12 fino al 25 marzo 2020.
Per l’elenco dettagliato delle attività obbligate alla chiusura e di quelle che rimangono aperte, riportiamo il testo delle disposizioni del decreto.
Vedi l’Approfondimento

LAVORO

Coronavirus: firmato il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori
Protocollo per il contrasto del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
Dopo un lungo confronto, nella giornata del 14 marzo 2020, Governo, sindacati e rappresentanti delle imprese hanno firmato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il protocollo condiviso, applicabile a tutte le realtà produttive aziendali e alle attività professionali, contiene le linee-guida dirette ad agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, permettendo, così, la prosecuzione delle attività solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.
In particolare, il protocollo tende ad incentivare le aziende al ricorso dello smart working e degli ammortizzatori sociali e, quali soluzioni organizzative straordinarie, a prevedere la rarefazione delle presenze all’interno degli ambienti di lavoro, sino anche alla riduzione o sospensione temporanea delle attività.

IMPRESE, INCENTIVI

ABI e Associazioni impresa: aggiornate e rafforzate le moratorie
ABI, Addendum all’Accordo per il Credito 2019
Un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, siglato dall’Abi con le associazioni di rappresentanza delle imprese, prevede che la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” sia estesa ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possano applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.
L’ABI e le Associazioni di rappresenta delle imprese firmatarie si sono inoltre impegnate a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie, necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale.

IMPRESE, INCENTIVI

Fondo di garanzia per le PMI: estensione automatica per i finanziamenti oggetto di moratoria
Mise, Comunicato Stampa 12 marzo 2020; ABI, Addendum all’Accordo per il Credito 2019
Il Fondo di garanzia per le PMI estende la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019, sottoscritto in data 6 marzo 2020 dall’ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell’emergenza Covid-19.
Per i finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo per il Credito, sarà, pertanto, confermata d’ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari.
La medesima procedura sarà applicata anche ai finanziamenti cui siano riconosciute condizioni di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo per il credito, ovvero per i quali la sospensione o l’allungamento della durata sia accordata da soggetti non firmatari del predetto Accordo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione: Fondo di garanzia per le PMI.

ACCERTAMENTO

Il Coronavirus ferma anche la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate
Guardia di Finanza, Circolare 11 marzo 2020, n. 73943; Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 12 marzo 2020
Con una circolare diramata dal Comandante del terzo reparto operazioni l’11 marzo, il cosiddetto «dispositivo di vigilanza» della Guardia di Finanza si è adeguato alle nuove esigenze imposte dall’emergenza sanitaria ed economica e dunque al sostegno dell’economia sana e alla riduzione, per quanto possibile, delle «situazioni di sofferenza e di difficoltà» che si trovano ad affrontare cittadini, imprese e professionisti.
La sospensione, a tempo per ora indefinito, riguarda l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro «fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza», ovvero per quelle situazioni connesse a violazioni per le quali potrebbero scadere i termini di contestazione. Sono sospesi anche i controlli strumentali e tutte le attività di intelligence e di polizia economico-finanziaria di contrasto al riciclaggio.
Viene invece confermato il massimo impegno al contrasto di traffici illeciti, alla contraffazione e all’abusivismo commerciale e agli illeciti nelle gare per l’approvvigionamento di apparecchiature e presidi sanitari.
Anche il direttore generale dell’Agenzia Entrate, a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ha firmato una direttiva che sospende le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).

BILANCIO

Coronavirus: prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 2019
D.L.. 17 marzo 2020, n. 18, art. 106
Al fine di consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”), ha stabilito all’art. 106 che:

  • in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c., che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, e
  • in deroga all’art. 2478-bis, c.c., che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci,
  • è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Con l’approvazione di tale disposizione i redattori del bilancio dell’esercizio hanno certezza della possibilità di derogare fino a 180 giorni i termini per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, disponendo di più tempo per valutare se gli effetti del Coronavirus devono essere riportati nella Nota Integrativa.

SOCIETÀ

Assemblea societaria in audio-conferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo
D.L.. 17 marzo 2020, n. 18, art. 106; Consiglio Notarile di Milano, Massima 11 marzo 2020, n. 187
Con la Massima n. 187 dell’11 marzo 2020 la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema dell’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.).
Nella massima si legge che “L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica”.
Ora, l’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”), ha espressamente previsto alcune semplificazioni per Spa, Sapa, Srl e società cooperative che, per lo svolgimento dell’assemblea, possono prevedere:

  • il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
  • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

PROFESSIONISTI

Coronavirus: utili prassi per gli studi professionali
Cndcec, Informativa 10 marzo 2020, n. 22
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto e pubblicato sul proprio sito una modulistica per agevolare gli iscritti nella gestione dei rapporti che caratterizzano l’attività professionale per contenere il contagio da Covid-19.
L’iniziativa può aiutare anche gli studi professionali diversi da quelli di commercialisti.
Nello specifico, “Il Cruscotto del Commercialista per la gestione delle misure straordinarie dovute all’emergenza Covid-19” prevede tre modelli di informativa:

  1. Raccomandazione a tutti gli iscrittiall’Albo,
  2. Modello di informativa al personale interno dello studio(dipendenti, collaboratori e tirocinanti) e
  3. Modello di informativa rivolto a clienti, fornitori e terzi.

Lo stesso Consiglio nazionale si riserva di modificare le indicazioni fornite in funzione dell’evolversi della situazione.

APPALTI

DURF per le imprese appaltatrici reperibile tramite PEC
L’art. 4 del D.L. n. 124/2019 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
Per ottenere l’esonero da questi obblighi di controllo, il committente deve ricevere dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici una comunicazione con la quale dichiarano di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i requisiti previsti dal comma 5 del predetto art. 4del D.L. n. 124/2019. Tale comunicazione deve essere corredata da una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti la sussistenza di questi requisiti.
La certificazione non è al momento disponibile sul cassetto fiscale del contribuente, dunque l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice deve richiederla appositamente a un qualsiasi ufficio della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.
I soggetti grandi contribuenti devono richiederla alla Direzione regionale competente.
Per evitare di doversi recare allo sportello è possibile trasmettere il modello di richiesta del certificato (Richiesta certificato EDIT) via PEC alla direzione provinciale/regionale competente. L’Amministrazione finanziaria risponderà, sempre via PEC, allegando il certificato di sussistenza (o non sussistenza) dei requisiti.
Gli indirizzi PEC delle Direzioni provinciali e regionali sono disponibili on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

BILANCIO

Per i bilanci al 31 dicembre 2019 tassonomia XBRL invariata
Comunicato Stampa 5 marzo 2020
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2020 continua ad essere la versione “2018-11-04” per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015, ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva.
La tassonomia è disponibile e prelevabile sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea e internazionali – Marchi+3
La Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale (ex Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione) – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere intendono supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese.
Il programma – in favore del quale è destinato un finanziamento complessivo di euro 9.544.385,94 – prevede due linee di intervento:

  • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
  • Misura B –Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 30 marzo 2020 e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Oggetto dell’agevolazione Tipologia delle spese ammissibili Entità dell’agevolazione
MISURA A
Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
a. Progettazione del marchio
b. Assistenza per il deposito
c. Ricerche di anteriorità
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
e. Tasse di deposito presso EUIPO
  • 80% delle spese ammissibili sostenute
  • importo massimo dell’agevolazione:
    euro 6.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso EUIPO.
  • L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di euro 20.000 per impresa
MISURA B
Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO
b. Assistenza per il deposito
c. Ricerche di anteriorità
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/ rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale
  • 80% delle spese ammissibili sostenute
  • importo massimo dell’agevolazione:
    euro 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi un solo Paese;
    euro 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi due o più Paesi.
  • 90% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la designazione interessi Usa e/o Cina
  • importo massimo dell’agevolazione:
    euro 7.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa o Cina
    euro 8.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa e/o Cina e uno o più Paesi
  • L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di euro 20.000 per impresa


AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 185 a 197) ha introdotto (in sostituzione dei cosiddetti super ed iperammortamenti) un credito d’imposta a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Possono accedere a questa agevolazione:

  • tutti i soggetti residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
  • indipendentemente:
    • dalla forma giuridica,
    • dal settore economico di appartenenza,
    • dalla dimensione,
    • e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal D.Lgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Vedi l’Approfondimento

TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Coronavirus: segnalazione pishing e malware
La Polizia Postale ha segnalato che in questi giorni è stata individuata una campagna di phishing ai danni degli utenti di Banca Intesa San Paolo e di Banca Monte Paschi di Siena, condotta grazie all’invio massivo di e-mail contenenti una falsa nota informativa rivolta alla tutela dei clienti dell’istituto di credito.
Le e-mail inviate dai cyber criminali tentano di indurre la vittima a cliccare sul link presente nel testo, con la scusa di leggere una comunicazione urgente relativa all’emergenza sanitaria per il Coronavirus Covid-19. In realtà, cliccando sul link, gli utenti vengono reindirizzati ad un sito di phishing ed invitati a digitare le proprie credenziali per l’home banking.
La Polizia Postale raccomanda di:

  • verificare la veridicità delle comunicazioni ricevute, contattando il servizio clienti dell’Istituto Bancario;
    non aprire gli allegati o i link contenuti nelle e-mail;
  • tenere sempre aggiornato l’antivirus e il Sistema Operativo;
  • segnalare su www.commissariatodips.it eventuali casi sospetti.

Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Piemonte e Valle d’Aosta ha inoltre segnalato due malware diffusi via e-mail attraverso campagne di spam:

  • il primo malware è un file nominato CoronaVirusSafetyMeasures pdf, che viene allegato alle e-mail spam. All’apparenza si tratta di un vero file in pdf, ma in realtà avvia il download di contenuti spazzatura;
  • il secondo è un file con allegato .doc, che descrive alcune precauzioni per evitare il contagio, a firma di una certa dottoressa Penelope Marchetti dell’OMS.

Si invita, pertanto, a prestare attenzione alle caselle di posta elettronica.

APPROFONDIMENTI
VERSAMENTI

Emergenza Coronavirus: le misure del Decreto “Cura Italia”
È entrato in vigore il 17 marzo scorso il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), contenente misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto è composto da oltre 100 articoli, che andremo prossimamente ad approfondire e ad illustrarvi. In questa occasione segnaliamo alcune disposizioni che influiscono su adempimenti fiscali e scadenze di versamento, oggetto di sospensione.
Disposizioni per i settori più danneggiati
Il Decreto-legge estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:

  1. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. Onlus, OdV e Aps che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale (ex  5del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Per tutte queste imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Disposizioni per gli altri settori
Il Decreto prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).
Per quanto riguarda i versamenti:

  • i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, potranno non procedere ai versamenti in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
    I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  • per gli altri soggetti, quelli individuati in base ai ricavi o ai compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, il Decreto proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini di tutti i versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020;
  • per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della c.d. “zona rossa”, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione cartelle e attività accertamento
Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.

IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI

Il testo del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sulla chiusura delle attività commerciali
Art. 1 – (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 1823 della legge 22 maggio 2017, n. 81legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionalisi raccomanda che:
    1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2 – (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
    2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
    3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Gli allegati elencano le attività che restano aperte:
Allegato 1 – Commercio al dettaglio

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 – Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse


AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 185 a 197) ha introdotto (in sostituzione dei cosiddetti super ed iperammortamenti) un credito d’imposta a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Possono accedere a questa agevolazione:

  • tutti i soggetti residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
  • indipendentemente:
    • dalla forma giuridica,
    • dal settore economico di appartenenza,
    • dalla dimensione,
    • e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal D.Lgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i soggetti ammessi al credito d’imposta, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
L’ammontare del credito d’imposta è calcolato sul costo d’acquisto determinato secondo l’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR e le percentuali sono le seguenti:

  • per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (di cui all’allegato A annesso alla legge n. 232/2016) (ex- iperammortamento), il credito d’imposta è pari al 40%per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euroe al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
  • per gli investimenti in beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (di cui all’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, integrato dall’art. 1, comma 32, legge n. 205/2017) (ex- iperammortamento), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili di 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
  • negli altri casi (ex- superammortamento) il credito d’imposta è pari al 6% fino al limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione con modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, che si riducono a tre per gli investimenti in beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (di cui all’allegato B annesso alla legge n. 232/2016).
L’agevolazione è fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Nel caso di beni compresi negli allegati A e B della legge n. 232/2016 la compensazione può essere effettuata a partire dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Se quest’ultima avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta nella misura “base” del 6%.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile a fini IRAP. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.
In caso di cessione dei beni agevolati o di destinazione degli stessi all’estero, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali eventi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della legge n. 160/2019, commi da 184 a 194.
Nel caso di investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e in beni immateriali ad essi connessi (allegati A e B della legge n. 232/2016), è necessario produrre:

  • una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure
  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

dai quali risulti che i beni possiedono le caratteristiche per essere ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Dall’agevolazione sono esclusi gli investimenti nei seguenti beni:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;
  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell’efficacia dell’agevolazione, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.
 
PRINCIPALI SCADENZE
Tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, sono sospesi per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020. Entro fine marzo dovranno comunque essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 31 marzo 2020 (*) Certificazioni (CU) Termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2020 (modello CU 2020), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica
Martedì 31 marzo 2020 (*) 730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibili
 
Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
  • Università statali e non statali
  • Agenzie di pompe funebri e attività connesse
  • Banche, Istituti di credito e Poste Italiane
Telematica
Martedì 31 marzo 2020 (*) Comunicazioni – Amministratori condominio Termine per l’invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, ai fini della dichiarazione precompilata 2020. Amministratori di condominio Telematica
(*) Termine prorogato dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/03/2020
Studio Mattonai

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