Il Decreto “Cura Italia” pubblicato questa mattina in Gazzetta Ufficiale, allarga l’intensità degli aiuti anche ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Restano esclusi i datori di lavoro domestico.
A chi rivolgersi?
Lo Studio sta monitorando tutti i siti delle Regioni e dell’Inps al fine di reperire tempestivamente le modalità operative delle procedure telematiche da usare per l’evasione di ogni singola pratica che eseguiremo per ogni cliente.
Seguirà mail, presumibilmente entro l’inizio della settimana prossima, ad ogni singola azienda cliente dello studio con dipendenti, con la richiesta di dati e documentazione necessaria.
Sinteticamente, ecco le misure varate:
CASSA INTEGRAZIONE
AZIENDE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE PIU’ DI 5 DIPENDENTI (da 6 in poi)
Possono presentare domanda di accesso alla CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e all’ASSEGNO ORDINARIO con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020. In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI
I datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,, trattamenti di CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori).
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
MISURE SULLA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON FIGLI DI ETA’ NON SUPERIORE AI 12 ANNI
COMMA 1
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, i lavoratori rientranti in questa categoria, hanno diritto ad uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione di tale congedo è riconosciuta, in modo alternativo, ad ambedue i genitori, per un totale di 15 giorni.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
In alternativa alle prestazioni di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter nel limite complessivo di 600 euro, da utilizzare per l’anno 2020 a decorrere dal mese di marzo. Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia*.
LAVORATORI IN CONGEDO PARENTALE
COMMA 2
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
GENITORI DI FIGLI CON GRAVI DISABILITA’
COMMA 5
Estensione durata dei permessi della L. 104 a 12 giorni, oltre ai 3 già riconosciuti, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Per gli stessi lavoratori beneficiari, è prevista, quale opzione alternativa, la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter nel limite di 600 euro.
ll bonus viene erogato mediante il libretto famiglia*
GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA I 12 E 16 ANNI
I lavoratori rientranti in tale categoria hanno diritto all’astensione al lavoro, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita’ ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
GENITORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA
COMMA 3
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, i lavoratori rientranti in questa categoria, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni di uno specifico congedo, per un totale complessivo di 15gg, per il quale e’ riconosciuta un’indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità della retribuzione. La fruizione di tale congedo è riconosciuta, in modo alternativo, ad ambedue i genitori, per un totale di 15 giorni.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. In alternativa alle prestazioni di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter nel limite complessivo di 600 euro, da utilizzare per l’anno 2020 a decorrere dal mese di marzo. Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia*
GENITORI LAVORATORI ISCRITTI ALL’INPS
COMMA 3
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, i lavoratori rientranti in questa categoria, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni di uno specifico congedo, per un totale complessivo di 15gg, per il quale è riconosciuta un’indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto .
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. In alternativa alle prestazioni di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, e’ prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitter nel limite complessivo di 600 euro, da utilizzare per l’anno 2020 a decorrere dal mese di marzo. Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia*
Come richiedere il congedo parentale?
Le modalità operative per accedere al congedo parentale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, sono stabilite dall’INPS. Le domande devono essere presentate tramite patronato o caf abilitato. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, l’INPS procede al rigetto delle domande.
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito globale di importo non maggiore di 40.000 euro, per il mese di marzo 2020, spetta un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro che viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.
Lo Studio provvederà all’inserimento del bonus in base alle ore di lavoro inserite nel foglio presenze.
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI
Dall’entrata in vigore del decreto, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:
- Per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
- Per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604).
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