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Obbligo di comunicare la chiusura al Comune dove ha sede l'attività

Chiusure facoltative, c’è l’obbligo di comunicarle al Comune dove ha sede l’attività? Cosa fare?

Essendo l’emergenza Coronavirus un evento straordinario, non ci sono riferimenti precisi riguardo alle “comunicazioni di chiusura”. Il buon senso ci porta ad assimilare questa casistica alle normative regionali che disciplinano la”comunicazione di chiusura ferie“.
La comunicazione delle ferie ha modalità e riferimenti differenti a seconda della categoria come elencato di seguito e può variare a seconda della regione di riferimento:

  • Per gli esercenti attività commerciali (negozi di alimentari e negozi non alimentari) non esiste più alcun obbligo;
  • Per gli esercenti di pubblici esercizi quali bar, ristoranti etc. non esiste più l’obbligo di inoltrare la dichiarazione;
  • Per gli alberghi devono essere comunicati al Comune i periodi di apertura e chiusura entro i termini previsti per la comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alla Provincia (entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio);
  • Per le edicole è consentito usufruire di periodi di chiusura per ferie sulla base di accordi locali tra le Associazioni ed organizzazioni rappresentative delle categorie interessate;
  • Per gli artigiani (pizzerie al trancio, barbieri, parrucchieri, ecc.) non è obbligatoria la comunicazione agli Uffici del Comune, ma è necessario esporre il cartello fuori dal negozio indicante il periodo di chiusura;
  • Per i panettieri, invece, poiché si tratta di un servizio essenziale, l’Associazione dei panificatori si occupa della pianificazione delle chiusure che sono comunicate al Comune;
  • Per gli esercenti il commercio su aree pubbliche, le ferie non sono disciplinate dalla legge.

Sempre in questa “situazione straordinaria” che stiamo vivendo, va introdotta un’altra riflessione, nell’ottica del DPCM del 10 marzo conosciuto come “#IoRestoACasa”, dove si prevedono due categorie di attività:

  • Attività che devono essere sospese essendo chiuse dal decreto non devono fare nessuna comunicazione
  • Negozi aperti, ma solo se la distanza di sicurezza viene rispettata

Per quest’ultima categoria, dove non c’è obbligo di chiusura, la sospensione dell’attività potrebbe avvenire per scelta del gestore, perchè le caratteristiche dei locali o dell’attività stessa non permettono di garantire le misure di sicurezza previste dal decreto “”#IoRestoACasa”.
In questi casi pertanto, sorge il dubbio se fare la comunicazione di chiusura?
 
Alcuni gestori inoltre, si stanno domandando se in futuro, nell’eventualità di poter accedere a misure di sostegno che saranno emanate, possa essere richiesta una comunicazione con data certa (es. a mezzo PEC), relativa alla sospensione facoltativa del periodo di attività. 
Non potendo averne certezza lo studio ha provveduto a preparare una bozza di comunicazione da inviare a mezzo Pec.

Lo studio è a disposizione per chiarimenti contattando i seguenti recapiti: 058752276 – luca@studiomattonai.it 
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