Assenze di lavoro per emergenza Coronavirus. Disposizioni adottate dalle Regioni e dal Governo.
Con l’intervento del governo di ieri che ha esteso a tutta Italia la zona rossa tutti siamo colpiti dagli effetti del coronavirus. Molte attività sono a rischio chiusura visto le perdite che sono attese per il sostanziale rallentamento se non addirittura il blocco dell’attività.
Il Governo ha messo in campo, il D.P.C.M. emanato il 09/03/2020, entrato in vigore il 10 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020 allarga lo scenario delle disposizioni rivolte non più solo alle “zone rosse”, ma a tutto il territorio nazionale pertanto riteniamo necessario chiarire alcuni comportamenti da tenersi in caso di assenze dei lavoratori.
Oggi molte aziende pagano i propri dipendenti e/o Collaboratori e si stanno domandando come gestire quest’evento imprevedibile che si è manifestato.
Gli strumenti a disposizione per un’azienda sono:
- smaltire ferie e permessi accumulati;
- accedere alla cassa integrazione e ammortizzatori sociali, e si attendono ulteriori delucidazioni in merito alla metodologia di utilizzo e agli stanziamenti messi a disposizione per singole Regioni dal Governo, garantendo a tutta Italia indipendentemente dalla tipologia aziendale e dal numero di dipendenti la Cassa Integrazione;
- rivedere i contratti a termine per loro interruzione o proroga temporanea;
- trasformare temporaneamente i contratti da full time a part time;
- attivare postazioni per il lavoro da remoto.
Procediamo con l’analisi di cosa il Governo ha già predisposto, in attesa di aggiornamenti.
In primo luogo si raccomanda la promozione da parte di datori di lavoro pubblici e privati della fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo o ferie.
Con riferimento alle varie ipotesi nelle quali potrebbe trovarsi il dipendenti riepiloghiamo di seguito le varie tipologie di comportamento che il datore di lavoro deve tenere:
1) Al lavoratore assente per cause di ordine stabilite dalla pubblica autorità, per le quali il dipendente deve obbligatoriamente stare a casa, e quindi per sopravvenuta impossibilità di recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà sara’ garantita la retribuzione. In questi casi è evidente che l’assenza del lavoratore non solo è indipendente dalla sua volontà ma, anzi, necessaria e dettata dal provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. E’ questo uno dei casi per cui è stato emanato un decreto a sostegno dei datori che prevede l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
L’azienda può anche, in questi casi, far svolgere la prestazione lavorativa da casa smart working , il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. In questi casi, basta raggiungere un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, ed una comunicazione obbligatoria alla quale provvederà lo Studio, da depositare presso il portate del Ministero del Lavoro
SCARICA IL MODELLO DELL’ACCORDO ONE-TO-ONE
2) Assenza per quarantena obbligatoria stabilita dai presidi sanitari. In questi casi l’assenza è assimilata a quella della malattia o ricoveri o altre patologie o interventi. L’assenza è pienamente assimilata ad un’assenza per malattia con diritto di ricevere l’indennità da parte dell’Inps e del datore di lavoro a secondo del CCNL applicato.
3) Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tale caso è identico al precedente. Si tratta della cosiddetta “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. L’assenza è pienamente assimilata ad un’assenza per malattia con diritto di ricevere l’indennità da parte dell’Inps e del datore di lavoro a secondo del CCNL applicato.
4) Assenza per paura di contagio da parte di lavoratori che ritengono di assentarsi per l’epidemia, ovvero per timore del contagio, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro.
Disposizione del Garante della Privacy
Il Garante privacy in una nota ha ricordato che la normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus impone a chiunque di segnalare all’azienda sanitaria locale e al medico di base la propria situazione di “rischio”.
Il Garante precisa che i datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
Ancora, il Garante ricorda che l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Permangono in capo al datore di lavoro, in ogni caso, gli obblighi di informazione verso i lavoratori sulla necessità di applicare le misure di prevenzione igieniche (ora elencate nell’allegato 4 al DPCM del 1 marzo 2020), nonché sulla necessità di tempestiva segnalazione, da parte dello stesso lavoratore, alle autorità sanitarie competenti (e al medico di base) della presenza di sintomi sospetti, anche agevolando tali comunicazioni.
Tali obblighi informativi possono anche essere replicati in memorandum generici per i visitatori aziendali che richiamino a loro volta le prescrizioni già evidenziate.
Inoltre, il Garante ricorda che i lavoratori dovranno rispettare l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute nei luoghi di lavoro.
Lo Studio assicura mediante il monitoraggio ininterrotto dei portali di informazione fiscali, tributari e del lavoro, l’assistenza ai propri clienti al fine di fornirvi in tempo reale qualsiasi aggiornamento utile al superamento di questo particolare momento di blocco totale delle attività economiche.
Vi ricordiamo che il nostro Studio è a disposizione in ogni momento per supportarvi in questa delicata fase di emergenza, contattandoci ai seguenti recapiti:
058752276 – luca@studiomattonai.it
Il nostro appello è quello di COLLABORARE affinchè questa emergenza sia contenuta e rientri il prima possibile. Non c’è tempo per polemiche, perchè ci sono persone che muoiono davvero o che rischiano di non ricevere assistenza se la situazione peggiora.
L’Italia quando vuole, sa essere straordinaria e di esempio per tutti.