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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

DICHIARAZIONI
Approvati i modelli 730, 770, Certificazione Unica e Iva 2020
Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 15 gennaio 2020, n. 8932 , n. 8938 , n. 8945 , n. 8963
Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i modelli 730, 770, Certificazione Unica (CU) e Iva/2020.
Tra le principali novità del 730, si segnala in particolare:

  • l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede: per la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, infatti, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato;
  • la detrazione per le spese di istruzione: per il 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.

Relativamente al modello Iva 2020, si segnala che:

  • il rigo VA11 quest’anno è denominato “Gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La casella 1 dev’essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo IVA;
  • attraverso il nuovo Quadro VQ sarà possibile determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei;
  • nel quadro VS, campo 8, il codice 3 dev’essere utilizzato se la controllata ha applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50mila euro annui.
Dichiarazione Termini di presentazione
730/2020
  • 23 luglio 2020 nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, al Caf o al professionista;
  • 7 luglio 2020 nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.
770/2020 31 ottobre 2020 (che slitta al 2 novembre).
CU 2020
  • 7 marzo 2020 (che slitta al 9 marzo), oppure
  • 31 ottobre 2020 (che slitta al 2 novembre), per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La consegna ai contribuenti dovrà avvenire entro il 31 marzo 2020.

Iva 2020 Nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.

 
VERSAMENTI, RIMBORSI
Rimborsi d’imposta con pagamenti tracciabili
Mef, D.Dirett. 22 novembre 2019
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto direttoriale 22 novembre 2019 , ha disposto che i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze presentate dai contribuenti, avverrà in via prioritaria tramite bonifico su conto corrente bancario o postale. In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali da parte del contribuente il rimborso verrà effettuato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane.
Al tal fine, per i pagamenti di cui sopra, sono valide le comunicazioni delle coordinate del conto corrente, bancario o postale, inviate prima dell’entrata in vigore del decreto in commento. Viene altresì disposto che, nel caso in cui il rimborso delle imposte tramite bonifico non vada a buon fine, l’Agenzia delle Entrate ne darà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.
Le nuove disposizioni hanno effetto per gli elenchi di rimborsi a favore delle persone fisiche emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

DICHIARAZIONI

730 precompilato: invio spese sanitarie 2019 in scadenza al 31 gennaio
Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2020, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2019 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:

  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).

Così come disposto dal D.M. 22 novembre 2019 del Mef, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019, la trasmissione dei dati al sistema TS riguarda anche gli iscritti ai seguenti albi:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario.

L’invio è stato inoltre esteso a:

  • strutture della Sanità militare;
  • farmacia assistenziale ANMIG;
  • iscritti all’Albo dei biologi.

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente dall’interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).

IRPEF, DETRAZIONI

Pagamenti tracciabili per usufruire della detrazione del 19%
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 679
La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha imposto il pagamento attraverso mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni o altri sistemi) al fine di usufruire in dichiarazione dei redditi delle detrazioni previste nella misura del 19%.
Sono coinvolte dalla modifica una quindicina di agevolazioni, ma la maggiore incertezza si avverte sul bonus per le spese mediche (farmaci, visite, esami).
In sintesi il contante può ancora essere usato per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionaleper tutte le altre spese mediche detraibili è invece necessario pagare con mezzi tracciabili.
Pertanto, ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Diversamente, la spesa non sarà detraibile.
Si è in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di indicazione dello strumento di pagamento, anche alla luce dell’obbligo, già in vigore, di invio dei dati al sistema TS.

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 185 a 197
La legge di Bilancio 2020, tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Vedi l’Approfondimento

AGEVOLAZIONI

Presentazione mod. F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E
L’art. 3, commi da 1 a 3, del decreto fiscale collegato (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione:

  1. il comma 1ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
  2. il comma 2ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate. In particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per:
  • l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta;
  • per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti.
Vedi l’Approfondimento

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta su investimenti in beni strumentali da specificare già in fattura
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 195
La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).
L’art. 1 comma 195 della legge n. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.
In caso di acquisto occorre comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.
Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

APPALTI

Dal 1° gennaio 2020 nuovi obblighi per le ritenute negli appalti
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.
Vedi l’Approfondimento

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio
Scade il 31 gennaio 2020 il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa a investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2019.
A decorrere dall’anno 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno l’innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up).Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’AgenziaEntrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato; per il solo anno 2019, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” doveva essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.
  • dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

ENTI NO PROFIT

Associazioni sportive dilettantistiche: chiarimenti in tema di regime di vantaggio
Corte di Cassazione, Ordinanza 2 dicembre 2019, n. 31427
La Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza 31427 del 2 dicembre 2019 , ha reso noto che “In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI“.
Inoltre, precisa ancora la Cassazione, le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto“.

IVA

Vendite on line: dal 2021 importanti novità IVA
Direttiva 2 dicembre 2019, n. 2019/1995 ; Regolamento 21 novembre 2019, n. 2019/2026
Sono recentemente state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due importanti novità nel campo del regime Iva delle vendite a distanza:

  • la Direttiva n. 2019/1995, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 dicembre, modifica la Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni;
  • il Regolamento di esecuzione del Consiglio n. 2019/2026 del 21 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2019, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (rego2011031500282), per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che si svolgono su piattaforme elettroniche e i regimi speciali per gli operatori che prestano servizi a clienti finali, effettuano vendite a distanza di beni e alcune tipologie di cessioni nazionali di beni.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 nelle vendite a distanza di beni fino a 150 euro importati con spedizioni da territori o Paesi terzi e realizzate tramite un’interfaccia elettronica – un marketplace o un portale sul web – i beni dovranno essere considerati ricevuti e poi ceduti dalla piattaforma. Stesso principio si applicherà per le cessioni tramite piattaforma web di prodotti all’interno dell’Ue da parte di un operatore economico non stabilito in Ue ad un privato consumatore.
La nuova direttiva chiarisce che in questi casi:

  • la partenza della spedizione o il trasporto dei beni vanno imputati alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma;
  • sia la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia quella effettuata da quest’ultima verso il privato si devono considerare realizzate, ai fini dell’esigibilità dell’Iva, nel momento in cui il pagamento è stato accettato, facendo riferimento al primo evento tra il ricevimento del pagamento, da parte o per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando sarà effettivamente versato l’importo.

Il regolamento di esecuzione n. 2019/2026 del 21 novembre 2019 chiarisce inoltre che nel caso di un soggetto passivo che faciliti una vendita a distanza tramite un’interfaccia elettronica, di beni importati da Paesi terzi con spedizioni fino a 150 euro, i beni devono essere considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.
In particolare i beni saranno considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore alternativamente quando:

  • la spedizione o il trasporto dei beni sarà subappaltata dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;
  • la spedizione o il trasporto dei beni sarà effettuata da un terzo, ma il fornitore assumerà la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all’acquirente;
  • il fornitore fatturerà e riscuoterà le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizzerà la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il fornitore promuoverà con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, metterà in contatto l’acquirente e un terzo o comunicherà in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

I beni non si considereranno invece spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettuerà da sé il trasporto dei beni o ne organizzerà la consegna con un terzo e il fornitore non interverrà direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.

REATI TRIBUTARI

Pene inasprite per i reati tributari
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39 , convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) sono entrate in vigore numerose novità tra le quali spiccano la revisione delle norme sui reati penali tributari e le novità in tema di responsabilità degli enti e confisca allargata.
In particolare, la nuova legge:

  • inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari (misure note con lo slogan “manette agli evasori”);
  • abbassa alcune soglie di punibilità;
  • introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata);
  • modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo specifiche sanzioni amministrative per alcuni reati tributari commessi a vantaggio dell’ente (D.Lgs. n. 231/2001).

L’art. 39 del D.L. n. 124/2019, modifica molte delle fattispecie penali previste dal D.Lgs. n. 74/2000.
Per una miglior comprensione degli effetti, ricordiamo che l’art. 280 c.p.p., per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, ammette la custodia cautelare in carcere.
La pena detentiva prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sale da 4 a 8 anni. Resta però immodificata (da un anno e 6 mesi fino a 6 anni), qualora l’ammontare del passivo fittizio sia inferiore a 100.000 euro.
Quando invece i passivi fittizi risultassero superiori a 200.000 euro, scatterà anche la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell’ente.  La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 200.000, con una sanzione minore
Per il parallelo delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena detentiva sale da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a 100.000 euro. La pena rimane quella attuale della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni quando l’importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore a 100.000 euro, per il periodo d’imposta considerato. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 100.000, con una sanzione minore.
Scatta la confisca allargata quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro.
Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena detentiva sale dai precedenti “da 1 anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 3 a 8 anni”. Se l’imposta evasa risulta superiore a 100.000 euro è inoltre prevista la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell’ente. Anche in questo caso è prevista la responsabilità amministrativa a prescindere dall’importo.
In entrambi i casi, i delitti di dichiarazione fraudolenta possono estinguersi con l’integrale pagamento del debito tributario mediante ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.
La pena detentiva prevista per il delitto di dichiarazione infedele sale “da un minimo di 1 e un massimo di 3 anni” a “un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 sei mesi”. Sono ridotte le soglie di punibilità del reato che scatterà qualora il valore dell’imposta evasa sia superiore a 100.000 euro (invece di 150.000) e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione sia superiore a 2 milioni di euro (invece di 3 milioni).
È esclusa la punibilità e non è consentita la confisca allargata quando le valutazioni complessivamente (e non più singolarmente) considerate differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%. Per il reato di dichiarazione infedele non è contemplata la confisca allargata (a prescindere dall’importo).
La pena detentiva prevista per il delitto di omessa dichiarazione (sia del contribuente che del sostituto d’imposta) sale “da un anno e 6 mesi a 4 anni” a “da 2 a 5 anni”.
La pena detentiva prevista per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili sale “da un anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 3 a 7 anni”. Per questo delitto è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente ma non anche la confisca allargata.
La cosiddetta “confisca allargata” di cui all’art. 240-bis del codice penale è la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

AGEVOLAZIONI

Bandi MISE: 50 milioni di euro per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato 5 Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo con risorse finanziarie disponibili per circa 50 milioni di euro.
Micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino all’esaurimento delle risorse, a partire:

  • dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+, a cui sono destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da Invitalia;
  • dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+, a cui sono destinati 13 milioni di euro, gestiti da Unioncamere;
  • dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+, a cui sono destinati 3,5 milioni di euro, gestiti da Unioncamere.

Le Università e gli enti pubblici di ricerca potranno invece presentare la richiesta a partire:

  • dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), a cui sono destinati 7 milioni di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’UIBM del MiSE;
  • dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.


RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Online il portale e la piattaforma delle consultazioni pubbliche
Dal 5 dicembre 2019 sono attivi il portale e la piattaforma dedicati alle iniziative di consultazione promosse dalle pubbliche amministrazioni. Sono infatti online il portale Consultazione.gov.it, che costituisce il punto unico di accesso per gli utenti che intendono partecipare alle iniziative di consultazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche, e la piattaforma ParteciPA, una piattaforma open source dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica.
La consultazione pubblica è uno strumento essenziale di partecipazione e di trasparenza, che permette alle amministrazioni di raccogliere il contributo di cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni nell’elaborazione e per il miglioramento delle decisioni pubbliche. Grazie alle consultazioni, le amministrazioni possono arricchire le informazioni a propria disposizione per prendere nuove decisione o per verificare gli effetti di quelle già prese.
Le consultazioni, inoltre, rendono più trasparenti i percorsi con cui le amministrazioni prendono decisioni e contribuiscono a migliorare la loro qualità.

APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI

Il nuovo credito d’imposta 2020 sugli investimenti in beni strumentali
La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresaesclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;
  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).
L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.
Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d’imposta non spetta per:

  • gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento ex art. 1, D.L. n. 34/2019);
  • gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% ex art. 1, commi 60 e 62, legge n. 145/2018).

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsualeprevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).
diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014).
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»);
  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili (Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»);
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
La fruizione in F24 del credito d’imposta può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

In sintesi:

Tipologia di investimenti agevolabili Limite Misura del credito d’imposta Tempo di recupero
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super ammortamento” fino ad euro 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali fino ad euro 2,5 milioni 40% 5 quote annuali di pari importo
oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni 20%
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali fino ad euro 700.000 15% 3 quote annuali di pari importo


VERSAMENTI, AGEVOLAZIONI

Modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione: novità 2020
L’articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione:

  1. il comma 1ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
  2. il comma 2ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate. In particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per:
    • l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta
    • e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Con la Risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti.
Con riferimento al precedente punto 1, sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie:

  1. imposte sostitutive;
  2. imposte sui redditi e addizionali;
  3. IRAP;
  4. IVA;

e dettagliati nella tabella allegata alla risoluzione.
Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui. Ai fini della verifica del superamento del limite sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.  Non si considerano pertanto le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito.
Nella tabella allegata alla risoluzione sono indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.
Inoltre, tenuto conto che l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
Con riferimento a quanto descritto al precedente punto 2, il D.L. n. 124 del 2019 ha esteso alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, aggiunto espressamente al citato art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. L’Agenzia rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.
Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Anche l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.
Ad esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e, aggiungendo 1.000 euro di fondi propri, viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.
Infine, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
Alla Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 sono indicati i codici da inserire nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

APPALTI

I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti
A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.
Inoltre, entro i 5 giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere al committente:

  • le deleghe di pagamento;
  • un elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente (identificati mediante codice fiscale), con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La norma permette all’Agenzia delle Entrate di definire con proprio provvedimento delle modalità di trasmissione telematica di queste informazioni.
Gli obblighi si applicano ai sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sul reddito e quindi a:

  • società;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (associazioni professionali, società di persone ecc.);
  • imprese individuali commerciali e agricole;
  • persone fisiche esercenti arti e professioni;
  • curatori o commissari liquidatori.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha chiarito che il criterio di quantificazione delle ritenute attribuibili alla commessa deve essere oggettivo, quale, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.
La stessa risoluzione stabilisce che le informazioni fornite dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici servono al committente per verificare il corretto versamento delle ritenute (quindi ponendo a carico di quest’ultimo un obbligo di controllo).
La risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 109/E del 24 dicembre 2019 ha inoltre stabilito i dati da indicare negli F24. In particolare deve essere indicato il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello unitamente al codice fiscale del committente.
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non provveda alla trasmissione di quanto indicato sopra, oppure non esegua il versamento delle ritenute, il committente ha l’obbligo di sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa. Inoltre egli deve comunicare il mancato pagamento entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
Se il committente viola gli obblighi previsti da questa norma, incorre in una sanzione pari a quella applicata alla parte appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per le relative omissioni. In particolare, le sanzioni possibili sono le seguenti (che si riducono se l’impresa affidataria effettua il ravvedimento operoso):

  • in caso di violazione dell’obbligo di effettuazione delle ritenute, 20% dell’ammontare non trattenuto;
  • in caso di omesso o tardivo versamento delle ritenute, 30% dell’importo versato o ritardato;
  • in caso di incompletezza dei modelli F24 (se non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti), da 100 a 500 euro.

Fino al pagamento delle ritenute l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non può esperire alcuna azione esecutiva a tutela del proprio credito.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha stabilito che questi obblighi trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in data precedente al 1° gennaio 2020.
La norma prevede tuttavia una disciplina alternativa, nella quale gli obblighi descritti non trovano applicazione.
In tal caso è necessario che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:

  • esistenza in attività da almeno 3 anni;
  • regolarità con gli obblighi dichiarativi;
  • versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Questa disposizione però non si applica se le somme sono oggetto di rateazione non ancora decaduta.

A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione che attesti la sussistenza di questi requisiti.
Quest’ultima è messa a disposizione alle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.
Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali.
 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 31 gennaio 2020 Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2019 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica
Venerdì 31 gennaio 2020 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito). Online
Presentazione Modello all’Agenzia Entrate
Venerdì 31 gennaio 2020 Redditi di terreni – Denuncia variazioni Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni. Titolari di redditi di terreni. Procedura Docfa.
Venerdì 31 gennaio 2020 Bonus autotrasportatori Presentazione della dichiarazione per il bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019. Esercenti attività di autotrasporto possono Online
Presentazione Modello all’Agenzia Dogane
Venerdì 31 gennaio 2020 Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere – Esterometro Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese precedente.
Entro la stessa data è possibile presentare la comunicazione relativa al mese di novembre 2019, senza alcuna sanzione.
Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica.
 
Telematica
Venerdì 31 gennaio 2020 Comunicazione dati vendite a distanza Invio dei dati delle vendite a distanza, relativa al quarto trimestre dell’anno precedente, facilitate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. Persone fisiche o enti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica. Telematica
Lunedì 17 febbraio 2020 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 4° trimestre.
  • Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS
  • Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
Modello unificato F24.

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 22/01/2020
Studio Mattonai

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