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Il nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza: revisione obbligatoria per le Pmi, regole e adempimenti

È stato pubblicato il 14 febbraio 2019 in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti adeguati alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e all’assunzione di idonee iniziative.
In particolare la norma prevede testualmente che:

  • l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

 

Attenzione: la rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.

 
La nomina dell’organo di controllo
L’art. 379 del decreto, andando a modificare l’art. 2477 c.c., ha anche rivisto i limiti per la nomina dell’organo di controllo.
In prima battuta il Codice della Crisi aveva previsto l’obbligo di nomina di un organo di controllo secondo i seguenti parametri: “Se la società:

  1. a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità”.
Successivamente, la conversione in legge del Decreto “Sblocca cantieri” (D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 55/2019), ha aumentato i predetti limiti. Rimaste confermate le prime due ipotesi (obbligo di redazione del bilancio consolidato e controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti), le soglie relative alla terza fattispecie risultano raddoppiate.
Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

È stato fissato il termine di 9 mesi (dal 16 marzo 2019) per permettere alle società di adeguare statuto e atto costitutivo e costituire l’organo di controllo.
 

Attenzione: le società hanno dunque tempo fino al 16 dicembre 2019 per l’adeguamento.

 
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede uno specifico obbligo di vigilanza, e la conseguente possibilità di attivare gli strumenti di allerta interni, per gli organi di controllo societario, al fine di verificare che gli amministratori prevedano sistemi di controllo efficaci, nonché procedure periodiche per la verifica del buon andamento economico-finanziario dell’impresa. Nel caso di comprovati indizi di crisi, e della conseguente inerzia degli amministratori nella risoluzione delle difficoltà economiche, sarà loro compito informare della situazione rilevata l’Organismo di composizione della crisi d’impresa costituito (OCRI) presso le Camere di commercio territorialmente competenti.
 

Attenzione: gli obblighi di verifica e controllo non riguardano solo le società obbligate alla nomina del revisore. Si applicano anche per tutti gli altri soggetti: in quei casi, in ipotesi di riscontrata inadempienza, la responsabilità sarà attribuita agli amministratori/legale rappresentante.

 
In tema di “indicatori” dello stato di crisi il Codice individua precisi limiti all’art. 15, comma 2, lettere a), b) e c) e all’art. 24, comma 1, lettera a) e b):
 
 

INDICATORI DELLO STATO DI CRISI
Art. 15,
comma 2, lett. a)
Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla liquidazione periodica trimestrale, pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro.
Art. 15,
comma 2, lett. b)
Ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
Art. 15,
comma 2, lett. c)
Sommatoria dei crediti affidati all’agente della riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superiore, per le imprese individuali a euro 500.000 e per le imprese collettive a euro 1.000.000.
Art. 24,
comma 1, lett. a)
Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
Art. 24,
comma 1, lett. b)
Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

 
L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che costituiscano inoltre indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, “rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”.
A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
 
L’entrata in vigore delle nuove regole
Il decreto prevede che le disposizioni in esso contenute abbiano tempi di entrata in vigore differenziati:

  • in vigore dal 16 marzo 2019:
    • Istituzione dell’albo nazionale dei curatori, dei commissari e dei liquidatori
    • Responsabilità degli amministratori in caso di mancata capienza del patrimonio sociale
    • Obbligo dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell’azienda
  • in vigore dal 16 dicembre 2019:
    • Adeguamento statuti e nomina revisori
  • in vigore dal 14 agosto 2020:
    • Procedure di allerta per l’emersione della crisi attraverso la previsione di specifici indici
    • Tutte le disposizioni che innovano le procedure di gestione della crisi: Concordato preventivo, Transazione fiscale, Sovraindebitamento, Concordato minore, Liquidazione giudiziale, ecc.

 
Le disposizioni che hanno un impatto sull’analisi degli aspetti economici finanziari entrano quindi in vigore soltanto dal 14 agosto 2020. Ma nel frattempo, come si possono coordinare le nuove responsabilità, già in vigore (istituzione di un adeguato assetto organizzativo e rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale), con le procedure che partiranno soltanto ad agosto 2020?
Nei fatti, le imprese devono attivarsi immediatamente per istituire, laddove non fosse già esistente, un adeguato assetto organizzativo che consenta di misurare e valutare il proprio equilibrio economico-finanziario e quindi la continuità aziendale. La redazione di budget e bilanci infrannuali sarà fondamentale per analizzare il prevedibile andamento della gestione e per giustificare, eventualmente, in futuro il proprio operato.
 
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 
Cordiali saluti.
 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 26/07/2019
Studio Mattonai

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