Dal 1° luglio 2019 entrano in vigore, per i soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400mila euro, le disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, come modificate dal D.L. n. 119/2018 . A partire da tale data, pertanto, i contribuenti interessati, non avrebbero potuto più utilizzare gli scontrini fiscali o le ricevute fiscali per certificare i corrispettivi, rientrando nell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi stessi, obbligo che interesserà tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 a partire dal 1° gennaio 2020, salvo gli esoneri disposti dal D.M. 10 maggio 2019.
Ricordiamo, inoltre, che con l’avvio della memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi, i contribuenti non dovranno mantenere oltre il registro dei corrispettivi, di cui all’art. 24, primo comma , D.P.R. n. 633 del 1972.
Nella giornata di sabato 29 giugno ha trovato finalmente soluzione il caso, molto diffuso, del contribuente che, seppure obbligato in via anticipata dal 1° luglio alla gestione dei corrispettivi elettronici, non sia ancora in possesso di Registratore Telematico.
La Circolare n.15/E/2019, infatti, chiarisce quale sia il corretto comportamento da tenersi in tale fattispecie, aprendo alla possibilità di proseguire nell’utilizzo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. In alternativa, è possibile utilizzare l’applicazione on line per il rilascio del documento commerciale, che assolve sia gli obblighi di certificazione che quelli di trasmissione telematica.
Possibile in via transitoria continuare ad utilizzare il registratore fiscale o le ricevute fiscali
Le attese indicazioni in merito a quale fosse il comportamento da adottarsi da parte del contribuente obbligato ai corrispettivi elettronici a far data dal 1° luglio 2019, e tuttavia sprovvisto di Registratore Telematico, sono finalmente giunte con Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019.
L’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019, prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri siano, a regime, trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo le sanzioni previste dall’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione IVA.
Per dare concreta attuazione alle disposizioni cui sopra, che interessano in particolar modo i soggetti che, anche causa di ritardi nelle forniture, non sono riusciti ad essere nella disponibilità di un Registratore Telematico in tempo utile e che tuttavia devono gestire un gran numero di transazioni, viene previsto che:
- sino ad attivazione del RT, e comunque non oltre i sei mesi dall’avvio dell’obbligo, i corrispettivi possono continuare ad essere certificati mediante i registratori di cassa, oppure con rilascio di ricevuta fiscale (di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696). In tal caso il registro dei corrispettivi ex art. 24 D.P.R. n. 633/1972 dovrà essere mantenuto. Operando in questo modo si considererà assolto l’obbligo di “memorizzazione giornaliera dei corrispettivi”.
- per quanto riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi stessi, questa potrà avvenire entro i termini previsti dal D.L. Crescita, tramite modalità che saranno individuate da un apposito Provvedimento AdE di prossima emanazione.
In sostanza, per i primi sei mesi è possibile utilizzare le vecchie modalità (emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale e tenuta del registro dei corrispettivi) e successivamente trasmettere i dati telematicamente, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite un’apposita procedura che sarà rilasciata in seguito.
Il documento commerciale on line
In caso di mancanza di Registratore Telematico, è comunque possibile utilizzare – come previsto dal Provvedimento AdE nr. 99297 del 18 aprile 2019 – l’attesa procedura web, messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia stessa sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi. Tramite tale procedura, il contribuente può contestualmente eseguire la memorizzazione del corrispettivo, assolvere l’obbligo di trasmissione telematica e rilasciare il documento commerciale al proprio cliente.
Si tratta, a tutti gli effetti, di una strada utilizzabile, sia in questa fase di avvio, che a regime, quale alternativa all’adozione di un Registratore Telematico.
L’applicazione, le cui prime istruzioni sono state diramate sempre nella giornata di sabato, è presente, nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi, alla voce “Documento Commerciale On Line”.
Nella predisposizione del Documento Commerciale on line il contribuente, una volta entrato nella propria area riservata, dovrà inserire i propri dati in qualità di cedente o prestatore, i dati dell’operazione (prezzo, descrizione, imponibile, IVA) e la tipologia di pagamento.
Grazie all’applicazione, una volta finalizzata l’operazione, sarà prodotto il documento commerciale in formato pdf, che contestualmente sarà memorizzato in via definitiva nei server dell’Agenzia delle Entrate. Il documento commerciale potrà poi essere stampato per essere consegnato al cliente, o comunque trasmesso al cliente stesso, posto che è considerata valida anche la consegna al cliente con modalità telematiche, ad esempio via mail.
È importante sottolineare che, utilizzando la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il corrispettivo sarà memorizzato nell’immediato in Agenzia delle Entrate, e pertanto anche l’obbligo di trasmissione telematica sarà automaticamente assolto, essendo trasmesso ogni singolo dato contestualmente alla generazione del documento commerciale stesso.
Tratto da MySolution
Bientina, lì 1 luglio 2019