Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, avrebbe firmato il decreto che dispone la proroga dal 1° al 22 luglio (in quanto il 21 cade di domenica) del termine entro il quale dovranno essere effettuati i versamenti relativi agli Isa (Indici sintetici di affidabilità).
La proroga interessa partite Iva e società soggette per il primo anno agli Isa, nonché contribuenti rientranti nei regimi dei minimi e dei forfettari, soci di società di persone e di società a responsabilità limitata in regime di trasparenza, nonchè collaboratori di imprese familiari.
Prevista inoltre la possibilità di versare entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il provvedimento attende ora la firma del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La misura era stata chiesta nei giorni scorsi dai rappresentanti dei professionisti, preoccupati dai ritardi che stanno caratterizzando la messa a punto degli Isa e, in particolare, dall’attuale indisponibilità del software dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.
Una proroga ancora più ampia dei termini di versamento, al 30 settembre 2019, era stata chiesta nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che – come ha dichiarato il presidente, Massimo Miani, in una nota inviata ieri al presidente del Consiglio Conte – ritiene “ormai non più differibile un intervento normativo che disponga, con urgenza, il carattere meramente facoltativo dell’applicazione degli ISA e della compilazione dei relativi modelli per il corrente anno”.
In merito agli Isa si ricorda quanto segue:
A. ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, è riconosciuto uno specifico regime premiale a favore dei contribuenti nei cui confronti si applicano gli ISA. In particolare, sono previsti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
– 50mila euro annui relativamente all’Iva;
– 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap; - esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- inapplicabilità della disciplina sulle società non operative (di cui all’ 30 , Legge 23 dicembre 1994, n. 724);
- esclusione dell’accertamento induttivo;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’ 38 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;
B. in attuazione del richiamato art. 9-bis, commi 12 e 17, del D.L. m. 50/2017, con il Provvedimento direttoriale 10 maggio 2019, n. 126200, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità, disciplinando – per il periodo d’importa 2018 – le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici riconosciuti dal medesimo articolo.
Sono stati definiti, in particolare, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge. Il provvedimento in esame ha altresì definito le procedure cui devono attenersi i soggetti incaricati alla trasmissione telematica ai fini dell’acquisizione massiva dei dati.
Bientina lì, 14/06/2019
Studio Mattonai