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Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 (redditi 2018)

La dichiarazione dei redditi modello REDDITI PF 2019 deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che:

  • siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
  • abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • abbiano conseguito redditi sui quali l’imposta si applichi separatamente;
  • abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte.
Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico PF.
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2018.
Con il Provvedimento n. 23596 del 30 gennaio 2019, l’Agenzia Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2019, relativo ai redditi 2018. Successivamente, con il Provvedimento n. 37456 del 14 febbraio 2019, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione e con il Provvedimento n. 85457 del 10 aprile 2019 sono state apportate modifiche al modello di dichiarazione nonché alle relative istruzioni.
 

ATTENZIONE: Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 deve essere presentato entro i termini seguenti:
·      dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
·      entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 
Le novità contenute nel modello di quest’anno sono le seguenti:

  • passaggio agli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale): sono stati eliminati gli Studi di Settore e i Parametri ed è stato disciplinato il passaggio ai cosiddetti ISA. Gli ISA sono la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità: nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017;
  • deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19%: è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro, le spese per assicurazione contro eventi calamitosi, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
  • detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevata al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;
  • detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
  • sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;
  • spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell’80% o dell’85%;
  • tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
  • deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare;
  • ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all’ENEA.

 
Ricordiamo inoltre le principali detrazioni[1] di cui potrà usufruire il contribuente:

  • detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio.
In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) per il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;

  • detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;
  • detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
  • detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
  • detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura del 65% secondo determinati limiti previsti per ogni tipologia di intervento (70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” e 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono una determinata qualità media);
  • detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 786 euro per ciascun alunno o studente;
  • detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari, iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza, per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa (i chilometri sono ridotti a 50 se gli studenti risiedono in zone montane o disagiate). L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, con età compresa tra 5 e 18 anni, inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1000 euro;
  • detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e APS per un importo non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevata al 35%, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;
  • detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
 
Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);
  • i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall’Agenzia delle Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. A differenza di quanto accade con il 730 precompilato (i lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio), i contribuenti, invece, interessati al modello Redditi precompilato possono solo modificarlo/integrarlo e inviarlo all’Agenzia Entrate.
 
 
ATTENZIONE: I fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello REDDITI PF per i redditi 2018.
Vi invitiamo a fissare al più presto (entro il 31 Maggio 2019) un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.
 
Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.
 
La scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF mediante sottoscrizione dell’apposito modello dovrà essere consegnata, in busta chiusa, fin dal momento della consegna dell’altra documentazione richiesta.
 
Potete approfittare della consegna dei documenti pro REDDITI anche per comunicare i dati necessari al calcolo dell’IMU (Imposta Municipale Unica) e IVIE (Imposta Immobili all’estero). La Check List che segue comprende anche i documenti utili per il calcolo dell’IMU e dell’IVIE.
 
Investimenti all’estero: monitoraggio e IVAFE
I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia Entrate e, per il calcolo ed il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).
 
 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
 
Cordiali saluti.
 

Modello UNICO PF 2019 – Scadenziario

 

Scadenza Contribuente
Entro il 31 Maggio 2019 Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del modello REDDITI PF 2018 al professionista.
1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all’anno 2018 e del primo acconto 2019 o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
Scadenza per la presentazione in cartaceo presso gli uffici postali.
31 luglio 2019 Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi dichiarati relativi all’anno 2018 e del primo acconto 2019, maggiorati dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile o della prima rata in caso di pagamento rateizzato.
30 settembre 2019 Scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione REDDITI PF 2019 ed eventualmente della dichiarazione IRAP.
2 dicembre 2019
(il 30 novembre cade di sabato)
Scadenza per il pagamento del secondo acconto 2019 (non rateizzabile).

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 29/04/2019
Studio Mattonai
[1] Per evidenti ragioni di “spazio”, gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate in questa lettera e nella relativa check list non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.
 

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