IN BREVE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Riaperti i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale fino al 12 dicembre D.L. 14 novembre 2024, n. 167, art. 1 Con il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato nella G.U. n. 267 del 14 novembre 2024, è stata approvata la riapertura del concordato preventivo biennale (CPB) fino al 12 dicembre 2024 per i soggetti ISA che hanno presentato già la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024. Restano esclusi dalla proroga i soggetti in regime forfetario. Il versamento degli acconti resta invece fissato per il 2 dicembre 2024. Vedi l’Approfondimento ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento dell’F24 Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886 Con Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al concordato preventivo biennale (CPB). L’art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilità per i soggetti: – che hanno applicato gli ISA – e che hanno aderito al CPB di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive. Vedi l’Approfondimento IMPOSTE DIRETTE Rivalutazione partecipazioni e terreni: confermata proroga al 30 novembre D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 7 Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, all’art. 7, comma 3, ha fissato al prossimo 30 novembre 2024 la scadenza per la rivalutazione delle partecipazioni societarie quotate e non quotate e dei terreni edificabili con destinazione agricola. L’agevolazione è quella originariamente proposta dalla legge n. 448/2001 e poi ripetutamente prorogata e consente: – di rivalutare le partecipazioni quotate e non quotate e i terreni edificabili con destinazione agricola, – al valore risultante dalla perizia di stima, – mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva pari al 16% del valore post rivalutazione. Questa rivalutazione è riservata a: – persone fisiche (non esercenti attività d’impresa); – società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR; – enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; – soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia. Restano esclusi i titolari di reddito d’impresa. La data di riferimento della rivalutazione è il 1° gennaio 2024. Entro il prossimo 30 novembre 2024 gli interessati dovranno: – far redigere la perizia asseverata da un professionista qualificato – e versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. IVA Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 2 dicembre 2024 Scade il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre e il 1° dicembre sono sabato e domenica) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2024 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente). La Comunicazione (LIPE) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. IMPOSTE INDIRETTE Imposta di bollo entro il 2 dicembre 2024 Scade il 2 dicembre (il 30 novembre e il 1° dicembre sono sabato e domenica) il termine per il versamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse nel terzo trimestre 2024. Il cosiddetto decreto “Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo/secondo trimestre risulta pari o inferiore a 5.000 euro (in precedenza la soglia era di 250 euro), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo/terzo trimestre. È pertanto possibile che al 2 dicembre debba essere versata l’imposto di bollo relativamente anche al I e al II trimestre 2024. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, questo deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo. Si ricorda che i codici tributo individuati sono i seguenti: 2521Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1 trimestre 2522Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2 trimestre 2523Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3 trimestre 2524Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4 trimestre INCENTIVI Promozione e sviluppo start-up e PMI innovative: la legge in Gazzetta Ufficiale Legge 28 ottobre 2024, n. 162 Nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024 è stata pubblicata la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. La nuova legge, che entrerà in vigore il prossimo 22 novembre, prevede, tra l’altro, un credito d’imposta in caso di incapienza da parte degli investitori persone fisiche per la detrazione IRPEF del 50%. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Nuova autotutela tributaria: i chiarimenti delle Entrate sulla disciplina dopo la riforma fiscale Agenzia delle Entrate, Circolare 7 novembre 2024, n. 21/E Nella Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative agli Uffici in merito alla nuova autotutela tributaria, disciplinata dagli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotti dal D.Lgs. n. 219/2023, emanato in attuazione della Legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale). Dopo una prima parte dedicata alla normativa di riferimento e alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la Circolare illustra il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di autotutela, lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento di autotutela, per terminare con l’analisi della responsabilità amministrativo-contabile in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela. IRPEF Polizze vita: nessuna detrazione se non rientrano nel reddito imponibile Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 novembre 2024, n. 218 Con Risposta n. 218 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui i premi assicurativi relativi alle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti non concorrono alla formazione del reddito complessivo degli stessi lavoratori, gli stessi non possono essere detratti. Affinché un onere possa essere detratto, infatti, è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico (art. 15, comma 1, del TUIR). Conseguentemente, i premi assicurativi versati dal datore di lavoro possono essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione. IMPOSTE INDIRETTE Non dovuta l’imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione con “cedolare secca” L’Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista specializzata, ha chiarito che per la risoluzione di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della “cedolare secca” non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro. Tra le imposte sostituite dalla cedolare secca rientrano, infatti, anche l’imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti, a condizione che alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la cedolare o venga esercitata tale opzione per il periodo di durata della proroga. Diverso il caso in cui vi sia la presenza di due o più locatori: in questa ipotesi, se anche un solo locatore non ha esercitato l’opzione, l’imposta per la risoluzione del contratto è dovuta. La regola, quindi, vale unicamente se tutti hanno optato per il regime della cedolare secca. IRPEF Definiti e codici tributo e ampliata la platea del bonus Natale Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E D.L. 14 novembre 2024, n. 167, art. 2 L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E, ha reso noto d’aver disposto l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici”, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’art. 2-bis, D.L. 9 agosto 2024, n. 113. I codici sono i seguenti: “1703” e “174E” Inoltre, con l’art. 2 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167 è stata ampliata la platea dei beneficiari del bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità. Il bonus pari ad 100 euro, destinato ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro, è ora esteso anche a chi ha figli a carico, senza coniuge a carico. L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità. APPROFONDIMENTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE La riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale D.L. 14 novembre 2024, n. 167, art. 1 Con il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato nella G.U. n. 267 del 14 novembre 2024, è stata approvata la riapertura del concordato preventivo biennale (CPB) fino al 12 dicembre 2024 per i soggetti ISA che hanno presentato già la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024. Restano esclusi dalla proroga i soggetti in regime forfetario. Il versamento degli acconti resta invece fissato per il 2 dicembre 2024. Per chi aderirà dal 3 al 12 dicembre 2024 al concordato, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa, scatteranno in automatico le regole sul ravvedimento operoso per i versamenti degli acconti, con la possibilità quindi di ridurre la sanzione applicabile. L’adesione sarà possibile a condizione che, nella dichiarazione integrativa, non siano indicati: – un minore imponibile, – un minore debito d’imposta – o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre. Nel caso di soggetti trasparenti, e cioè di società di persone (s.n.c., s.a.s. e associazioni professionali) di cui all’art. 5 del TUIR e società di capitale in trasparenza (“grande”, ex art. 115 del TUIR, o “piccola” trasparenza, ex art. 116 del TUIR), il versamento delle imposte sostitutive va effettuato: – per l’IRAP, da parte della società/associazione; – per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi/addizionali, da parte dei soci o associati. Una volta assunta la decisione di aderire al regime del ravvedimento, è opportuno che la società/studio associato riepiloghi ai soci/associati: – i redditi (d’impresa o lavoro autonomo) prodotti nei periodi di imposta che va a ravvedere, – l’imposta complessivamente dovuta – e quella di pertinenza del socio/associato in modo tale da permettere loro di procedere al versamento delle imposte sostitutive di IRPEF/addizionali IRPEF (o dell’IRES, nel caso di “grande” trasparenza). Ciascun soggetto (ciascun socio e la società) dovrebbe poter scegliere un numero di rate diverso. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Il perfezionamento del ravvedimento speciale Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886 Con Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al concordato preventivo biennale (CPB). L’art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilità per i soggetti: – che hanno applicato gli ISA – e che hanno aderito al CPB di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento: – hanno applicato gli ISA; – ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla pandemia Covid-19, introdotte con i decreti attuativi dell’art. 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; – ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito. Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una lettera/comunicazione nel cassetto fiscale dei soggetti ISA con i calcoli di quanto dovuto per ogni annualità che è possibile sanare. Il perfezionamento del ravvedimento, precisa il Provvedimento in esame, avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione. Per le società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR o le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR: – la presentazione del modello F24 di versamento dell’IRAP è effettuata da parte della società o associazione; – la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati. In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento. Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Tratto da My Solution Bientina lì, 20/11/2024 Studio Mattonai |
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