🏗️ Chi «opera» nei cantieri non sfugge all’obbligo della patente a crediti, che è ora estesa anche ai professionisti. Infatti, l’archeologo deve possederla per lavorare nei cantieri edili, perché, nonostante la sua attività si configuri come intellettuale (codici Ateco 74.90.99 e 72.20.00), egli di fatto «opera» nei cantieri e, dunque, non sfugge all’obbligo.
📏 Lo precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in una FAQ dell’ultimo aggiornamento, aprendo un varco all’estensione dell’obbligo ad altre categorie. Come l’archeologo, anche geometri, architetti e ingegneri possono trovarsi ad «operare» nei cantieri (prendere le misure, per esempio) nell’espletare la prestazione intellettuale.
✅ L’Inl risolve anche il problema che ostacola ai professionisti la richiesta della patente, cioè l’assenza del requisito d’iscrizione alla CCIA (non c’è obbligo nel caso di attività professionali). «L’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA», si legge nella FAQ, «da intendersi come iscrizione all’Albo».
Professionisti e Patente a Crediti
❌ La FAQ, in base ai codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) che configurano il lavoro di archeologo come intellettuale, chiede conferma che l’attività possa essere considerata «prestazioni di natura intellettuale» ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e, dunque, esonerata dal possesso della patente. L’Inl risponde negativamente: «gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili» e, pertanto, «devono essere in possesso della patente a crediti».
⚠️ La FAQ, inoltre, chiede di sapere come comportarsi con la richiesta, dato che è necessaria l’iscrizione alla CCIA, che non è obbligatoria per gli archeologi. L’Inl spiega che «considerato che l’attivitĂ di archeologo è un’attivitĂ libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerĂ di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’amministrazione, come iscrizione all’Albo». Questa soluzione, sicuramente pratica, è un po’ rischiosa.
⚖️ Infatti, l’iscrizione alla CCIA, come tutti i requisiti richiesti per la patente, sono oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (DPR n. 445/2000); pertanto, eventuali falsità , come precisato dall’Inl nella circolare n. 4/2024, sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del DPR.
Le Sanzioni a Carico del Committente
💰Un’ultima FAQ chiede di sapere se il committente, nell’ambito di appalti, sia tenuto a richiedere il possesso della patente. Anche questa risposta è affermativa. Il committente o responsabile dei lavori, spiega l’Inl, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese escluse l’attestazione di qualificazione SOA. In mancanza, scatta una sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro.
Cordiali saluti Bientina lì, 21/10/2024 Studio Mattonai |