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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

APPRENDISTATO

CCNL Terziario (Confcommercio): il nuovo accordo integrativo sulla classificazione del personale

Accordo 1Ottobre 2024

In data 1Ottobre 2024 – tra Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – è stato sottoscritto l’accordo integrativo dell’intesa per il rinnovo del CCNL siglata il 22 marzo 2024.

L’accordo integrativo precisa che, al solo fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024 – già posticipate al 1° giugno 2024 dall’accordo 28 marzo 2024 e successivamente al 1° ottobre 2024 dall’accordo 27 giugno 2024 – entrano in vigore dal 1° novembre 2024.

Pertanto, fino al 31 ottobre 2024, restano in vigore le figure professionali precedenti. 

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Le istruzioni MLPS sul riconoscimento dello sgravio sui contratti di solidarietà

MLPS, Comunicato 9 ottobre 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 9 ottobre 2024 – ha ricordato che, dal 30 novembre al 10 dicembre 2024, occorre inoltrare le domande di riduzione contributiva per l’anno 2024, spettanti alle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A.

La riduzione contributiva spetta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.

La procedura telematica per la presentazione delle domande è operativa dal 2 novembre al 10 dicembre per la precompilazione tramite “sgravicdsonline”: non sarà consentito l’invio dell’istanza nel termine perentorio dal 30 novembre al 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “pagoPA”.

Lo sgravio contributivo deve essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

IMPOSIZIONE FISCALE

I primi chiarimenti dell’AE sull’erogazione del bonus Natale

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 2-bis; Agenzia delle Entrate, Circolare 10 ottobre 2024, n. 19

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 10 ottobre 2024, n. 19 – ha fornito i primi chiarimenti in merito ai requisiti di spettanza e all’erogazione del bonus Natale di € 100, prevista con la tredicesima mensilità di quest’anno.

Il bonus (introdotto dalla legge di conversione del decreto cd. Omnibus) spetta, su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’indennità una tantum spetta anche ai nuclei monogenitoriali, ma solo se l’altro genitore è mancante o non ha riconosciuto il figlio. Come ulteriore requisito viene richiesto che il lavoratore abbia capienza fiscale. In vista dell’applicazione della misura all’interno delle buste paga non mancano tuttavia dubbi e criticità operative.

Vedi l’Approfondimento

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INAIL: le istruzioni operative in caso di omissione/evasione contributiva

INAIL, Circolare 10 ottobre 2024, n. 31

L’INAIL – con Circolare del 10 ottobre 2024, n. 31 – ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio a far data dal 1° settembre 2024.

In caso di mancato o ritardato pagamento premi rilevabili dalle denunce obbligatorie, occorse a partire dal 1° settembre 2024 si applica il seguente regime:

  • se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
  • negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

In entrambe le ipotesi la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge, tetto già stabilito per le omissioni dalla norma nella formulazione previgente.

Nel caso in cui il debitore non provveda spontaneamente al pagamento del premio e si debbano attivare le procedure di riscossione coattiva, la sanzione civile è calcolata fino alla data di iscrizione a ruolo. Dopo la consegna dei ruoli all’agente della riscossione, la sanzione o gli interessi di mora sono conteggiati da quest’ultimo.

Dal 1° settembre 2024, se tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrono non più di centoventi giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d’anno, applicando il solo tasso ufficiale di riferimento, entro il tetto del 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’evasione contributiva consiste nell’inadempienza che comporta il mancato o ritardato pagamento del premio connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva comporta l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

In GU le nuove disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri

D.L. 11 ottobre 2024, n. 145

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2024, n. 239 è stato pubblicato il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Il provvedimento integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita – da ultimo – con il D.P.C.M. del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Vedi l’Approfondimento

SICUREZZA SUL LAVORO

Gli ulteriori chiarimenti dell’INL sulla patente a crediti

INL, Nota 7 ottobre 2024, prot. n. 376

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 7 ottobre 2024, prot. n. 376 – ha precisato che la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio online disponibile all’indirizzo servizi.ispettorato.gov.it/.

Ne consegue che chi ha inviato esclusivamente l’autocertificazione e non ha fatto istanza sul Portale non potrà operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

Vedi l’Approfondimento

APPROFONDIMENTI

IMPOSIZIONE FISCALE

Le modalità operative di gestione ed erogazione del bonus Natale previsto dal decreto Omnibus

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024, n. 236 è stata pubblicata la legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 10 ottobre 2024, n. 19 – ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento del c.d. Bonus Natale, previsto dall’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2024).

Il bonus spetta, su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato per i quali, con riferimento al periodo d’imposta 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo non superiore ad € 28.000 (percepito entro il 12 gennaio 2025);
  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato (ai coniugi sono equiparate le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso);
  • capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Ai fini della verifica del requisito reddituale fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:

  • redditi assoggettati a cedolare secca o a imposta sostitutiva (es. forfettari);
  • quota di agevolazione ACE,
  • mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità;
  • la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

  • ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
  • fa parte di un nucleo familiare monogenitoriale.

L’importo erogato deve essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Il bonus Natale non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e deve essere rapportato al periodo di lavoro; pertanto, l’importo effettivamente spettante dipende dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell’anno.

L’indennità è corrisposta, su domanda presentata dal dipendente, dal datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità.

Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Il datore di lavoro anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 ma in qualità di sostituto d’imposta ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore.

Nella domanda il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Le nuove norme di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2024, n. 239 è stato pubblicato il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Il provvedimento integra la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, attraverso le seguenti novità:

  • precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
  • interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;
  • ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
  • obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
  • obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione;
  • inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
  • limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;
  • possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
  • possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
  • introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l’anno 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
  • eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di Stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
  • potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo.

Le misure di protezione previste dal D.L. n. 83/2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti delle straniere vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Viene, poi, esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.

Inoltre, lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell’accertamento della propria età, identità, cittadinanza nonché ai paesi in cui ha soggiornato e transitato, l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato.

Infine, relativamente alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale, viene introdotta un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE; si prevede inoltre che in caso di trattenimento dello straniero per notevole rischio di fuga la questura debba rilasciare un attestato nominativo recante un codice unico di identità, all’esito delle attività di foto segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.

SICUREZZA SUL LAVORO

Patente a crediti ed autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti: l’intervento dell’INL

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024, n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Successivamente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 23 settembre 2024, n. 4 – ha fornito le prime indicazioni attuative per il rilascio della patente a punti in edilizia, precisando che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.

Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
  • avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008;
  • eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, D.Lgs.n. 81/2008.

Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:

  • le pubbliche amministrazioni
  • i rappresentanti lavoratori per la sicurezza
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
  • il responsabile dei lavori
  • i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri.

La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.

La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti ex art. 1, legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

In data 4 ottobre 2024, l’INL ha pubblicato le prime FAQ sulla tematica in oggetto.

Nel dettaglio:

  • l’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stanno operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere richiedono la patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale;
  • per essere esentati dalla richiesta della patente a crediti è sufficiente essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III a prescindere dalla categoria di appartenenza;
  • se un’azienda ha diverse unità produttive e quindi, eventualmente, sono individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 7 ottobre 2024, prot. n. 376 – ha ricordato che l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti ha una validità sino al 31 ottobre 2024 e che i soggetti interessati, per poter accedere ai cantieri temporanei e mobili dal 1° novembre 2024, dovranno formalizzare l’istanza di richiesta della patente tramite il Servizio online (https://servizi.ispettorato.gov.it).

Al riguardo, l’INL ha inteso sensibilizzare le Associazioni e gli Ordini Professionali, affinché informino i propri clienti su tale adempimento, invitandoli a provvedere al più presto, evitando così una eccessiva concentrazione di accessi sul Portale negli ultimi giorni del mese di ottobre.

Coloro i quali non provvedono a formalizzare l’istanza sul Portale entro il 31 ottobre 2024 non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
21/10/2024
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedì
21/10/2024
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Lunedì
21/10/2024
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
25/10/2024
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
25/10/2024
Mod.730Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativoLavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2023 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitatoPresentazione
Giovedì
31/10/2024
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Giovedì
31/10/2024
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Giovedì
31/10/2024
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Giovedì
31/10/2024
Mod.770Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770 2024Sostituto d’impostaTrasmissione telematica

Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/10/2024
Studio Mattonai

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