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INFORMATIVA SETTEMBRE 2024

  1. VERBALE ISPEZIONE ISPETTORATO NAZIONALE

In caso di primo accesso ispettivo, gli Ispettori del lavoro verificano la regolarità del personale di cui al Libro Unico del Lavoro e il rispetto della normativa in materia di tutela della Salute e della Sicurezza del Lavoro, mediante controlli sul posto e interviste ai presenti.
Per il primo aspetto può essere richiesta la seguente documentazione: libro unico del lavoro, copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro consegnate ai lavoratori oppure contratti di lavoro stipulati, prospetti di paga sottoscritti e documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti, ricevute di versamento dei contributi (mod. F24, mod. DM 10, DURC), denunce Inail, contratti (di appalto, subappalto e somministrazione dei lavoratori), dati relativi all’apprendistato (contratti, nomina tutor, piano formativo, documentazione attestante formazione extra aziendale), visite mediche (lavoratori minori, notturni e soggetti a sorveglianza sanitaria), ultimo prospetto informativo L. 68/99, delega al professionista o all’associazione di categoria (ex art. 40 comma 1 L. 133/08), eventuale ultimo verbale ispettivo rilasciato dagli Organi di Vigilanza, ecc.
Per il secondo aspetto può essere richiesta la seguente documentazione: nomina RSPP, nomina medico competente, nominativo RLS e attestati di formazione, designazione addetti antincendio e addetti al primo soccorso (e relativi attestati di formazione), documentazione attestante l’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, modulo di consegna dei DPI, giudizi di idoneità del medico competente, certificazione di conformità dell’impianto elettrico, denuncia e verifica della messa a terra e delle dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, verifica tecnico professionale delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi, verbali delle verifiche periodiche delle attrezzature (muletti, PLE, ascensori, apparecchi di sollevamento, attrezzature/insiemi e recipienti contenenti fluidi, generatori di calore, scale aeree, ponti mobili o sospesi, ecc.), dati relativi ad eventuali cantieri (notifica inizio lavori, nomina CSP e CSE, PSC, POS, PIMUS, libretto ponteggio, ecc.)

2. DA GUARDIA MEDICA A SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE TEL. 116117

Questo numero può essere utilizzato per cure non urgenti, per le emergenze è presente il 112. Il servizio è disponibile dal 16 settembre 2024 per Firenze, Prato e Pistoia e, dal 21 ottobre per Arezzo, Grosseto e Siena, e dal 18 novembre per Livorno Lucca Massa Carrara e Pisa. Questo servizio alleggerirà il carico di lavoro ai vari Pronto soccorso, inizialmente sostituirà la Guardia Medica secondo gli attuali orari in sostituzione al medico di famiglia, ma poi sarà disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, dopo un periodo di sperimentazione, per diventare PIR (presidi di intervento rapido) con ambulatori e infermieri, strumenti e farmaci. Ma di quali casi, concretamente, si prenderanno carico? Ad esempio di otiti, sinusite, stipsi e diarrea, riacutizzazioni di malati cronici, ferite superficiali non da saturare, rimozione di punti di un precedente intervento, crisi di panico, abrasioni, dolori muscolari e scheletrici, distorsioni del piede o fratture del dito, contusioni, torcicollo o punture di insetti. Si dovrà invece andare al pronto soccorso per dolori al torace, difficoltà acute nella respirazione, mal di testa intenso e inusuale come per qualsiasi sintomo riconducibile ad un disturbo neurologico acuto. Per precauzione, visto che si tratta di sintomi sentinella di patologie più gravi.

3. VERIFICA DI ATTREZZATURE

L’allegato VII del D. Lgs. 81/08 elenca per ogni attrezzatura l’intervento da eseguire e la periodicità con cui farlo. Devono essere sottoposti a verifica annuale: scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili (aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm), carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente, apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg tipo 1 (non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo), apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg tipo 2 (non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni), apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg tipo 3 (non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni). Devono essere sottoposti a verifica biennale: ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano, ponti sospesi e relativi argani, idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.), piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg tipo 1 (non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni), apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg tipo 2 (non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni), apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg tipo 3 (non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni), attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 e generatori di vapore d’acqua, attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1, recipienti classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua. Devono essere sottoposti a verifica triennale: idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.), apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano di tipo fisso con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni, attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2, recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV. Devono essere sottoposti a verifica quadriennale: attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 , recipienti/insiemi classificati in I e II categoria, attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2, recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d’acqua classificati in I e II categoria.
Devono essere sottoposti a verifica quinquennale: tubazioni e recipienti contenenti fluidi del gruppo 1 e classificati nelle categorie I, II e III, generatori di calore aventi potenzialità superiore a 116 kW, tubazioni contenenti fluidi del gruppo 2 classificati nella III categoria e aventi TS > 350 °C.
Devono essere sottoposti a verifica di integrità decennale: attrezzature/insiemi contenenti fluidi dei gruppi 1 – 2 – 3, recipienti/insiemi di tutte le categorie, tubazioni di tutte le categorie, generatori di vapore d’acqua.

4. DENUNCIA E VERIFICA COMPRESSORI PORTALE CIVA

L’obbligo di effettuare la denuncia di messa in servizio è a carico del datore di lavoro o comunque dell’utilizzatore del compressore, il quale deve provvedere sul sito dell’Inail e il portale CIVA. I documenti da preparare sono:
a) l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio
b) una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate
c) una espressa dichiarazione, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso.
Andranno allegati anche:
• dichiarazione di conformità del serbatoio
• certificato della valvola di sicurezza
• carta d’identità del dichiarante
• ad ogni recipiente/serbatoio soggetto a dichiarazione di messa in servizio occorrerà annullare una marca da bollo da 16€.
Controllate i vostri compressori e rivolgetevi ai vostri manutentori/tecnici di fiducia per i chiarimenti in merito e le procedure da seguire. Ricordate anche che le valvole di sicurezza devono essere sostituite ogni 3 o 4 anni. Purtroppo le sanzioni in caso mancato adempimento agli obblighi di legge possono avvicinarsi agli 8000 euro.

5. OBBLIGO DI INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro di ogni società è tenuto ad erogare ai propri dipendenti (o comunque lavoratori), formazione addestramento e informazione, relativamente all’azienda e alla mansione svolta, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. I corsi di formazione non sono solo quelli art. 37 del Decreto Legislativo 81/08 di 8-12-16 ore a seconda del livello di rischio aziendale, ma sono anche quelli interni che il datore di lavoro deve fare sulle procedure da seguire, l’esecuzione di determinati lavori, le cautele da adottare in determinati compiti. Anche di questi “mini-corsi” interni, deve essere predisposto uno o più documenti che attestino gli argomenti trattati, i partecipanti e la conferma dell’acquisizione delle varie conoscenze. I docenti possono essere lavoratori esperti o ditte esterne (fornitori, manutentori, progettisti, tecnici, ecc.). Appena assunti i lavoratori devono essere addestrati per la propria mansione e per tutti i compiti che devono eseguire, gli si deve insegnare come usare attrezzature e prodotti chimici, come gestire la postazione di lavoro, quali DPI indossare, come e quando, ecc. Ai lavoratori occorre insegnare tutto quello che serve per lavorare bene e in sicurezza, non ci devono essere istruzioni e consigli che non gli sono state fornite. A differenza della formazione, l’addestramento prevede un tempo molto lungo, variabile da pochi a giorni a diversi mesi, a seconda della complessità della mansione e delle capacità del lavoratore. L’addestramento effettuato deve essere riportato su apposito registro, con indicazione di cosa viene fatto ogni giorno e chi insegna al lavoratore. E l’informazione? La maggior parte di quella che viene chiamata “informazione” viene fornita al lavoratore il primo giorno di lavoro, durante il “giro” e le varie presentazioni. Si tratta di illustrare l’azienda, i vari reparti, l’organizzazione lavorativa e della sicurezza, i nomi dei vari referenti, i principali rischi, ecc. Tutte queste informazioni e tante altre vengono normalmente date a voce, ma si consiglia comunque di predisporre una informativa scritta da consegnare ai nuovi assunti e da fargli firmare per ricevuta, in modo da poter dimostrare agli organi di controllo che si è adempiuto ad un obbligo di legge.

Cordiali saluti.

Tratto da Studio Protecno
Bientina lì, 07/10/2024
Studio Mattonai

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