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CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) AFFITTI BREVI DA NOVEMBRE

 Il Decreto Legge 18 dicembre 2023 n. 145, noto come “Decreto Anticipi”, introduce il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli affitti brevi, cioè per locazioni non superiori a 30 giorni. L’art. 13-ter, co. 15, prevede l’obbligo del CIN per unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e per le locazioni brevi regolamentate dall’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50. Questo obbligo riguarda anche le strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, come definite dalle normative regionali sul turismo. La norma entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024.

⚙️Come funziona il Codice Identificativo Nazionale
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è una novità per gli affitti brevi e turistici in Italia, rilasciato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, previa richiesta telematica da parte del locatore o del titolare della struttura. La domanda dovrà includere i dati catastali e, per le locazioni imprenditoriali, l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti. Il CIN e i dati dell’immobile saranno registrati in una banca dati nazionale delle strutture turistiche. Se esiste già un codice identificativo locale, l’ente territoriale (Regione o Provincia autonoma) dovrà aggiornare il codice aggiungendo un prefisso fornito dal Ministero. Anche i Comuni che hanno emesso codici locali seguiranno questa procedura, sostituendo così i vecchi codici con il CIN, alimentando la banca dati nazionale degli immobili in affitto.

📝Come ottenere il CIN?
Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) dal Ministero del Turismo, il locatore o il titolare della struttura deve presentare una domanda sul portale BDS, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali e, per le locazioni imprenditoriali, i requisiti di sicurezza degli impianti. La banca dati nazionale è collegata alle banche dati regionali per l’ottenimento del CIN.
Se l’immobile è già registrato nella banca dati regionale, è possibile richiedere il CIN tramite il portale del Ministero. Se invece l’immobile non è registrato a livello regionale, è necessario prima inserirlo nella banca dati regionale e solo successivamente richiedere il CIN a livello nazionale.
Entrambi gli adempimenti, regionale e nazionale, sono quindi obbligatori.

🏡Requisiti degli immobili
Gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge posizionati in punti accessibili e visibili.

🗓️Entrata in vigore
Dopo una fase sperimentale iniziale per la banca dati delle strutture ricettive (DM 6 giugno 2024 n. 16726/24), l’avviso pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 settembre 2024 Parte II ha ufficialmente annunciato l’operatività della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e l’attivazione del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN. Con questo avviso, è iniziato il conteggio dei 60 giorni stabiliti dal comma 15 dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/23 per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dallo stesso articolo. Di conseguenza, le eventuali violazioni saranno rilevate a partire dal 2 novembre 2024.

📍Dove si deve esporre il Codice Identificativo Nazionale
Il CIN deve essere visibilmente esposto all’esterno dell’edificio dove si trova l’appartamento o la struttura destinati a locazioni turistiche o affitti brevi, garantendo comunque il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Inoltre, il codice deve essere riportato in ogni annuncio, indipendentemente dalla modalità di pubblicazione o comunicazione. Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici sono tenuti a inserire il CIN in tutti gli annunci relativi alle unità proposte. Lo scopo principale di questo strumento è combattere l’evasione fiscale, un fenomeno storicamente diffuso in questo settore.

⚠️Sanzioni per mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale
L’obbligo di richiedere il CIN entrerà in vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale che conferma l’attivazione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del codice.
 
Se l’obbligo di richiesta e di esposizione del CIN non verrà rispettato, saranno applicate sanzioni molto elevate. Nello specifico:
-I locatori senza CIN potranno essere multati da 800 a 8.000 euro;
-La mancata esposizione del codice comporterà sanzioni tra 500 e 5.000 euro;
-I gestori di strutture prive dei requisiti di sicurezza saranno soggetti a multe da 600 a 6.000€  
-Chi affitta più di quattro immobili senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività rischierà sanzioni da 2.000 a 10.000 euro. 

Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza effettuare i controlli per garantire il rispetto delle normative sugli affitti brevi, incluso l’obbligo di esposizione del CIN.
Le sanzioni entreranno ufficialmente in vigore il 2 novembre 2024, data a partire dalla quale le violazioni saranno punite.

 Bientina lì, 25/09/2024
Studio Mattonai
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