IN BREVE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Pubblicato il decreto correttivo al concordato preventivo biennale D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale”. Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale, ma anche di accertamento e avviso bonari. Vedi l’Approfondimento IMPOSTE SUI REDDITI Rivalutazione di terreni e partecipazioni: versamento prima o unica rata entro il 30 novembre D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 7 Il decreto “Omnibus”, entrato in vigore il 10 agosto scorso, ha introdotto modifiche ai termini previsti dalla legge di Bilancio 2024 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni e per l’adeguamento delle esistenze di magazzino. Per quanto riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, il decreto ha esteso la scadenza per il pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva del 16% fino al 30 novembre 2024, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Lo stesso decreto ha anche posticipato al 30 settembre 2024 il termine per l’adeguamento delle esistenze di magazzino, dando alle imprese più tempo per il versamento della prima delle due rate dovute. INCENTIVI Piano Transizione 5.0: prenotazioni degli incentivi sulla piattaforma GSE Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili. Vedi l’Approfondimento IMPOSTE SUI REDDITI Deducibilità fiscale degli interessi passivi su conciliazioni e accertamenti Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 agosto 2024, n. 172 Gli interessi passivi, versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a istanza di interpello n. 172 del 20 agosto, in merito al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione. L’Agenzia conferma quindi l’orientamento già espresso in una recente risposta a interpello (n. 541/2022). ACCERTAMENTO Gli indici di affidabilità fiscale, l’adeguamento per l’anno d’imposta 2023 e le novità in caso di controlli Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta). I contribuenti che non raggiungono un grado di affidabilità “sufficiente”, pari a 6, hanno la possibilità di adeguarsi aumentando il reddito ai fini ISA; l’adeguamento non è mai obbligatorio e il contribuente potrebbe decidere di non adeguarsi, mantenendo un grado di affidabilità definito con “insufficiente”. Il termine fissato per l’invio delle dichiarazioni fiscali e con esse quindi anche dei modelli ISA è, per il 2024 (dichiarazioni anno imposta 2023), il 31 ottobre. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023. INCENTIVI Innovazione di startup e microimprese: incentivi per l’acquisto di servizi professionali Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 8 agosto 2024 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre il D.M. 8 agosto 2024 del Mimit che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione”. Il decreto, attuativo della legge sul Made in Italy per favorire la valorizzazione, la promozione e la tutela della produzione italiana e per il quale sono stati stanziati 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali. Con l’incentivo sarà possibile acquisire alcuni servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, quali: – la verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive; – la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; – il deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese. L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di: – 1.000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive; – 3.000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; – 4.000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto. Il termine per l’invio delle domande ad Invitalia, gestore della misura, sarà definito con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. IVA Dal 1° settembre 2024 “autofattura denuncia” sostituita da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate L’art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. decreto “Sanzioni”) ha riformato il testo dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevano una irregolare. Per effetto di tali modifiche, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” a carico del cessionario/committente è sostituito da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da trasmettere entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che non sono al momento disponibili. Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro. SOCIETA’ Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori L’art. 2215, comma 1, c.c. prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere: – numerati progressivamente in ogni pagina; – bollati in ogni foglio dall’ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. Fanno eccezione all’obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (art. 2215, comma 2, c.c.). L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta: – del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214, comma 1, c.c.; – dei libri sociali obbligatori ex art. 2421, comma 1, c.c.; – di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali. Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili. Laddove dovuta, l’imposta di bollo è determinata: – ogni 100 pagine o frazione di esse; – nella misura di: – 16,00 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa; – 32,00 euro per tutti gli altri soggetti. Poiché l’imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta. ACCERTAMENTO “Redditometro” ammesso solo con limite di scostamento a 69.473,30 euro D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5 Il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato le condizioni che consentono al Fisco di procedere con l’accertamento sintetico (“redditometro”). Il nuovo comma 6 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che: “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT”. Considerando che l’assegno sociale annuo è pari attualmente a 6.947,33 euro, lo scostamento dovrà quindi essere: – superiore a 69.473,30 euro – ed eccedente di almeno un quinto (20%) rispetto a quello dichiarato. Precedentemente non era previsto alcun limite assoluto e l’accertamento sintetico era legittimo a condizione che il reddito complessivo accertabile eccedesse di almeno un quinto quello dichiarato. AGEVOLAZIONI Bonus sponsorizzazioni sportive esteso agli investimenti fino al 15 novembre D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 4 L’art. 4 del decreto “Omnibus”, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ha esteso le disposizioni relative al bonus sponsorizzazioni sportive anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto (data di entrata in vigore del decreto) fino al 15 novembre 2024. Per l’attuazione delle suddette disposizioni viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2024. In particolare, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Tale requisito non si applica qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. IRPEF Affitti brevi: dal 1° settembre la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive attiva su tutto il territorio nazionale Dal 1° settembre 2024, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 settembre 2024, del relativo Avviso, è entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR). La BDSR è stata istituita ai sensi dell’art. 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 come strumento per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, oltre che per il contrasto di forme irregolari di ospitalità. Lo strumento, che ha visto una prima fase sperimentale che si è conclusa il 1° settembre 2024, implementa il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale, con lo scopo di mappare gli esercizi ricettivi su scala nazionale. La banca dati raccoglie informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e sugli alloggi destinati agli affitti brevi, tra cui la tipologia di alloggio, l’ubicazione, la capacità ricettiva, il soggetto che esercita l’attività ricettiva, il codice identificativo regionale o codice alfanumerico univoco. Con la BDSR viene inoltre attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che proprietari e gestori dovranno esporre all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e dovranno indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Maggiori dettagli nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/). AGEVOLAZIONI Detrazioni fiscali per ristrutturazione: se il bonifico è errato serve la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa L’Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista specializzata, ha di recente chiarito che per avvalersi dell’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, è necessario che le spese siano pagate tramite l’apposito bonifico dedicato, che deve riportare tutti i dati necessari alle banche (o a Poste S.p.a.) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento. Se, per errore, il bonifico effettuato risultasse errato e non fosse possibile ripetere il pagamento, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Sarà poi il contribuente che intende avvalersi della detrazione che dovrà esibire tale documentazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. ENTI NON PROFIT ETS: domande per contributo assunzione disabili entro il 31 ottobre D.M. 27 giugno 2024 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto il D.M. 27 giugno 2024 recante le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo previsto dall’art. 28 del D.L. n. 48/2023 (decreto “Lavoro”), finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani under 35 con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, delle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus. Il contributo, dell’importo di 12mila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, più 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024, è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità. Può essere richiesto dai suddetti enti per le assunzioni a tempo indeterminato, o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, effettuate entro il 30 settembre 2024. Le domande per l’ottenimento del contributo dovranno essere presentate nel periodo che va dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, tramite richiesta on-line sul portale dell’INPS. ENTI NON PROFIT Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 9 agosto 2024, n. 6 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”. La circolare esamina:l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali;l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli artt. 30 e 31 Codice del terzo settore e gli effetti sugli incarichi in essere;la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità giuridica. Per tutti gli ETS (anche quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis, art. 13 CTS). A tal fine, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del CTS, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n. 39/2020. Gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Per tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (e non più entro il termine fisso del 30 giugno di ogni anno). PROFESSIONI L’osteopata tra le figure professionali sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione D.M. 18 luglio 2024 È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto, il decreto del Ministero della Salute che prevede l’inserimento della figura dell’osteopata tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. Il riconoscimento avviene a seguito dei pareri positivi espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio universitario nazionale, ravvisata l’esigenza di modificare il decreto del 29 marzo 2001, integrando quindi le figure professionali già incluse nella fattispecie delle “professioni tecniche della prevenzione” con la professione sanitaria di osteopata. INCENTIVI Certificazione parità di genere: come inviare la domanda di esonero contributivo INPS, Messaggio 13 agosto 2024, n. 2844 Con Messaggio n. 2844 del 13 agosto l’INPS ha fornito chiarimenti in merito: – alle modalità di trasmissione delle domande di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro; – al differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023. L’Istituto, in particolare, illustra i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’esonero contributivo. Relativamente alla compilazione della domanda, la stessa deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. Inoltre, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. Per accedere all’esonero le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”. Nella Circolare pubblicata l’INPS ha chiarito inoltre che i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee. A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale. La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate entro e non oltre il 15 ottobre 2024. APPROFONDIMENTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Il decreto correttivo al concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale”. Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale. È infatti prevista la proroga della scadenza della rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio 2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024. Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “accertamento sintetico 2.0”. Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici ISTAT. Un’altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all’Amministrazione finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari. Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato. Il decreto introduce anche la flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari: un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up. I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025. Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta. INCENTIVI Piano Transizione 5.0: le comunicazioni di prenotazione e di conferma degli incentivi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024 e D.Dirett. 6 agosto 2024 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili. Il Piano Transizione 5.0 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Con decreto direttoriale del 6 agosto il Mimit ha disposto l’apertura della piattaforma, disponibile sul sito del GSE dallo scorso 7 agosto, tramite la quale le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni. Nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, è possibile presentare le suddette comunicazioni esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione disponibili. I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno individuati con successivo provvedimento del Mimit. Una guida all’utilizzo della piattaforma è consultabile al seguente indirizzo: https://www.gse.it/documenti_site/Documents/guida_portale_TR5.pdf. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Tratto da My Solution Bientina lì, 20/09/2024 Studio Mattonai |
Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email