Premessa
Dal 03/09/2024 (giorno della pubblicazione dell‘avviso di entrate in funzione della banca dati strutture ricettive e del portale telematico per l’assegnazione del codice CIN), i gestori di affitti brevi e locazioni turistiche avranno 60 giorni per adeguarsi alle nuove normative di sicurezza previste dal decreto legge 145/2023. Le nuove regole richiedono l’installazione obbligatoria di estintori e rilevatori di gas e monossido di carbonio negli immobili affittati per meno di 30 giorni, inclusi quelli per finalità turistiche.
Sicurezza: requisiti obbligatori
Gli immobili destinati agli affitti brevi, sia gestiti in forma imprenditoriale che occasionale, devono essere dotati di:
- Rilevatori di gas e monossido di carbonio funzionanti e con segnalazione d’allarme.
- Estintori portatili in posizioni visibili e facilmente accessibili, con un estintore ogni 200 m² di pavimento o frazione, e almeno uno per piano.
Gli unici esonerati sono i locatori di unità immobiliari senza impianto a gas e che non presentano rischi legati a emissioni di gas.
Sanzioni
Le sanzioni per chi non rispetta le nuove normative vanno da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata. Le verifiche saranno svolte dalla polizia locale, e i proventi delle multe verranno destinati a investimenti locali, specialmente per politiche turistiche e gestione dei rifiuti.
Conclusione
Queste nuove disposizioni mirano a garantire maggiore sicurezza sia per i turisti che per i locatori, incentivando una gestione più “professionale” degli immobili destinati agli affitti brevi.
Riepilogo:
Tipologia | Obblighi |
Tutte le unità abitative destinate alle locazioni brevi | Dotazione di dispositivi per rilevazione gas combustibili e del monossido di carbonio oltre a estintori portatili a norma di Legge |
Unità immobiliari destinate alle locazioni brevi gestite in FORMA IMPRENDITORIALE | Oltre a quanto sopra sono necessari anche i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalle norme Statali e/o Regionali |
F.A.Q del Ministero:
4.1 Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali). Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
4.2 Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
4.3 Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?
La corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
4.4 Quali caratteristiche devono avere gli estintori?
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
Consulta la pagina del Ministero con tutte le informazioni a questo link
Per tutti i nostri clienti che non sanno a chi rivolgersi per adeguarsi alle nuove normative possono contattarci in studio e vi forniremo i dati nostro referente al quale potete rivolgervi.
Bientina lì, 13/09/2024
Studio Mattonai