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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

IN BREVE

AGRICOLTURA

Le novità in materia di lavoro della legge di conversione del DL Agricoltura 

Legge 12 luglio 2024, n. 101

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024, n. 163 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.

Di seguito le novità più rilevanti in ambito lavoristico:

  • il trattamento di CIGS previsto dalla normativa vigente per le aree di crisi industriale complessa è riconosciuto, per l’anno 2024, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa individuate con due decreti del MIMIT del 17 aprile 2023 e dell’11 settembre 2023, corrispondenti alle aree di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture. Inoltre, le stesse risorse possono essere destinate per il finanziamento del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa;
  • istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Il nuovo sistema è finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura;
  • istituita presso l’INPS la Banca dati degli appalti in agricoltura, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo. Ad essa avranno accesso il personale ispettivo dell’INL, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL. Alla Banca saranno iscritte le imprese operanti nel settore delle attività di raccolta di prodotti agricoli e altre connesse, che intendano partecipare ad appalti nei quali l’impresa committente sia un’impresa agricola. Con Decreto di questo Dicastero, di concerto con MASAF, sentiti INPS, INL, INAIL e le organizzazioni sindacali dei datori del settore agricolo (firmatarie dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria) saranno definiti i requisiti per il rilascio da parte dell’INPS di un’attestazione di conformità all’impresa richiedente. Sono previste sanzioni pecuniarie e interdittive per la violazione di queste disposizioni;
  • estesa alle aziende agricole operanti nelle zone agricole colpite dalle alluvioni nel maggio 2023 la riduzione del 68% dei premi e dei contributi previdenziali per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, prevista dalla normativa vigente in favore delle imprese agricole che operano in zone agricole svantaggiate.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione contro il caldo eccessivo

INPS, Messaggio 26 luglio 2024, n. 2735; Messaggio 26 luglio 2024, n. 2736

Codici Uniemens per la richiesta di CIGO e CISOA in caso di eventi meteo – L’INPS – con Messaggio 26 luglio 2024, n. 2735 – ha reso note le istruzioni applicative per esporre nel flusso Uniemens e nella denuncia PosAgri i periodi di sospensione dell’attiva per l’emergenza climatica legata alle temperature estreme rilevate tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024.

I datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle costruzioni possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’art. 2-bis , D.L. n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015.

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

Nei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

CIG per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo – L’INPS – con Messaggio 26 luglio 2024, n. 2736 – ha riepilogato le principali regole in vigore per la fattispecie degli eventi meteo che possono causare la sospensione o riduzione dell’attività produttiva, soffermandosi sulle caratteristiche di base che determinano la legittimità della spetttanza e sulle deroghe alla disciplina generale previste per questa specifica tipologia di sospensione.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

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APPRENDISTATO

L’accordo integrativo in materia di apprendistato nel CCNL Commercio (Confcommercio)

CCNL Commercio (Confcommercio), Accordo di rinnovo 27 giugno 2024

In data 27 giugno 2024 è stato siglato – tra Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil – un accordo integrativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

Com’è noto, nel rinnovo del CCNL del terziario, distribuzione e servizi siglato il 22 marzo 2024 le Parti Sociali avevano individuato nuove figure professionali della classificazione del personale.

Nel successivo accordo del 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, avevano concordato, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione per il 1° giugno 2024.

Ora, con l’Accordo di rinnovo del 27 giugno u.s., le Parti Sociali hanno invece stabilito che fino alla stessa data e per gli stessi fini restano in vigore le precedenti figure professionali.

In tal senso, la scadenza del 31 maggio 2024 entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL è stata prorogata al 30 settembre 2024.

Pertanto, fino al 30 settembre 2024, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, restano in vigore le precedenti figure professionali.

IMPOSIZIONE FISCALE

Gli ulteriori chiarimenti dell’AE sul regime impatriati

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 luglio 2024, n. 40; Risposta ad Interpello 22 luglio 2024, n. 159; Risposta ad Interpello 15 luglio 2024, n. 152

L’Agenzia delle Entrate – con una serie di provvedimenti – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al corretto utilizzo della disciplina del regime impatriati.

Nel dettaglio:

  • Interpello del 22 luglio 2024, n. 159 – il contribuente al rientro in Italia, nel 2019, non aveva beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati, pur avendone i requisiti, in quanto aveva fruito del regime per neo­residenti, ex art. 24bis del TUIR (opzione successivamente revocata). L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, ha precisato che il suddetto contribuente potrà comunque applicare il richiamato regime speciale per un altro quinquennio.
  • Risoluzione del 23 luglio 2024, n. 40 – intervenuta in tema di indennità riconosciute a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo, fornendo alcuni chiarimenti in merito al lavoratore che voglia beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015. Al riguardo, tale lavoratore ha la facoltà di rivolgersi, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esito della liquidazione dell’imposta, all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia che, a seguito di una verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta e farà concorrere i redditi alla formazione del reddito globale dell’anno in cui vengono percepiti.
  • Interpello del 15 luglio 2024, n. 152 – le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale (tirocinio e/o stage) sono da ritenersi escluse dall’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati, ancorché comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non lavorative.

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L’intervento dell’AE sui contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 15 luglio 2024, n. 154

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 15 luglio 2024, n. 154 – si è pronunciata in tema di conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari, alla luce di una richiesta di chiarimento di un Fondo Pensione in merito al fatto se l’assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale,  possa applicarsi anche in relazione all’ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.   

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le precedenti indicazioni fornite, quali:

  • Circolare del 29 marzo 2018, n. 5/E, secondo la quale il contribuente è tenuto a comunicare all’ente previdenziale sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale
  • Risoluzione del 25 settembre 2020, n. 55/E, secondo la quale il dipendente non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità, considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.

Pertanto, tenuto conto che la comunicazione al fondo di previdenza complementare è posta nell’interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nell’ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest’ultimo possa ritenersi esonerato da tale obbligo.

INAIL, PRESTAZIONI

Rivalutato da luglio 2024 l’assegno di incollocabilità dell’INAIL

INAIL, Circolare 26 luglio 2024, n. 20

L’INAIL – con Circolare del 26 luglio 2024, n. 20 – ha provveduto a rivalutare l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità che, con decorrenza dal 1° luglio 2024, è definito nella misura di € 305,78

La suddetta prestazione economica è erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria, che hanno le seguenti caratteristiche:

  • età non superiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’importo viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente.

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza.

La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità e la fotocopia del documento di identità.

In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

POLITICHE SOCIALI

Le istruzioni operative MLPS sulla gestione dell’Assegno di Inclusione

MLPS, Nota 16 luglio 2024, prot. n. 12607

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 16 luglio 2024, prot. n. 12607 – ha riassunto le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione, al fine di assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura.

La Nota in specie approfondisce le seguenti tematiche:

  1. decadenza o sospensione pagamento beneficio;
  2. esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
  3. mantenimento del possesso dei requisiti;
  4. cambi di residenza;
  5. istanze di riesame.

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APPROFONDIMENTO

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le disposizioni INPS sulla CIG durante le ore di caldo

L’INPS – con Messaggio del 26 luglio 2024, n. 2736 – ha riepilogato le principali regole in vigore per la fattispecie degli eventi meteo che possono causare la sospensione o riduzione dell’attività produttiva, soffermandosi sulle caratteristiche di base che determinano la legittimità della spettanza e sulle deroghe alla disciplina generale previste per questa specifica tipologia di sospensione.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. In questo caso, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

I datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Inoltre, l’INPS – con Messaggio del 26 luglio 2024, n. 2735 – ha anche reso note le istruzioni applicative per esporre nel flusso Uniemens e nella denuncia PosAgri i periodi di sospensione dell’attività per l’emergenza climatica legata alle temperature estreme rilevate tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024.

I datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle costruzioni possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’art. 2-bis, D.L. n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015.

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

Nei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

IMPOSIZIONE FISCALE

Regime impatriati: gli ultimi interventi dell’Agenzia delle Entrate

Nel giro di qualche giorno, si sono susseguiti degli interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito nuovi chiarimenti in materia di regimi impatriati.

Nel dettaglio, attraverso la risposta ad Interpello n 152/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro ad un cittadino italiano che si è qualificato soggetto fiscalmente residente all’estero fino all’agosto 2023 e che si è trasferito in Italia per l’iscrizione ad un master universitario in Italia da settembre 2023 ad aprile 2024, a seguito del quale ha completato il percorso formativo svolgendo un tirocinio di tre mesi presso un’azienda italiana e ricevendo un’indennità di partecipazione a carico del soggetto ospitante di importo pari ad euro 2.500 lordi mensili.

Il contribuente ha precisato inoltre che tale tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, bensì costituisce un periodo di formazione e orientamento al lavoro in cui l’azienda ospitante accoglie il soggetto per fini formativi.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di escludere dall’agevolazione in specie le somme che non sono corrisposte a fronte della prestazione di una ”attività lavorativa” svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale che non derivano da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Ciò trova motivazione nel fatto che tali somme, seppur fiscalmente assimilate al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, sono derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.

Con la risposta ad Interpello n. 159 del 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti rientrati in Italia prima del 2020 possono prolungare l’applicazione del regime speciale per ulteriori periodi di imposta esercitando l’opzione di cui al comma 2­bis dell’art. 5, D.L. n. 34/2019 (cd. decreto Crescita), anche se, pur possedendo i requisiti per l’applicazione del regime speciale nel periodo d’imposta 2019, non ne hanno concretamente fruito avendo esercitato l’opzione di cui all’art. 24­bis del TUIR.

Ciò in quanto ai fini del prolungamento del beneficio per ulteriori annualità, a partire dal primo anno d’imposta successivo a quello di conclusione del primo periodo agevolato, rileva la circostanza che il contribuente abbia fruito del regime speciale anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile e che sia stato potenzialmente beneficiario dell’agevolazione medesima nel periodo di imposta 2019, a nulla rilevando, quindi, che ne abbia effettivamente fruito in tale anno.

Infine, con la Risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo.

Nello specifico, il dipendente che ha ricevuto somme a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” può optare, ricorrendone le condizioni, per il regime speciale previsto per gli impatriati (tassazione ordinaria con abbattimento della base imponibile), invece della tassazione separata, rivolgendosi all’ufficio competente dell’Agenzia per richiedere la riliquidazione dell’imposta.

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del ”regime speciale per i lavoratori impatriati”, si rileva, infatti, che i redditi agevolati «devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’art. 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’art. 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’art. 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni».

Tale disposizione deve intendersi riferita ai redditi che ”ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata, per i quali, il legislatore, in ragione delle loro peculiarità, ha previsto una specifica modalità di tassazione, disciplinata dagli artt. 17 e ss. del TUIR.

Sono, quindi, esclusi dal regime speciale ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente ai sensi del citato art. 17 del TUIR, tra cui le «altre indennità e somme percepite una volta tanto» in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente (come quelle esaminate nella risoluzione).

POLITICHE SOCIALI

La nuova gestione operativa dell’Assegno di Inclusione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 16 luglio 2024, prot. n. 12607 – ha riassunto le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione.

Di seguito, il dettaglio dei singoli punti.

1. Decadenza e sospensione del beneficio – la mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.

Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, ovvero, per le domande ADI pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.

A tal proposito si precisa che INPS ha disposto che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno a INPS, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente a questa data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.

2. Obblighi di monitoraggio – in base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.

I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.

Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.

In caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico, è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni.

3. Requisiti – i requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. In caso di variazioni che comportano la decadenza o in caso di sanzioni, il nucleo decade. L’aggiornamento sulla avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente da INPS alla piattaforma SIISL e a GePI. L’aggiornamento delle piattaforme può richiedere qualche giorno.

4. Cambi di residenza – l’INPS ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda. Le applicazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.

5. Istanze di riesame – a decorrere dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario. Per le domande ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE, gli utenti riceveranno un SMS o una mail di notifica dell’evidenza. Le sedi INPS, presa in carico la domanda, contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì
20/08/2024
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F24 on line
Martedì
20/08/2024
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F24 on line
Martedì
20/08/2024
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F24 on line – Denuncia Uniemens
Martedì
20/08/2024
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F24 on line
Martedì
20/08/2024
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F24 on line
Martedì
20/08/2024
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F24 on line
Martedì
20/08/2024
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F24 on line
Martedì
20/08/2024
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F24 on line
Martedì
20/08/2024
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise
Martedì
20/08/2024
INAILVersamento 3^ rata premio anticipato e saldoDatori di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Martedì
20/08/2024
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 2° trimestre 2024Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRid bancario
Martedì
20/08/2024
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
26/08/2024
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
02/09/2024
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Tratto da My Solution
Bientina lì, 02/08/2024
Studio Mattonai

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